CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON – Nota n. 93 del 16 luglio 2024
Adeguamento “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale del 21 maggio 2024
Nell’ambito della collaborazione istituzionale in essere, nelle more della prossima diffusione dei documenti di prassi, la Direzione Centrale Entrate dell’INPS ha chiesto il supporto del CNDCEC per la diffusione agli iscritti della seguente informativa al fine di consentire ai professionisti datori di lavoro di adottare i dovuti accorgimenti e di applicare le nuove aliquote contributive in vista della elaborazione delle buste paga e, conseguentemente, del Libro unico del lavoro di competenza del mese di luglio 2024.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 21 maggio 2024. Il provvedimento adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7- bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni del decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019 e successive modificazioni, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (di seguito, anche Fondo), alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni). Il decreto interministeriale del 21 maggio 2024 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo sottoscritto in data 27 dicembre 2022, tra Confprofessioni, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs. Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore. Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dalla competenza del mese di luglio 2024. In merito alle modifiche apportate alla disciplina di riferimento del Fondo in argomento, si evidenzia quanto segue.
L’articolo 2 del decreto n. 104125/2019 è stato parzialmente modificato; pertanto, il Fondo è ora destinato ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era per le aziende con più di 3 dipendenti. Analogamente anche l’articolo 5 del decreto n. 104125/2019 è stato parzialmente modificato; sono stati inclusi tra i soggetti aventi diritto i lavoratori a tempo indeterminato ed è stata confermata in modo esplicito l’esclusione dei dirigenti, mentre per gli apprendisti il diritto alla prestazione, limitato ai soli lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, è stato esteso a tutti i lavoratori con contratto di apprendistato. Di conseguenza, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a tre dipendenti nel semestre di riferimento sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo e possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024. Sulla base di quanto esposto, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 21 maggio 2024 (luglio) anche i datori di lavoro delle aziende che occupano mediamente fino a tre dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo. Dalla mensilità di competenza luglio 2024, pertanto, i datori di lavoro, come sopra individuati (connotati dal c.a. “0S”), saranno tenuti a versare al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali il contributo ordinario di finanziamento che è stato modificato rispetto al precedente D.I. (l’aliquota era precedentemente fissata in misura pari allo 0,45% per i soggetti occupanti più di 3 dipendenti e in misura pari allo 0,65% per i soggetti occupanti più di 15 dipendenti). Queste le nuove aliquote previste: a) un contributo ordinario dello 0,50% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti; b) un contributo ordinario dello 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti fino a quindici dipendenti; c) un contributo ordinario pari all’1% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti; d) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, ai sensi del precedente articolo 5, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 6 del nuovo D.I., si riduce in misura pari al 40%. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024, ovvero dal 24 dalla competenza del mese di luglio 2024, sarà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni. Le procedure di calcolo verranno adeguate, avuto riguardo al nuovo assetto contributivo, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024. Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo, che operano con più posizioni contributive e realizzano i suddetti requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne comunicazione alle Strutture territoriali dell’INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei c.a. “6G” (Azienda con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che opera su più posizioni) e “2C” (Azienda con più di 15 dipendenti, che opera su più posizioni). L’utilizzo dei citati codici di autorizzazione si rende necessario in quanto, come sopra esplicitato, le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, deve essere comunicata alla Struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro. Si evidenzia che la durata massima per le causali ordinarie, che nel precedente D.I. era di 52 settimane, viene ridotta a 26 settimane.
L’occasione mi è gradita per porgerTi cordiali saluti.