CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18620 depositata l’ 8 luglio 2024

Licenziamento per giusta causa – Rapporto di lavoro subordinato – Modalità di esecuzione dalle mansioni – Orario full time – Richieste a titolo di tredicesima, ferie e permessi – TFR – cd. “doppia conforme” – Rigetto

Fatti di causa

La Corte d’appello di Torino, con la sentenza in atti, ha respinto l’appello principale e l’appello incidentale proposti rispettivamente da M. srl e da M.R. avverso la sentenza del tribunale di Ivrea che aveva accolto in parte la domanda di M.R. relativamente al rapporto di lavoro svolto, in relazione al quale ha riconosciuto al lavoratore solo il TFR nell’importo lordo contabilmente non contestato, ed ha riconosciuto la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore, respingendo le domande relative alle somme richieste a titolo di 13ª, ferie e permessi.

Avverso la sentenza proposto ricorso per cassazione M. Srl con due motivi ai quali ha resistito M.R.

La parte controricorrente ha depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Ragioni della decisione

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. in tema di onere della prova sulla natura del rapporto intercorso dal 2000 al 2015 ex articolo 360 n. 3 c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe sbagliato a sostenere la tesi secondo cui sulla base di quanto accaduto nel periodo successivo (la stipula di un rapporto di lavoro subordinato) anche la collaborazione intercorsa dal 2000 all’8 dicembre 2015 dovesse ritenersi di natura subordinata.

1.1.- Il motivo è privo di fondamento atteso che la Corte d’appello ha effettuato un accertamento ad ampio spettro e non si è limitata a ricavare la natura subordinata del pregresso rapporto sulla base di quello che era accaduto successivamente, avendo utilizzato tale elemento soltanto come argomento di riscontro e rafforzativo degli elementi di prova acquisiti aliunde.

1.2. Ed invero la Corte d’appello ha anzitutto richiamato le allegazioni effettuate dal lavoratore nell’originario ricorso introduttivo con le quali aveva dedotto di aver svolto senza soluzione di continuità, dal 2000 all’agosto 2019, le medesime mansioni funzioni direttive, in materia di controllo gestione e sviluppo commerciale con il compito di eseguire la pianificazione della produzione determinata dalla società e di curare la successiva realizzazione delle commesse acquisite dalla società, secondo un orario full time ripartito tra attività d’ufficio e presso i cantieri, al fine di verificare l’andamento dei lavori, rendendo dette prestazioni in esecuzione degli ordini e delle direttive impartiti dagli amministratori, da individuarsi pacificamente nei figli C. e M. rispondendo al loro del proprio operato ai quali era tenuto a riferire del proprio lavoro prima e dopo la formalizzazione del rapporto di lavoro subordinato avvenuta nel 2015 e dai quali dipendeva nello svolgimento delle proprie mansioni per le richieste delle ferie e dei permessi, nonché per giustificare le assenze.

Alla stregua di tali allegazioni la Corte territoriale ha rilevato che l’appello della società non avesse posto in dubbio, come già avvenuto in primo grado, che l’attività lavorativa svolta dal signor R.M. dal 2000 al dicembre 2015 non fosse differente per contenuto e modalità di esecuzione dalle mansioni dal medesimo espletate come lavoratore dipendente secondo l’inquadramento attribuitogli al momento della sua assunzione sino alla cessazione del rapporto avvenuto proprio in conseguenza dell’esercizio del potere disciplinare tipicamente datoriale.

Ne derivava che dalla sostanziale continuità e uniformità della prestazione lavorativa, nonché dalle conseguenti modalità di svolgimento della stessa il dedotto rapporto di lavoro dovesse ritenersi sin dall’inizio riconducibile al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; tanto più se si considerava che l’appello aveva trascurato del tutto di considerare che l’unicità di tale rapporto costituiva elemento dell’accertamento divenuto definitivo peraltro condiviso anche dall’originaria prospettazione offerta dalla odierna appellante.

La Corte inoltre aveva rilevato che nessuna cesura fosse stata dedotta che valesse a spezzare non solo l’unitarietà del rapporto, ma altresì ad evidenziare la sussistenza di ragioni effettive che valessero a giustificare il ricorso a due diversi tipi contrattuali e che per contro emergeva nettamente dallo stesso comportamento tenuto dalla parte che l’assetto degli interessi perseguiti nell’attuazione del rapporto fosse rimasto invariato.

 La Corte, sulla scorta di tali corrette ed argomentate considerazioni, ha, quindi, operato un corretto ed incensurabile accertamento in fatto circa l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ricavato anche dalle modalità di esecuzione delle mansioni, oltre che dalla continuità del rapporto rispetto alle mansioni successive; e pertanto non ha violato in alcun modo il principio dell’onere della prova.

2.- Col secondo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto il discussione tra le parti ex articolo 360 n. 5 c.p.c. in relazione alla circostanza che R.M., come sarebbe stato suo preciso onere, non avesse fornito idonea prova della natura subordinata del rapporto intercorso tra il 2000 e il dicembre 2015 e che al contrario le risultanze del giudizio escludevano in modo decisivo un rapporto di dipendenza.

Il motivo è inammissibile sia perché verte sui fatti, sia perché la ricorrente denuncia l’esistenza del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).

3. Sulla scorta di quanto esposto il ricorso deve essere quindi respinto. Seguono le spese processuali a carico del soccombente secondo l’art. 91 c.p.c. da distrarsi a favore dell’Avv. A.F. , antistatario. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi a favore dell’Avv. A.F.  antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.