CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19761 depositata il 17 luglio 2024

Licenziamento – Risarcimento del danno – Differenze retributive – Rinuncia al ricorso principale ed a quello incidentale – Verbale di conciliazione – Impugnazione incidentale tardiva – Rigetto

Rilevato che

1. la Corte di Appello di Salerno, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da F.A. nei confronti della società E.P. s.n.c. e di M., L. e A.P. (quali soci della predetta società) nonché di R.L., aveva dichiarato inefficace il licenziamento intimato al dipendente dalla società in data 30.9.2014 e disposto il ripristino del rapporto di lavoro col L. quale cessionario dell’azienda farmaceutica, con condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno; il primo giudice aveva altresì condannato, “in solido, i resistenti al pagamento in favore del ricorrente” di importi a titolo di differenze retributive, rigettando la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti nel giudizio di primo grado;

2. per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 10 giugno 2020, ha proposto ricorso il Fallimento L. dott. R. con quattro motivi; ad esso ha resistito con controricorso F.A., contenente ricorso incidentale; ha altresì resistito con controricorso la società E.P.F. s.n.c. con i suoi soci, aderendo al ricorso principale del Fallimento e formulando altresì ricorso incidentale “per ciò che attiene il riconoscimento delle differenze retributive in favore del dott. A. ed il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dagli eredi P.”, affidato ad un motivo; a quest’ultimo ha resistito l’A. con controricorso; tutte le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;

Considerato che

1. i procuratori del Fallimento L. e di F.A. hanno depositato verbale di conciliazione, sottoscritto tra dette parti in data 25.11.2020, il quale prevede la rinuncia al ricorso principale ed a quello incidentale, con le reciproche accettazioni, a spese compensate; pertanto, in conformità alle richieste dei procuratori, può dichiararsi l’estinzione del processo tra dette parti e non occorre provvedere sulle spese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.;

2. residua il ricorso incidentale della società E.P. e dei suoi soci formulato, unitamente al controricorso, nei confronti dell’A. con atto notificato il 26 settembre 2020; nello stesso atto contenente il ricorso incidentale si conferma che la sentenza impugnata è stata notificata ai soccombenti il 23 giugno 2020 e, quindi, l’impugnazione è stata proposta oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dal comma 2 dell’art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza, ai sensi del comma 1 dell’art. 326 c.p.c.;

2.1. preliminarmente occorre dunque verificare se ricorrono le condizioni per una impugnazione incidentale tardiva a mente dell’art. 334, comma 1, c.p.c.; recentemente, le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024), partendo dal presupposto che la sentenza che abbia condannato in solido i coobbligati è sottoposta alla disciplina delle cause scindibili, hanno ritenuto che il disposto dell’art. 334, comma 1, c.p.c., non sia di per sé preclusivo della possibilità per il coobbligato non impugnante, a cui sia notificata l’impugnazione principale di altro coobbligato, di proporre gravame incidentale tardivo; ciò perché con riferimento a questo tipo di situazioni giuridiche soggettivamente complesse che trovano fonte in un’obbligazione comune connotata da una eadem ratio, in capo al suddetto coobbligato non impugnante si configura un interesse qualificato che – per effetto dell’impugnazione altrui diretta contro il creditore – lo legittima a potersi servire di tale rimedio impugnatorio, ancorché in via tardiva; tale interesse si identifica nel pregiudizio, non di mero fatto ma giuridicamente rilevante che il coobbligato acquiescente potrebbe subire se fosse riformata la sentenza di condanna impugnata in via principale dall’altro condebitore; il rischio che si vuole salvaguardare è quello che il coobbligato inerte – che abbia, nel frattempo, pagato il creditore – non riesca ad ottenere, in sede di regresso, la quota parte dovuta dal coobbligato, che, invece, abbia visto riformata in sede di impugnazione la sentenza di condanna;

tanto in continuità con quanto sostenuto nella sentenza delle Sezioni unite n. 24627 del 2007, laddove si argomenta che – poiché l’unità del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, la cui intima coerenza verrebbe meno se ogni parte di esso fosse suscettibile di esame separato, con conseguente (pericolo) di difformità dei giudicati scaturenti dal medesimo rapporto, seppur tra parti diverse – «l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivanti dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza»;

nella prospettiva dell’interesse, il Collegio ritiene ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva degli eredi P. ai sensi dell’art. 334, comma 1, c.p.c., atteso che, ove fosse stato accolto il ricorso principale del Fallimento L. volto ad escludere la responsabilità solidale di chi era subentrato nella gestione della farmacia, sarebbe venuto meno un condebitore solidale nei confronti del quale poter agire in via di regresso;

2.2. col motivo di ricorso incidentale, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., si denuncia: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., avendo la Corte di Appello di Salerno acriticamente recepito le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado, senza in alcun modo esplicitare le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali ha ritenuto di condividere il percorso argomentativo del Tribunale ed utilizzando semplici formule di stile, senza considerare minimamente le allegazioni difensive degli appellanti e i motivi di appello dagli stessi proposti”;

esso è infondato;

come noto le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; che si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi solo laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016);

il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere l’appello degli eredi P. e confermare quanto già statuito in prime cure, facendo proprie le argomentazioni del tribunale, esprimendo, sebbene sinteticamente, le ragioni di conferma, e non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è rimasto soccombente;

3. conclusivamente, deve essere dichiarata l’estinzione del processo tra il Fallimento L. e A.F., senza provvedere sulle spese tra dette parti;

va respinto, poi, il ricorso incidentale proposto da P.A., P.M. e P.L., in proprio e quali unici soci della società E.P.F. s.n.c., con condanna di costoro alla rifusione delle spese in favore dei procuratori dell’A., Avvocati M., A. e M., che si sono dichiarati antistatari, liquidate come da dispositivo;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

tale previsione non opera per le parti rispetto alle quali è stata pronunciata l’estinzione del processo, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 13636 del 2015);

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo tra il Fallimento L. e A.F., nulla per le spese;

rigetta il ricorso incidentale proposto da P.A., P.M. e P.L., in proprio e quali unici soci della società E.P.F. s.n.c., con condanna al pagamento delle spese in favore del controricorrente A.F. liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.