La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 13364 depositata il 3 aprile 2024, intervenendo in tema del rato di dichiarazione fraudolente a mezzo fatture false autoprodotta, ha ribadito il principio secondo cui “… il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile anche nel caso in cui la falsa documentazione venga creata dal medesimo utilizzatore che la faccia apparire come proveniente da terzi; così, Sez. 3, n. 48498 del 24/11/2011, !ossa, Rv. 251626 – 01: in motivazione la Corte ha precisato che la ratio del reato di frode fiscale risiede nel fatto di punire colui che artificiosamente si precostituisce dei costi sostenuti al fine di abbattere l’imponibile, non presupponendo il concorso del terzo. …”
La vicenda ha riguardato il titolare della ditta individuale, accusato del reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di una fattura per operazioni inesistenti, indicò nella dichiarazione dei redditi elementi passivi fittizi. Il Tribunale riconosce colpevole l’imputato per il reato ascritto. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva appello. La Corte territoriale in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesse il beneficio della non menzione della condanna e confermva nel resto la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità dichiaravano inammissibile il ricorso.
Gli Ermellini evidenziano che “… L’art. 2 del d.lgs n. 74 del 2000 «si limita ad affermare che devono essere utilizzati documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti, per cui potendosi attestare la inesistenza con la creazione ex novo di un documento falso [ … ] o, del pari, utilizzando un documento ideologicamente falso, emesso da altri a favore dell’utilizzatore, in entrambi i casi va riconosciuta la concretizzazione della violazione de qua» (Sez. 3 n. 48498 del 24/1:1./2011, Iossa, Rv. 251626 – 01). …”
Il Supremo consesso ribadiva il principio di diritto secondo cui “… il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile anche nel caso in cui la falsa documentazione venga creata dal medesimo utilizzatore che la faccia apparire come proveniente da terzi, poiché la ratio del reato di frode fiscale risiede nel fatto di punire colui che artificiosamente si precostituisce dei costi sostenuti al fine di abbattere l’imponibile, e non presuppone il concorso del terzo. (Cass. n. 47603 del 31/08/2017, Morini, Rv. 271033 – 01)
(…)
in tema di reati tributari, il riferimento a talune ipotesi di fatturazione, contenuto nell’art. 3, comma 3, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come riformato dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, non ha modificato il rapporto di specialità reciproca esistente tra il reato di cui all’art. 2 e quello di cui all’art. 3 del medesimo decreto legislativo, in quanto, accanto ad un nucleo comune costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, il primo presuppone l’utilizzazione di fatture o documenti analoghi relativi ad operazioni inesistenti, mentre il secondo richiede una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie, nonché l’impiego di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento ed il raggiungimento della soglia di punibilità; ne consegue che il discrimine tra le due fattispecie è costituito dalle diverse modalit21 di documentazione dell’operazione economica, poiché alla particolare idoneità probatoria delle fatture corrisponde una maggiore capacità decettiva delle falsità commesse utilizzando tali documenti.
Nello stesso senso Sez. 3, n. 6360 del 25/10/2018, dep. 2019, Capobianco, Rv. 275698 – 01, secondo cui, in tema di frodi fiscali, è configurabile il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 del 2000, ogni qualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si .avvalga di fatture o altri documenti che attestino operazioni realmente non effettuate, non rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale.
In motivazione, la Corte ha escluso che il riferimento a talune ipotesi di fatturazione, contenuto nell’art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo dopo la riforma di tale disposizione operata dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, abbia inciso sul rapporto di specialità reciproca esistente tra il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in quanto, accanto ad un nucleo comune costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, il primo presuppone l’utilizzazione di fatture o documenti analoghi relativi ad operazioni inesistenti, mentre il secondo, una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie nonché l’impiego di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e il raggiungimento della soglia di punibilità. …”