Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 143 depositata il 22 febbraio 2024

ACCERTAMENTO – crediti per R& S – compensazione – dichiarazione – Quadro Ru – mancata compilazione – inesistenza del credito – esclusione – conseguenza – atto di recupero – emissione – termine di otto anni – inapplicabilità

Massima:

In tema di credito d’imposta, per l’emissione del relativo atto di recupero si applica il maggior termine di otto anni, previsto dall’art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008, esclusivamente quando il credito sia dichiarato inesistente. Si applica, invece, il termine ordinario di 4 anni per l’azione di recupero dei crediti dichiarati “non spettanti”

Testo:

Richieste delle parti:

Per l’appellante Dott. Ing. M C s.r.l.:

“DOMANDA

In base a quanto dedotto e motivato e sulla base del contenuto dei documenti allegati, voglia Codesta Commissione, in totale riforma della sentenza di CTP impugnata :

-In via preliminare annullare l’Avviso di recupero perché palesemente viziato nella sua motivazione, laddove accerta un credito inesistente a fronte invece di un credito esistente, preventivamente comunicato all’ Agenzia, la cui azione accertatrice doveva essere tesa soltanto a verificare la legittimità della compensazione;

-Per i motivi di cui al punto precedente, annullare l’Avviso di recupero perché notificato oltre i termini di prescrizione di legge, termini da ricondurre alla norma generale che fissa la possibilità di accertamento entro il quarto anno successivo a quello dell’avvenuta compensazione e non entro il maggior termine di otto anni, fissato dall’ articolo 27 comma 16 del dl 185/2008 per il recupero dei crediti inesistenti.

-annullare l’atto di recupero, perché fondato su disposizione Ministeriale (Decreto Ministeriale 76/2008), semplice atto ammnistrativo, che introduce nell’ ordinamento una sanzione non prevista da una norma avente forza di legge;

-dichiarare legittima la compensazione dei crediti di imposta di R&S ed annullare l’Atto di recupero, in virtù del principio costituzionalmente previsto di uguaglianza e di non discriminazione, principio che viene disconosciuto nel momento in cui l’Agenzia, da una parte non riconosce il credito di imposta 2008 della ricorrente e dall’ altra, con la Circolare 13/E 2017, sancisce che non vi è decadenza per i crediti di imposta di Ricerca e sviluppo successivi al 2014, anche se non indicati nel quadro RU;

-dichiarare legittima la compensazione dei crediti di imposta di R&S ed annullare l’Atto di recupero, in virtù del principio generale previsto dallo statuto del contribuente che prevede, all’ articolo 6, che non possano essere richiesti al contribuente dati già in possesso dell’ Amministrazione, avendo la ricorrente fornito tali dati all’ Agenzia in via preventiva a mezzo Formulario allegato;

-Dichiarare l’illegittimità della sanzione applicata, quella prevista dall’ articolo 27 del Dl 158/2008 c.18, per utilizzo di credito inesistente, bensì quella prevista dal 1° comma dell’ articolo 13 dlgs 471/97 comma 4, pari al 30% del credito utilizzato.

Con vittoria di spese”.

Per la resistente Agenzia delle Entrate:

“Chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Regionale:

il rigetto dell’appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudizio ha ad oggetto l’atto di recupero crediti n. TL7CRT200008/2019 emesso in capo alla società “Dott. Ing. M C Srl” ai sensi dell’ art 1 comma 421 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 .

Con il sopra citato atto di recupero crediti la DP della Spezia ha proceduto, ai sensi dell’ art 27 del DL. n. 185 del 29/11/2008 convertito dalla legge n. 2 del 28/1/2009 , al recupero del credito di imposta ritenuto

inesistente ed indebitamente utilizzato in compensazione per un ammontare complessivo di € 5.758,73 oltre a interessi e sanzione di cui all’ art. 13 comma 5 del D Lgs 471/97 .

Si tratta di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto e disciplinato dalla legge 296 del 2006 (finanziaria 2007).

Il motivo del recupero consisteva nel fatto che la Società, in sede di Dichiarazione dei redditi Modello Unico S.C. 2012, periodo di imposta 2011, aveva omesso di compilare il quadro RU e di indicare l’ammontare dell’importo dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo nonché il relativo credito maturato.

La contribuente ha impugnato l’atto di recupero formulando numerose eccezioni quali:

l’effettiva esistenza del credito, indipendentemente dalla compilazione del quadro RU;

l’illegittimità dell’avviso di recupero perché notificato oltre i termini di prescrizione di legge, termini da ricondurre alla norma generale che fissa la possibilità di accertamento entro il quarto anno successivo a quello dell’avvenuta compensazione e non entro il maggior termine di otto anni, fissato dall’ articolo 27 comma 16 del dl 185/2008 per il recupero dei crediti inesistenti.

l’illegittimità dell’avviso di recupero perché fondato su disposizione Ministeriale (Decreto Ministeriale 76/2008), semplice atto amministrativo, che introduce nell’ordinamento una sanzione non prevista da una norma avente forza di legge.

La CTP della Spezia respingeva il ricorso richiamando la sentenza della Cassazione n° 22673 del 2014 che aveva stabilito il principio secondo il quale il beneficiario decade dalla possibilità di fruizione del credito di imposta ove non indichi il credito nella dichiarazione relativa al periodo di concessione del beneficio.

Appella la contribuente sostanzialmente lamentando che i Primi Giudici non abbiano preso in esame tutti i motivi del ricorso.

Resiste l’Ufficio sottolineando come fosse condizione obbligatoria per beneficiare del credito di imposta l’indicazione dello stesso nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011 (Unico 2012).

In conseguenza di ciò il credito vantato dalla contribuente sarebbe inesistente, con la conseguenza che termine di decadenza per il recupero sarebbe fissato al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito.

Successivamente l’appellante ha depositato con memoria la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 34419 del dicembre 2023 in forza della quale, vertendosi nel caso di specie, a giudizio dell’appellante, in materia di credito comunque esistente, troverebbero applicazione i termini ordinari per l’attività di accertamento, non rispettati dall’Ufficio, che avrebbe notificato l’avviso di recupero oltre il quarto anno successivo a quello dell’avvenuta compensazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, di verificare preliminarmente se il credito portato in compensazione dalla parte possa configurarsi quale “credito inesistente”.

Solo in tale ipotesi, infatti, l’atto di recupero dell’Ufficio, emesso oltre il quarto anno successivo a quello dell’avvenuta compensazione, usufruendo del maggior termine di otto anni, fissato dall’ articolo 27 comma 16 del dl 185/2008 per il recupero dei crediti inesistenti, sarebbe legittimo.

La risposta è negativa, alla luce della recente sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha stabilito il seguente principio di diritto:

«In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, all’azione di accertamento dell’erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all’ art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008 , quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza – alla luce anche dell’ art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997 , come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’ art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 ; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento.» (Cass. SS.UU. n. 34419/2023). Nel caso di specie:

l’ Agenzia delle Entrate motiva il recupero in base al presupposto che il credito di imposta sarebbe inesistente perché non indicato al quadro RU del modello unico per i redditi 2011.

l’accertamento scaturisce da una semplice attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate consistente nell’incrocio fra i dati del modello F24, ove era compensato il credito, e l’assenza di compilazione del quadro RU.

la richiamata sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte stabilisce che il credito non possa qualificarsi come inesistente se tale inesistenza sia agevolmente rilevabile.

Ritiene pertanto il Collegio che il credito in argomento non rientri tra quelli cd. “inesistenti”, ma tra quelli cd. “non spettanti”, per cui risulta inapplicabile il maggior termine di otto anni, fissato dall’ articolo 27 comma 16 del dl 185/2008 .

L’appello deve pertanto essere accolto.

Le spese possono essere compensate in ragione della recente giurisprudenza di legittimità utilizzata per decidere la vertenza.

P.Q.M.

Accoglie l’appello.