La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 16812 depositata il 17 giugno 2024, intervenendo in tema di motivazione della cartella di pagamento, ha affermato il seguente principio “… la cartella di pagamento, che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto. Invero, il contribuente è messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa proprio in virtù di quanto indicato nell’atto impositivo, da lui già conosciuto. …”
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata in liquidazione, a cui venivano notificate due cartelle di pagamento concernenti il recupero di IVA all’importazione. Avverso tali atti la contribuente proponeva ricorso. I giudici di prime cure accolsero le doglianze della contribuente. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli impugnava la decisione depositando ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. I giudici di appello respinsero l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli osservando che le iscrizioni a ruolo difettavano di idonea motivazione. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avverso la decisione di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità accolsero il ricorso, cassarono la sentenza impugnata e rinviarono alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Gli Ermellini evidenziano, in tema di motivazione della cartella di pagamento, che “… l’art. 12, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – come modificato (successivamente all’entrata in vigore della l. n. 212 del 2000) dall’art. 8, comma 1, lett. a) del d.lgs. 26 gennaio 2001 n. 32 – statuisce che «Nel ruolo devono essere indicati (…) il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione». …”
Pertanto, per il Supremo consesso il fatto che le somme richieste dall’Amministrazione finanziaria erano state dapprima versate dal contribuente, a seguito della definitività dell’atto impositivo, e, quindi, erroneamente oggetto di rimborso da parte dell’Agente della riscossione, non doveva necessariamente essere evidenziata nel contesto della cartella di pagamento