CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19582 depositata il 16 luglio 2024

Pensione di reversibilità – Azione del patronato – Domanda di corresponsione – Esecuzione del mandato – Precedente di legittimità – Pagamento dei ratei – Rigetto

Rilevato che

Con sentenza del giorno 11.11.20 n. 308, la Corte d’appello di Venezia accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del tribunale di Treviso che aveva accolto la domanda proposta da B.F., sorella ed erede di G.B., volta a richiedere il pagamento dei ratei di pensione di reversibilità che sarebbero spettati al fratello, che era morto lo stesso giorno in cui il patronato aveva presentato, per suo conto, la domanda di corresponsione della predetta pensione di reversibilità, rispetto alla pensione “diretta” di cui era titolare la moglie di quest’ultimo.

Il tribunale, a fronte del decesso del B., intervenuto in data 30.8.13, giorno coincidente con la presentazione della domanda di pensione ad opera del patronato, riteneva applicabile la disposizione di cui all’art. 1728 c.c. (secondo cui, se il mandato si estingue per morte o sopravvenuta incapacità del mandante, il mandatario che ha iniziato l’esecuzione, deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo), anche in ragione di un precedente di legittimità.

La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, ha ritenuto, in difformità rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, che dovesse applicarsi il principio generale secondo cui il mandato si estingue con la morte del mandante, non essendo stato dedotto né allegato alcun pericolo che la mancata esecuzione del mandato avrebbe potuto creare al mandante al momento del decesso.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, B.F. (sorella ed erede di G.B.) ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps resiste con controricorso.

Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 5 del d.lgs. lgt. n. 39/45, in combinato disposto con l’art. 25 della legge n. 903/65 e con l’art. 1722 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la morte di G.B. avesse estinto il mandato conferito da quest’ultimo al patronato, per presentare la domanda amministrativa di corresponsione della pensione di reversibilità rispetto a quella goduta dalla moglie di quest’ultimo e ciò perché, ad avviso della ricorrente, il diritto alla costituzione della pensione di reversibilità sorge indipendentemente dalla presentazione della domanda, in quanto è una prestazione attribuita iure proprio al superstite (e non già iure successionis) al momento della morte del titolare della pensione diretta.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 7 e 8 della legge n. 152/01, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva violato l’ordinamento sugli istituti di patronato i quali, nel perseguimento delle loro finalità, sono legittimati a tutta una serie di trattamenti di dati pensionistici e previdenziali riferiti agli utenti che a essi si rivolgono.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1729 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva tenuto conto che gli atti del mandatario compiuti prima di conoscere l’estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante e dei suoi eredi.

Il primo motivo è inammissibile, perché il ricorrente non riporta dove e quando abbia svolto analoga censura nei gradi di merito, così che la doglianza appare proposta per la prima volta nella presente sede di legittimità.

Il motivo è, altresì, inammissibile, in quanto non si confronta con l’effettiva statuizione espressa dalla Corte d’appello, secondo cui il mandato si estingue con la morte del mandante, e conseguenzialmente, il patronato non poteva presentare una valida domanda amministrativa, essendo B.G. morto lo stesso giorno della presentazione online di tale domanda di pensione e, nella specie, non era applicabile l’eccezione di cui all’art. 1728 primo comma c.c. dell’ultrattività del mandato in caso di pericolo nel ritardo nell’esecuzione del mandato.

Il secondo motivo partecipa della stessa inammissibilità del primo motivo, in quanto non si confronta con la statuizione della Corte d’appello secondo cui la morte dell’interessato aveva fatto venire meno il soggetto nel cui interesse il patronato avrebbe voluto agire, così che non esisteva più quel centro di interessi a cui favore l’azione del patronato sarebbe stata diretta.

Il terzo motivo, in disparte i profili di autosufficienza, perché la ricorrente non riporta dove e quando abbia svolto analoga censura nei giudizi di merito, è inammissibile, perché non si confronta con la circostanza che pur se il mandato poteva astrattamente vincolare il mandante o i suoi eredi, non poteva validamente impegnare l’Istituto previdenziale che avrebbe dovuto erogare i ratei pensionistici; infatti, l’Inps era terzo rispetto al rapporto intercorrente tra mandante e mandatario.

Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite, che liquida nell’importo di € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.