CONSOB – Delibera n. 23208 del 17 luglio 2024

Esercizio da parte della Consob della discrezionalità nazionale prevista all’articolo 26-sexies, paragrafo 10, del Regolamento cartolarizzazioni (UE) 2017/2402

Art. 1

Esercizio della discrezionalità prevista dall’art. 26-sexies, paragrafo 10, del Regolamento cartolarizzazioni

 1. In materia di cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, nei casi in cui sia fornita un’altra protezione del credito a norma dell’art. 26-sexies, paragrafo 8, lettera c), del Regolamento cartolarizzazioni, conformemente a quanto stabilito dall’art. 26-sexies, paragrafo 10, comma 3, sono consentite garanzie reali in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati, se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito della classe di merito di credito 3, in linea con l’attribuzione delle valutazioni di cui all’art. 136 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

 1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.