CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20361 depositata il 23 luglio 2024

Lavoro – Infortunio sul lavoro – Accertamento di un rapporto di lavoro subordinato – Responsabilità datoriale – Provvedimento di dismissione – Termine ai fini della decadenza – Titolare del rapporto di lavoro – Responsabilità committente – Inammissibilità

Fatti di causa

La Corte di appello di Roma aveva respinto l’appello proposto da S.U. avverso la decisione con cui il tribunale di Roma aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta diretta alla condanna di D.E.I. srl al risarcimento del danno subito a seguito dell’infortunio sul lavoro occorso il 10 aprile 2008.

Esponeva la corte che il S., formalmente dipendente della C.G.S., aveva assunto di aver prestato la propria attività addetto allo smistamento pacchi, direttamente alle dipendenze di D. che era pertanto il reale datore di lavoro.

Soggiungeva inoltre che, pur con differente ragione, l’appello dovesse comunque essere rigettato. In particolare, riteneva, diversamente dal tribunale e sul punto riformando la sua decisione, che non fosse applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 32 l.n. 183/2010 in punto di decadenza, poiché non era esistito un provvedimento di dismissione da parte di D., sicché il termine iniziale ai fini della decadenza non era mai iniziato a decorrere.

Posta dunque la infondatezza della eccezione di intervenuta decadenza dall’azione, la corte d’appello investita del merito della decisione valutava che, sulla base delle prove testimoniali acquisite, non fosse risultata provata la fraudolenza dell’appalto e dunque la dipendenza del S. da D. e pertanto infondata la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti della predetta società.

Avverso detta decisione proponeva ricorso il S., cui resisteva con controricorso la società.

 Ragioni della decisione

1) – Con primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2087 c.c. in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.

Il ricorrente lamenta la diversità della decisione impugnata, che ha deciso sulla inesistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di D., rispetto all’azione proposta relativa alla co-responsabilità di D. quale committente.

Il motivo è inammissibile per piu’ ragioni. Preliminarmente deve osservarsi che il vizio denunciato è incoerente rispetto alle richieste ivi avanzate in quanto, pur invocando la violazione di legge, in realtà lamenta l’omessa statuizione ovvero la diversità tra chiesto e pronunciato. 

Questa corte ha chiarito che “ È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.nn.8758/017-18721/2018).

Nel caso in esame lo stesso ricorrente, nel riportare nel ricorso per cassazione il contenuto delle conclusioni avanzate dinanzi al tribunale, evidenzia come queste ultime avessero per oggetto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società D.E.I. e la conseguente responsabilità datoriale di tale società per l’incidente occorso.

 Pertanto, coerente risulta la pronuncia della corte di merito con la domanda in origine azionata nella quale, si ripete, anche il titolo di responsabilità azionata era quella di titolare del rapporto di lavoro e non già di committente.

Il motivo è da disattendere perché inammissibile.

2) – Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 co.2 D.lgs n. 81/2008 (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.)La censura ha ad oggetto la mancata valutazione dei doveri di sicurezza incombenti sul committente.

3) – Con il terzo motivo è lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo, quale la circostanza che non erano state indossate scarpe antinfortunistiche.

I due motivi da trattare insieme perché attinenti alla medesima questione, devono ritenersi assorbiti in quanto conseguenti alla inammissibilità del primo motivo.

Entrambi, infatti, presuppongono un titolo di responsabilità ( committente) non azionata dal ricorrente nell’originario ricorso, incentrato, come visto, sull’accertamento di un rapporto di subordinazione con la società convenuta.

Solo per completezza, occorre anche sottolineare la non specificità degli stessi, in quanto non sufficientemente allegata e provata la decisività del fatto ritenuto omesso.

Complessivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono il principio di soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,ove dovuto.

 P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E 3.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.