Con l’entrata in vigore della legge 92/2012 ed in particolare dell’art. 2 comma 1-45 che prevede con effetto dal 1° gennaio 2013 la nuova Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) che sostituisce, la disoccupazione ordinaria e la disoccupazione con i requisiti ridotti ed, a regime (dal 2017 – licenziamenti dal 31.12.2016), sostituirà la mobilità e alla disoccupazione speciale nell’edilizia (cfr. circ. Inps, n. 140, n. 142/2012 e n. 2/2013). A tal proposito l’Inps, con la circolare n. 44 del 22.3.2013, ha fornito le istruzioni operative per il calcolo e il versamento del “contributo di licenziamento”, dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, oltre a chiarire alcuni aspetti sulla contribuzione di finanziamento da calcolarsi sulle retribuzioni dei lavoratori, non affrontati nelle precedenti circolari. Alla luce delle predette disposizioni, di seguito si evidenziano in dettaglio tutti i costi che i datori di lavoro sono chiamati a sostenere per finanziare la nuova disoccupazione Aspi.
I costi del licenziamento per i datori di lavoro
Per la copertura finanziaria della nuova assicurazione, il legislatore ha previsto:
- di mantenere la contribuzione che fino al 31.12.2012 era dovuta per la disoccupazione (compresi gli abbattimenti introdotti, nel tempo, dal legislatore);
- di introdurre una maggiorazione contributiva (1,4%) per i contratti diversi da quello a tempo indeterminato (con alcune eccezioni), parzialmente recuperabile in caso di trasformazione o riassunzione a tempo indeterminato;
- di introdurre un contributo di licenziamento (forfetario, vale a dire che non tiene conto delle diverse tipologie contrattuali) da versare all’Inps per ogni risoluzione del rapporto di lavoro disposta dal datore di lavoro (con alcune eccezioni);
- di aumentare la pressione fiscale, riducendo la deducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti per i veicoli aziendali;
- di introdurre una franchigia per la deducibilità dal contributo per il Servizio sanitario nazionale contenuto nelle polizze di responsabilità civile degli autoveicoli.
Contribuzione ordinaria
I datori di lavoro, a partire dal 1° gennaio 2013, anche in presenza della nuova Aspi, continueranno a versare all’Inps la ex contribuzione di disoccupazione, in particolare:
- contributo base dell’1,31% da calcolarsi sulle retribuzioni imponibili dei lavoratori, oltre al contributo dello 0,30% dovuto ai fondi interprofessionali per la formazione. Detta contribuzione deve essere versata anche per i soggetti che per la prima volta sono entrati nella sfera di applicazione della disoccupazione – Aspi. Conseguentemente, per i destinatari dell’Aspi, i datori di lavoro continueranno a versare complessivamente un contributo pari all’1,61%;
- restano altresì in vigore le precedenti riduzioni contributive (che possono incidere anche sul contributo dell’1,31% Aspi ex DS, ma non sul contributo per la formazione 0,30% – si veda la tabella che segue) disposti dalle seguenti disposizioni di legge: art. 120, legge n. 388/2000; art. 1, comma 361, legge n. 266/2005; Dl n. 203/2005; legge n. 248/2005 (misura compensativa per la perdita della disponibilità del Tfr).
Le riduzioni contributive previste dalla legge n. 388/2000, e alla legge n. 266/2005, trovano applicazione per intero anche per i soggetti per i quali la riduzione non sia stata applicata per mancata capienza delle aliquote vigenti.
Settore | Riduzioni | Aliquota Aspi dovuta (*) |
Artigianato | 0,91% | 0,40% |
Imprese radiotelevisive e spettacolo, settore commercio con Cuaf ridotta | 0,91% | 0,40% |
Agricoltura | 0,94% | 0,37% |
Commercio e pubblici esercizi con Cuaf ridotta | 1,13% | 0,18% |
Partiti politici e sindacati non soggetti a Cuaf | 1,16% | 0,15% |
(*) Il contributo va incrementato dell’aliquota dello 0,30% di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978. |
- Ai lavoratori per i quali non trovava applicazione il contributo di disoccupazione le quote di riduzione di cui al precedente punto risultino interamente applicate, potrà essere disposto un allineamento graduale (con Dm) con incrementi annui (dal 2013) di 0,26 punti percentuali per gli anni dal 2013 al 2016 e di 0,27 punti percentuali per l’anno 2017. Ci potrà essere anche un graduale allineamento per il contributo 0,30% (0,06% annuo) dovuto per la formazione (fondo interprofessionale). Durante il riallineamento verranno rideterminate anche le prestazioni in funzione della contribuzione versata.
L’Inps con la circolare n. 140, 14 dicembre 2012 ha precisato che, non essendo ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il previsto decreto ministeriale, nelle more della relativa definizione, le aziende interessate dal riallineamento graduale, potranno versare l’aliquota Aspi nella percentuale ridotta prevista, per il 2013 (0,26% + 0,06%), restando salva la possibilità per l’Istituto di richiedere la contribuzione piena laddove il provvedimento ministeriale non venisse emanato (vedere le tabelle pubblicate nella circolare Inps n. 140/2012).
Per gli apprendisti, dal 2013, occorre versare la contribuzione per l’Aspi nella misura dell’1,31% (tale contribuzione è esclusa dallo sgravio previsto per le assunzioni fino al 31 dicembre 2016, da parte delle aziende fino a 9 addetti, dall’art. 24 della legge n. 183/2011), più, secondo le circ. Inps, n. 128 del 2.11.2012 e n. 140 del 14.12.2012, il contributo 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione (complessivamente 1,61%).
Il contributo complessivo dell’1,61% risulta dovuto anche per gli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione (Inps, circ. n. 44/2013).
In ogni caso, l’incremento contributivo non ha effetto per i soggetti che vengono assunti con l’incentivazione che rinvia alla contribuzione apprendisti (ad esempio per gli assunti dalle liste di mobilità, per i quali si continuerà quindi a versare la sola contribuzione del 10%).
Pertanto, come precisa l’Inps, che anche per gli apprendisti assunti dalle liste di mobilità (cd. apprendistato riqualificante) il contributo a carico dei datori di lavoro rimane fissato nella misura del 10%, per la durata di 18 mesi dall’assunzione (Inps, circ. n. 44/2013).
L’Inps, con la circolare n. 140, 14 dicembre 2012, precisa che in considerazione dello strumento legislativo scelto che per il contributo per gli apprendisti non trovano applicazione le riduzioni del cuneo contributivo di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005, previste dal comma 26, dell’articolo 2, della legge n. 92/2012.
Possono continuare ad operare – qualora spettanti – le misure compensative ex art. 8 del Dl n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005 (trattasi della riduzione a favore delle contribuzioni minori, che può comprendere anche il contributo di disoccupazione, ora Aspi, nella misura, per il 2013, di 0,27 punti percentuali, in proporzione alla perdita del Tfr dovuta per effetto del versamento dello stesso a un fondo di previdenza complementare e/o al Fondo di tesoreria gestito dall’Inps).
Contribuzione addizionale
A partire dal 1 gennaio 2013 ai rapporti di lavoro subordinato diversi da quelli a tempo indeterminato si deve applicare un contributo addizionale fissato nella misura dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Pertanto l’aliquota ordinaria complessiva, di finanziamento dell’Aspi, si attesterà al 2,71%, più il contributo 0,30% per la formazione – fondi interprofessionali, complessivamente 3,01% (meno gli eventuali abbattimenti di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005).
Al riguardo, sia la disposizione di legge sia gli interventi amministrativi dell’Inps hanno precisato che:
- tale contributo interessa tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato in essere al 1° gennaio 2013 e non solamente quelli instaurati a far tempo dalla medesima data;
- sul predetto contributo addizionale potranno operare le riduzioni contributive previste dall’ordinamento per tutte le tipologie di assunzione a tempo determinato agevolate (ad esempio: contratti di inserimento stipulati fino al 31.12.2012; disoccupati over 50 anni da oltre 12 mesi e donne prive di occupazione retribuita da almeno 6 o 12 mesi – beneficio introdotto dall’art. 4, commi 8 e 11, della legge n. 92/2012);
il contributo addizionale non va versato:
- per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- per i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali (Dpr n. 1525/1963) nonché – per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- – per gli apprendisti;
- – per i lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- l’aliquota aggiuntiva dell’1,4% in commento non ha effetto anche per i soggetti assunti con l’incentivazione che rinvia alla contribuzione apprendisti (per esempio assunti dalle liste di mobilità, come sopra precisato, per i quali l’aliquota a carico del datore di lavoro rimane ferma nella misura del 10%).
Tale interpretazione è stata confermata dalla circolare Inps n. 44/2013;
- se il rapporto di lavoro a termine viene trasformato a tempo indeterminato, il datore può recuperare le ultime sei mensilità del contributo addizionale (attraverso il conguaglio con i contributi Uniemens, codice causale L810, per le istruzioni operative v. Inps, circ. n. 140/2012 – Guida al Lavoro n. 1/2013, inserto).
Il recupero può essere effettuato anche quando l’assunzione a tempo indeterminato avviene entro il termine di sei mesi dalla cessazione del contratto a tempo determinato.
La restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine (utilizzando la media mensile del contributo aggiuntivo versato).
In pratica : la restituzione piena (sei mensilità) ricorrerà solamente nei casi di trasformazione (entro la scadenza) del contratto da tempo determinato ad indeterminato, nonché nell’ipotesi di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine. Nei casi di stabilizzazione successiva opererà la contrazione prevista dalla norma. Vale a dire dai 6 mesi di possibile recupero si devono sottrarre i mesi non lavorati intercorrenti dalla cessazione del contratto a termine e la riassunzione a tempo indeterminato.
Contribuzione di licenziamento
La legge n. 92/2012, e successive modificazioni, ha stabilito che in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che intervengono dall’1.1.2013, per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto (anche teoricamente, vale a dire a prescindere dall’effettiva percezione della stessa) alla nuova Aspi (sono quindi escluse dall’obbligo contributivo: le dimissioni – ad eccezione di quelle per giusta causa e nel periodo tutelato dalla maternità; le risoluzioni consensuali – fatta eccezione per quelle sottoscritte a seguito dell’attivazione della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966; le dimissioni derivanti da trasferimento del dipendente ad altra sede distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti e più con i mezzi pubblici; la cessazione del rapporto per morte del lavoratore), il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps una somma pari al 41% del massimale mensile di Aspi, (valore corrispondete, secondo l’Inps, al massimale retributivo utile per il calcolo dell’Aspi base – 75% della retribuzione media, per il 2013 pari a 1.180 euro – il 41% corrisponde a 483,80 euro ) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se ha avuto luogo la restituzione del contributo addizionale dell’1,4% (per la portata di quest’ultima disposizione si vadano gli esempio riportati di seguito).
Esempio 1
Cessazione del rapporto di lavoro con diritto teorico/effettivo all’Aspi il 31.3.2013.
Lavoratore assunto a termine dall’1.5.2011 al 31.10.2011 (mesi 6); contratto trasformato a tempo indeterminato l’1.11.2011, oppure riassunzione a tempo indeterminato il giorno successivo a quello in cui si è concluso il contratto a tempo determinato (mesi 17 fino alla data di cessazione) .
Anzianità aziendale complessiva 23 mesi.
Contributo di licenziamento 78,58% del massimale Aspi .
Esempio 2
Cessazione del rapporto di lavoro con diritto teorico/effettivo all’Aspi il 31.5.2014.
Lavoratore assunto a termine dall’1.2.2013 al 31.7.2013 (mesi 6) riassunzione a tempo indeterminato dall’1.12.2013 (il datore di lavoro ha recuperato due mesi di contribuzione aggiuntiva 1,4%) (cessazione per Gmo dopo 6 mesi).
Anzianità aziendale complessiva 12 mesi (oppure 8 mesi visto che del precedente rapporto sono stati recuperati solo 2 mesi di contribuzione aggiuntiva – l’Inps, con la circ. n. 44/2013 non ha chiarito questo aspetto, risulterebbe opportuno un nuovo intervento urgente dell’Istituto).
Contributo di licenziamento 41% del massimale Aspi (oppure 27,33% se si considerano 8 mesi – si ritiene che questa sia l’interpretazione più logica).
Per tale contributo sia il legislatore sia gli interventi amministrativi dell’Inps hanno altresì stabilito quanto segue:
- il contributo trova applicazione anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato (purché diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore), compreso il recesso intimato al termine del periodo di formazione;
- il contributo è scollegato dall’importo della prestazione Aspi individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time).
A tale proposito si ritiene sproporzionato il contributo in presenza di una risoluzione di un contratto a tempo parziale (si auspica un ripensamento da parte degli organi competenti). Va altresì rilevato che l’Inps non ha affrontato la problematica della risoluzione di un contratto intermittente sorto a tempo indeterminato, il cui contributo di licenziamento potrebbe essere ancor più sproporzionato (se si considera che il contributo in questione è considerato forfetario a prescindere dalla tipologia contrattuale), in quanto tale lavoratore potrebbe aver avuto un numero limitato di chiamate. Peraltro si deve ricordare che la stessa legge di riforma del lavoro ha stabilito che i contratti intermittenti in essere al 18.7.2012 non compatibili con le nuove disposizione devono necessariamente cessare entro il 18.7.2013 (secondo il Ministero del lavoro – circ. n. 20/2012 – tali contratti dovranno ritenersi cessati ex lege, vale a dire che dovranno cessare, per legge, di produrre effetti). Tale interruzione del rapporto di lavoro (contratti a tempo indeterminato) potrebbe generare l’obbligo di versare il citato contributo di licenziamento. A nostro avviso il Ministero del lavoro e/o l’Inps dovrebbero intervenire per chiarire il comportamento da tenere in detta situazione. Auspicando un celere intervento, di conferma o meno, dei citati enti, allo stato, si ritengono ipotizzabili le seguenti soluzioni:
– per definire l’anzianità aziendale per determinare il numero dei mesi utili per il calcolo del contributo potrebbero essere presi in considerazione i giorni di chiamata cadenti nel triennio precedente la cessazione del rapporto e dividere detto valore per 30, ottenendo così il numero dei mesi (se il risultato del rapporto determina uno scarto di valore pari o superiore a 15, si considera un ulteriore mese), procedura che potrebbe essere presa in considerazione anche per il conteggio dei lavoratori titolari di part time verticale (anche se per l’Inps la tipologia contrattuale non è un elemento che possa differenziare l’ammontare del contributo). Oppure si potrebbe prendere in considerazione la precisazione Inps (si veda il punto successivo) che un mese di anzianità si configura con almeno 15 giorni di prestazione lavorativa di calendario, vale a dire si contano i mesi nei quali il predetto requisito risulti soddisfatto;
– le risoluzioni ex lege dei contratti in essere al 18.7.2012 dovrebbero essere escluse dal contributo, stante la circostanza che la risoluzione non rappresenta un’iniziativa del datore di lavoro, ma un atto dovuto per legge;
- per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi (ventiquattro o trentasei), il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario (per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l’importo da versare nel 2013 sarà pari a 403,16 euro);
- nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, comma 5, del Dlgs n. 151/2001 (congedo straordinario per assistere portatori di handicap grave);
- il contributo massimo da versare risulta pari al 123% del massimale Aspi (vale a dire massimo 1,23 mensilità di massimale Aspi – 1.451,00 euro);
- la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata;
- il contributo non è dovuto, fino al 31.12.2016, nei casi in cui sia dovuto l’attuale contributo d’ingresso nella procedure di mobilità;
- dal 2017, in caso di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale (essendo, da tale data, abrogate le disposizioni relative alla mobilità), il contributo di licenziamento è moltiplicato per 3 (massimo, quindi, 3,69 mensilità di massimale Aspi – disposizione favorevole al datore di lavoro);
- per il periodo 2013-2015, il contributo di licenziamento per l’Aspi non è dovuto anche nei seguenti casi:
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso alti datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai Ccnl;
- interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
- restano escluse dal contributo in questione le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 (mobilità) e 24 (licenziamenti collettivi) della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Tale esenzione, a seguito delle modifiche disposte all’art. 4, della legge n. 92/2012, dall’art. 34, comma 54, del Dl n. 179/2012 (legge n. 221/2012), opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di «tutela dei lavoratori anziani» di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012 (v. box che segue).
Al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, in caso di eccedenza del personale, i datori di lavoro con più di 15 dipendenti possono siglare con le organizzazioni sindacali appositi accordi che prevedono l’obbligo di corrispondere agli stessi dipendenti una prestazione di importo pari al trattamento di pensione e all’Inps la relativa contribuzione fino a che non vengano raggiunti i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato), comunque nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto (tale possibilità può essere attivata anche durante una procedura di mobilità o di licenziamento collettivo). Dopo l’accettazione dell’accordo da parte dell’Inps, il datore di lavoro assume l’obbligo di versare mensilmente all’Istituto la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.
Se il datore di lavoro non versa l’importo mensile, l’Inps non eroga la prestazione e notifica un av-
viso di pagamento. Se decorsi 180 giorni dalla notifica, il datore di lavoro non ha provveduto al pagamento, l’Inps procede all’escussione della fideiussione.
L’Inps provvede al pagamento delle prestazioni con le stesse modalità di corresponsione delle pensioni e contemporaneamente provvede all’accredito della relativa contribuzione figurativa.
Contributo di licenziamento e lavoro domestico
L’Inps, con la circolare n. 25 dell’8.2.2013, ha precisato che in caso di interruzione di un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato (colf – badanti) il contributo di licenziamento non è dovuto, stante le peculiarità del contratto.
Riduzione deducibilità veicoli aziendali
L’art. 1, comma 501, della legge n. 228/2012 provvede a modificare dal 27,5% (aliquota ridotta dall’art. 4, comma 72, della legge n. 92/2012) al 20%, l’aliquota di deducibilità da parte delle imprese prevista dall’art. 164, comma 1, lettera b), del Tuir.
Modalità operative per il contributo di licenziamento
La circolare Inps in commento precisa che l’obbligo contributivo in questione debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.
Esempio
– licenziamento avvenuto il 4 aprile 2013
– il versamento deve essere effettuato con il mod. F24 entro il 16 giugno
– i dati devono essere forniti con l’Uniemens del mese di giugno da presentare entro il 31 luglio (percorso nell’Uniemens: il contributo deve essere valorizzato nell’elemento , di , di , il nuovo codice causale «M400» avente il significato di «Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge n. 92/2012» e, nell’elemento , l’importo da pagare)
Per le cessazioni intervenute nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2013, la corrispondente contribuzione deve essere versata, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 giugno 2013, esponendo i dati nel flusso Uniemens corrispondete utilizzando il seguente percorso:
valorizzazione dell’arretrato nell’elemento di , la nuova causale «M401» avente il significato di «Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge n. 92/2012, nell’elemento il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell’elemento l’importo da pagare.
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