CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20562 depositata il 24 luglio 2024

Tributi – Avvisi di accertamento – Imposte dirette – IVA – Accertamento induttivo del reddito – Maggior reddito professionale – Definizione agevolata – Versamento rate del piano di rateizzazione – Reddito di partecipazione – Litisconsorti necessari pretermessi – Estinzione parziale del giudizio

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 442/25/16 del 23/02/2016 la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 140/06/13 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di seguito CTP), la quale aveva parzialmente accolto, previa riunione, i separati ricorsi proposti da Sa.Gi. avverso tre avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relative agli anni d’imposta 2005 e 2006.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, due dei menzionati avvisi di accertamento conseguivano all’accertamento induttivo del reddito della R.I. Sas, della quale il contribuente era socio al 95%, mentre il terzo riguardava l’attività professionale di Sa.Gi., con conseguente rettifica del reddito a seguito di indagini bancarie.

1.2. La CTR rigettava l’appello di AE evidenziando che: a) con riferimento all’accertamento per l’anno d’imposta 2006 nei confronti di RMM Italia Sas era stata correttamente dichiarata la carenza di legittimazione del socio receduto, mentre non era stata intaccata la definitività dell’accertamento nei confronti della società; b) con riferimento all’accertamento per l’anno d’imposta 2005 nei confronti di R.I. Sas di Mo.An. (di seguito RMM), le fatture contestate riguardavano acconti di un appalto non ultimato nel 2005, sicché le stesse dovevano essere tassate nell’esercizio successivo; c) con riferimento, infine, al maggior reddito professionale doveva essere confermata la statuizione della CTP che aveva ridotto la misura dei ricavi imputati al contribuente.

2. Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

3. Sa.Gi. resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con riferimento all’avviso di accertamento n. (…) relativo all’anno 2005 e all’attività professionale del controricorrente, è pacificamente intervenuta la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, con il versamento di tutte le rate indicate nel piano di rateizzazione.

1.1. Ne consegue che, con riferimento a detto avviso di accertamento, va senz’altro dichiarata l’estinzione (parziale) del giudizio.

2. Il contribuente osserva che il giudizio dovrebbe estinguersi anche con riferimento all’avviso di accertamento n. (…) relativo all’anno 2005, con il quale sarebbe stato imputato al socio Sa.Gi., titolare del 95% delle quote di RMM, un reddito di partecipazione conseguente al maggior reddito accertato nei confronti della società, reddito già considerato nel contesto dell’avviso di accertamento n. (…).

2.1. Peraltro, formalmente, detto avviso non risulta essere stato definito dal contribuente e la sussistenza di una intervenuta cessazione della materia del contendere non può essere delibata in questa sede.

2.2. Non è stata definita nemmeno la pretesa concernente l’avviso di accertamento n. (…) e relativo all’anno 2006. Tale atto impositivo attribuisce al socio Sa.Gi., a titolo di reddito di partecipazione, la quota parte del reddito d’impresa accertato nei confronti di RMM; pretesa alla quale l’Amministrazione finanziaria non ha mai rinunciato, avendo proposto – anche in relazione alla stessa – sia appello che ricorso per cassazione.

3.1. Orbene, per quanto concerne questi ultimi due avvisi, deve osservarsi che sia il giudizio di primo grado che quello di secondo grado si sono svolti in assenza di tutti i litisconsorti necessari (cfr., ex multis, Cass. n. 16730 del 25/06/2018; Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass. n. 15116 del 11/06/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014), vale a dire di RMM e dei soci di minoranza della società (è pacifico, infatti, che Sa.Gi. sia titolare di una quota del 95% della stessa), con conseguente nullità dei menzionati giudizi.

4. In conclusione, va dichiarata l’estinzione parziale del giudizio con riferimento all’avviso di accertamento n. (…), oggetto di definizione agevolata; per il resto, pronunciando sul ricorso, va dichiarata la nullità delle sentenze di primo e secondo grado con conseguente cassazione delle sentenze e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia, in diversa composizione, per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio con i litisconsorti necessari pretermessi, e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione parziale del giudizio con riferimento all’avviso di accertamento n. (…); per il resto, pronunciando sul ricorso, cassa le sentenze di primo e secondo grado e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.