Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 10204 depositata il 16 aprile 2024
Convenzione Italia Usa doppia imposizione
FATTI DI CAUSA
1. S.A.N. dichiarava nel modello Unico per gli anni di imposta 2012, 2013, 2014, redditi di fonte estera al rigo RM12 (relativo ai redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva costituiti da utili di società di persone statunitensi di cui era socia e dividendi da partecipazioni non qualificate in società di capitali), presentando poi istanza di rimborso della complessiva somma di euro 382.095,00, sulla quale si formava silenzio rifiuto; l’istanza muoveva dalla ritenuta necessaria applicazione dell’art. 23, comma 3, della Convenzione Italia-Stati Uniti contro le doppie imposizioni; avendo ella versato su tali redditi le imposte negli Usa chiedeva di beneficiare del credito per le imposte versate all’estero.
2. Formatosi il silenzio rifiuto, la contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Pescara, che si dichiarava incompetente; il giudizio era riassunto davanti alla CTP di
L’ufficio si difendeva deducendo che all’imposta sostitutiva non si applicasse la Convenzione e che il credito di imposta non spettasse ove il reddito non concorresse alla formazione del reddito complessivo.
La CTP accoglieva il ricorso.
3. L’ufficio proponeva appello alla Commissione tributaria regionale (CTR) del Veneto, deducendo che la Convenzione non si applicasse all’imposta sostitutiva e che anche la norma convenzionale richiedesse il concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo
L’appello era rigettato dalla CTR.
In particolare, i giudici di appello, individuata la questione nella possibilità che un provento tassato nello Stato in cui una persona non è residente possa essere nuovamente tassato nello Stato di residenza, ritenevano: a) la prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, ai sensi dell’art. 169 t.u.i.r. e dell’art. 75 d.P.R. n. 600 del 1973; b) che l’art. 18, comma 1, ultimo periodo, t.u.i.r., che impediva alla contribuente di usufruire del credito di imposta, recedesse quindi rispetto all’art. 23, par. 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti ratificata con l. n. 20/2009; c) che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi alle quali sono assoggettati i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti devono ricomprendersi tra le <<imposte considerate>> di cui all’art. 2 della Convenzione; d) che, non avendo ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 18, comma 1, t.u.i.r., la contribuente la facoltà di scelta tra imposta sostitutiva e imposizione ordinaria con credito di imposta, deve impedirsi che ella sia costretta a subire una doppia imposizione, con conseguente necessità di riconoscerle il credito anche in tal caso.
4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la contribuente
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 17/11/2023, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Locatelli, ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Appare opportuno premettere che la domanda di rimborso della contribuente attiene al credito di imposta per le imposte pagate negli Stati Uniti d’America su redditi (da partnership e dividendi) soggetti obbligatoriamente a imposta sostitutiva in Italia. Costituisce dato pacifico tra le parti e ritenuto in sentenza che si verta su redditi oggetto di imposta sostitutiva obbligatoria, circostanza sulla quale non v’è alcuna censura.
Ora, poiché secondo il diritto interno il rimborso non spetterebbe, in base alle disposizioni successivamente riportate, la domanda si fonda sulla loro disapplicazione, poichè recessive rispetto a quanto previsto dalla Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Stati Uniti d’America, in particolare all’art. 23, par. 3; tale tesi è stata integralmente recepita dalla CTR.
2. Sempre preliminarmente va infatti osservato che costituiscono premesse incontestate le seguenti.
2.1 Nel diritto interno, la norma di riferimento è l’art. 165 del d.P.R. n. 917 del 1986, che regola il cd. credito di imposta, quale rimedio prescelto dall’ordinamento fiscale per evitare la doppia imposizione (c.d. foreign tax credit). Tale norma, tra le condizioni per potere usufruire del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, prevede quella che tali redditi concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente («Se alla formazione del reddito complessivo concorrono i redditi prodotti all’estero […]»). In base a tale disposizione, dunque, il credito d’imposta non è applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, i quali non concorrono alla formazione del reddito complessivo (art. 3, comma 2, lett. a, e art. 91, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 917 del 1986).
La circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, al paragrafo 2.2, che fornisce i chiarimenti in merito al concetto di <<reddito complessivo>>, ribadisce che è nozione che non include i redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, ad imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 18 del t.u.i.r.
2.2 Ciò è quanto avviene ai sensi dell’art. 27, comma 4, del P.R. n. 600 del 1973, che, nel caso in cui si tratti di redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate, percepiti non direttamente, ma per il tramite di un intermediario residente, sostituto d’imposta, prevede una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. In particolare, i commi 4, 4-bis e 5 della disposizione in parola, prevedono l’assoggettamento dei dividendi esteri a ritenuta a titolo di imposta del 26%, se al momento dell’incasso interviene un intermediario residente, da calcolarsi sui dividendi percepiti al netto delle ritenute subite nello Stato estero di residenza della società erogante (la base imponibile rappresenta il c.d. <<netto frontiera>>).
2.3 Egualmente nel caso – che qui interessa – in cui i redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate siano percepiti non tramite un intermediario residente ma direttamente dallo stesso contribuente, ipotesi nella quale l’art. 18, comma 1, t.u.i.r. prevede l’assoggettamento degli stessi redditi «ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta» (sicché il contribuente deve riportare tali redditi nella dichiarazione ai fini dell’autoliquidazione di detta imposta sostitutiva). Pertanto, nel caso in cui l’incasso dei dividendi avvenga senza l’intervento di un intermediario residente, esso va assoggettato, ai sensi della citata disposizione, ad imposta sostitutiva, nella stessa misura della ritenuta a titolo d’imposta.
2.4 L’art. 18, comma 1, del P.R. n. 917 del 1986 prevede altresì che «il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero». Ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma, però, tale facoltà di opzione non opera nel caso di distribuzioni di utili di cui all’art. 27, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973.
2.5 Da tale ordito normativo deriva che, in base alle regole della legislazione interna, il contribuente persona fisica che percepisca direttamente, cioè senza intermediario, redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate non ha la possibilità di usufruire della detrazione delle imposte pagate all’estero su detti redditi.
2.6 Premessa tale impossibilità di ricorrere alle norme interne, la CTR ha ritenuto applicabile l’art. 23, 3, della Convenzione tra Italia e Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito del 25/08/1999, ratificata con l. 3/03/2009, n. 20, ritenendo la prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, in forza degli artt. 169 t.u.i.r. e 75 d.P.R. n. 600 del 1973.
L’art. 23, par. 3, prevede che ove un residente in Italia possegga redditi imponibili negli Stati Uniti ai sensi della Convenzione, l’Italia possa includere nella base imponibile dell’imposta sui redditi anche tali elementi (a meno che norme convenzionali non lo impediscano); nel caso in cui l’Italia scelga di assoggettare a tassazione tali elementi di reddito, però, dovrà riconoscere un credito di imposta pari all’imposta versata negli Stati Uniti. L’ammontare della deduzione non potrà essere eccedente rispetto alla quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, la deduzione non spetterà ove l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario.
3. L’Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso.
Occorre premettere che non è oggetto di censura la primazia del diritto sovranazionale, che sancisce il divieto di doppia imposizione, rispetto al diritto interno; tale primazia, del resto, recentemente ribadita da Cass. n. 25698/2022 e da Cass. n. 1002/2023, ha un riscontro testuale nel dettato esplicito dell’art. 75 (rubricato «Accordi internazionali») d.P.R. n. 600 del 1973, per il quale «[n]ell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia», ed a contrario nell’art. 169 (rubricato «Accordi internazionali») t.u.i.r., per il quale le disposizioni del medesimo testo unico delle imposte sui redditi «si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione».
I motivi attengono invece all’applicabilità e all’interpretazione del testo convenzionale.
3.1 Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della 11/12/1985, n. 763 nella parte in cui dà esecuzione agli artt. 23 e 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti d’America, nonché dell’art. 18 d.P.R. n. 917 del 1986.
Il motivo si compone di diverse doglianze.
Con la prima doglianza, l’Agenzia evidenzia l’inapplicabilità dell’art. 23, comma 3, della Convenzione, in quanto i dividendi non sarebbero stati oggetto di imposizione negli Stati Uniti in forza della Convenzione, come richiesto dal primo periodo dell’art. 23, comma 3, bensì in ragione della cittadinanza della ricorrente, ai sensi dell’art. 1, par. 2, lett. b); l’art. 10 della Convenzione, infatti, prevede per i dividendi la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza del percettore.
Con la seconda doglianza, l’Agenzia deduce che poiché per i dividendi l’art. 10 della Convenzione prevede la sola potestà impositiva dello Stato di residenza del percipiente, è applicabile la sola normativa interna e quindi l’art. 18 t.u.i.r.
Con la terza doglianza l’Agenzia deduce che l’interpretazione della CTR violi anche il criterio di interpretazione che impone di far riferimento al contesto di riferimento nell’interpretazione delle espressioni «elementi di reddito», «base imponibile», «deduzione».
3.2 Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della 11/12/1985, n. 763 nella parte in cui dà esecuzione agli artt. 2 e 3, comma 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti d’America, nonché degli artt. 18 e 165 d.P.R. n. 917/1986.
3.3 Preliminarmente occorre evidenziare che i motivi di ricorso fanno esclusivo riferimento all’applicazione dell’<< 2 della l. 11/12/1985, n. 763>> nella parte in cui dà esecuzione agli artt. 23 e 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti d’America (primo motivo) e nella parte in cui dà esecuzione agli artt. 2 e 3, par. 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti d’America (secondo motivo).
In realtà dal controricorso e dagli atti di causa emerge che la domanda di rimborso era formulata in riferimento ad una Convenzione diversa (quella del 1999, ratificata con l. 20/2009) e ciò è confermato dalle richieste delle parti, esposte a pagina 2 della sentenza, e dal tenore letterale della sentenza. I motivi fanno riferimento quindi a normativa convenzionale diversa da quella applicata al caso di specie ma ciò non osta all’ammissibilità dei medesimi, in quanto questa Corte ha ritenuto che l’indicazione, ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti della impugnazione, sicché la mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l’inammissibilità del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del <<quid disputandum>> (Cass. n. 12929/2007; Cass. n. 23961/2010).
4. Il primo motivo esprime, come premesso, tre diverse doglianze, che appaiono però inammissibili.
4.1 Le prime due doglianze, in primo luogo, a fronte della ritenuta applicazione dell’art. 23 della Convenzione che presuppone il riparto della potestà impositiva tra gli stati contraenti, introducono difese del tutto diverse da quelle esaminate dalla CTR, senza alcun riferimento, rilevante a tali fini, al contenuto delle istanze di rimborso, ai fatti da esse dedotti, alla circostanza di averne fatto motivo di appello, invocando solo un passaggio delle deduzioni in appello della controparte.
Del resto, lo stesso art. 1, par. 3, della Convenzione prevede che le disposizioni del par. 3 non pregiudicano i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi dell’art. 23 (eliminazione della doppia imposizione).
L’art. 3 della Convenzione provvede alle cd. definizioni generali (persona, società, impresa etc.); altre definizioni sono contenute poi nelle singole specifiche disposizioni (per es. l’art. 10 definisce i dividendi, l’art. 11 gli interessi); ove non vi sia alcuna definizione convenzionale, l’art. 3 par. 3 rimanda alla definizione dello Stato; ciò premesso il motivo non individua con precisione quale sia la espressione che occorra interpretare secondo il diritto interno. Né pare pertinente l’affermazione che i dividendi in quanto tassabili in Italia lo siano esclusivamente secondo il diritto interno, in quanto l’art. 10, par. 2, prevede la potestà impositiva anche dello Stato della fonte (la stessa memoria della difesa erariale esplicita che l’art. 10 della Convenzione attribuisce potestà impositiva concorrente ai due Stati contraenti).
La terza doglianza poi è del tutto aspecifica, ove deduce che l’interpretazione della CTR violi anche il criterio di interpretazione che impone di far riferimento nella interpretazione delle espressioni «elementi di reddito», «base imponibile» e «deduzione», al contesto della Convenzione.
5. Col secondo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della 11/12/1985, n. 763 nella parte in cui dà esecuzione agli artt. 2 e 3, par. 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti d’America, nonché degli artt. 18 e 165 d.P.R. n. 917 del 1986.
In particolare, l’Agenzia censura la decisione laddove ha ritenuto applicabile la norma convenzionale benchè l’art. 2 della stessa Convenzione delimiti il suo ambito applicativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche; tale nozione non è espressamente definita dalla Convenzione, ragione per cui si applicherebbe l’art. 3, par. 2, della medesima, che impone di dare alle espressioni non definite il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato; la definizione di imposta sulle persone fisiche andrebbe cercata pertanto nel d.P.R. n. 917 del 1986 in forza del quale l‘Irpef è l’imposizione legata al possesso di redditi in denaro o natura di cui alle categorie dell’art. 6 mentre l’imposta sostitutiva applicata alla contribuente trova la propria fonte nell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 230 del 1996, diverse essendo la ratio e la fonte nonché la finalità.
Il motivo non è fondato.
5.1 Si premette che l’art. 2, 2, prevede che la Convenzione si applichi all’Irpef «anche se riscossa con ritenuta alla fonte» mentre l’art. 3 prevede che essa si applichi anche alle imposte di natura identica o sostitutiva delle imposte attuali, introdotte successivamente alla firma della Convenzione, avvenuta nel 1999.
5.2 Ciò premesso, questa Corte (Cass. 25698/2022, sebbene in riferimento alla previgente Convenzione tra Italia e Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni, ma il testo, sul punto rilevante, è il medesimo) ha già ritenuto, di recente, che l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 ha una funzione del tutto sovrapponibile alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta prevista dall’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso in cui i redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate siano percepiti tramite un intermediario residente.
Laddove infatti la Convenzione prevede che il credito di imposta non spetti ove «l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario», affermando che la causa di esclusione della deduzione opera solo ove l’imposizione, mediante ritenuta a titolo di imposta o mediante l’analoga imposta sostitutiva, avvenga su richiesta del beneficiario, ha evidenziato che nel caso di specie la richiesta del beneficiario non è possibile, ai sensi del precitato quadro normativo; pertanto da tale disposizione pattizia si ricava a contrario che, qualora l’assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta, come nell’ipotesi di cui all’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, come nella fattispecie, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell’identità di funzione, di cui all’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, quando il contribuente sia una persona fisica, avvenga non «su richiesta del beneficiario d[el] reddito» ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l’imposizione ordinaria, l’imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti d’America si deve considerare detraibile.
Tale interpretazione trova conferma nella diversità del testo vigente degli accordi bilaterali contro le doppie imposizioni conclusi con altri Paesi, secondo cui «nessuna detrazione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana» (art. 23, comma 2, quarto capoverso, della Convenzione tra Italia e Cipro, ratificata e resa esecutiva dalla legge 10 luglio 1982, n. 564; art. 22, comma 2, terzo capoverso, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, ratificato e reso esecutivo dalla legge 2 maggio 1983, n. 304; punto 11 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell’Arabia Saudita, ratificato e reso esecutivo dalla legge 23 ottobre 2009, n. 159; art. 22, comma 2, quarto capoverso, della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, ratificata e resa esecutiva dalla legge 26 luglio 1978, n. 575; art. 12, comma 1, lett. a), secondo capoverso, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco, ratificato e reso esecutivo dalla legge 1° dicembre 2016, n. 231)
Ed invero, in base ad una interpretazione conforme della norma pattizia (prevalente) la locuzione «anche su richiesta del contribuente», che figura nel testo di tali accordi, conferma che quando l’Italia ha inteso negare il credito d’imposta non solo nei casi in cui l’assoggettamento dell’elemento di reddito a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta avvenga su richiesta del contribuente, ma anche nei casi in cui esso sia obbligatorio in base alla legge italiana, lo ha previsto espressamente.
5.3 Non depongono in senso contrario gli argomenti sviluppati nella memoria dall’Agenzia, secondo la quale una lettura complessiva dell’art. 23 della Convenzione deporrebbe nel senso dell’inapplicabilità del credito di imposta convenzionale in quanto anche tale norma ritiene necessario, al fine del riconoscimento del credito di imposta, che il reddito estero concorra a formare il reddito complessivo, al pari della disposizione interna, contenuta nell’art. 165 u.i.r., con la conclusione che norma interna e norma convenzionale in realtà non rechino regole diverse; ciò escluderebbe ogni contrasto tra tali disposizioni e quindi la necessità di disapplicare le prime in favore delle seconde.
In linea di principio deve evidenziarsi che nella Convenzione non vi è un rinvio esplicito alle norme interne italiane, come invece previsto per le norme interne americane dallo stesso art. 23; e anche a voler ritenere che comunque la normativa italiana sia presupposta, ciò, come segnalato in dottrina, non deve impedire di attribuire benefici previsti dalla Convenzione; le disposizioni interne non debbono porsi in contrasto con le finalità proprie delle Convenzioni in materia fiscale e, in primis, con la finalità di evitare la doppia imposizione internazionale connaturale a questa species di trattati.
Esclusa la sussistenza di un rinvio all’art. 165 t.u.i.r. (come nel caso della cd. euroritenuta, ove si è peraltro precisato che le regole procedimentali nazionali non debbono essere discriminatorie o eccessive, e nemmeno possono negare tout court il diritto al rimborso di fonte unionale o convenzionale: Cass. n. 1002/2023; Cass. n. 33282/2023), deve escludersi anche che la norma convenzionale postuli che il reddito estero debba essere inserito nel reddito complessivo, come dedotto dalla difesa erariale, invocando il principio di diritto dell’Agenzia delle entrate n. 15 del 29 maggio 2019.
Mentre l’art. 165 t.u.i.r., e prima l’art. 15, prevedono espressamente che il reddito concorra nella formazione della base imponibile, al comma 1, la Convenzione, all’art. 23, par. 3, primo periodo, richiede solo il concorso dei redditi esteri nella formazione della base imponibile delle imposte che rientrano nell’ambito applicativo della stessa.
Neanche sembra deporre in tal senso la previsione, contenuta nel secondo periodo del par. 3 dell’art. 23, secondo cui l’ammontare della deduzione non possa eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo, questione particolarmente sviluppata nella memoria, con il rischio di un integrale rimborso dell’imposta estera.
Posto che l’accreditabilità della imposta estera (i cui requisiti sono percezione di un reddito da un residente in Italia, inclusione del reddito nella base imponibile ai sensi della Convenzione, imposizione nello Stato della fonte) è questione diversa dal quantum della detraibilità, la disposizione in parola opera sul quantum cioè sul criterio di calcolo (del resto la stessa nozione di imposta italiana è generica al punto da poter comprendere sia l’imposta corrispondente all’applicazione delle aliquote Irpef che le eventuali imposte sostitutive); in realtà sul punto la difesa erariale introduce una questione fattuale nuova, non oggetto di ricorso, relativa al criterio di calcolo utilizzato ai fini della richiesta di rimborso, senza però compiere alcun riferimento al caso concreto.
Infine, un elemento evidentemente rilevante in senso contrario alla tesi erariale è che l’esclusione prevista dal terzo periodo dell’art. 23, par. 3, della Convenzione è preceduta dalla congiunzione «tuttavia» («however», nel testo inglese), che, per via del suo valore avversativo, ha l’effetto di evidenziare che l’esclusione stessa costituisce una deroga rispetto al sistema altrimenti applicabile anche nei riguardi dell’oggetto della deroga, cioè dei redditi assoggettati a imposte sostitutive che non concorrono alla formazione del reddito complessivo; trattasi di espressione che conferisce valore avversativo-limitativo a una frase o sequenza di discorso rispetto a quanto precede e che quindi non avrebbe avuto senso ove la previsione derogatoria fosse implicita nella regola prevista dal secondo periodo.
6. Il ricorso va quindi respinto. Alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, spese che liquida in euro 10.000,00 per compensi, spese forfettarie al 15 per cento, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.