MINISTERO della SALUTE – Decreto ministeriale del 18 luglio 2024

Modifica del decreto 29 marzo 2001, recante la definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251

Art. 1

1. L’art. 5 del decreto del Ministro della sanità emanato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 marzo 2001 è integrato come segue:

dopo la lettera «b) assistente sanitario» è aggiunta la seguente lettera:

«c) osteopata».