CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21455 depositata il 31 luglio 2024
Tributi – Avviso di accertamento – Deducibilità di sopravvenienze passive – Acconto – Caparra – Contratto preliminare di compravendita – Clausola penale – Motivazione apparente – Accoglimento
Fatti di causa
1. Risulta dalla sentenza impugnata che l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2008, nei confronti di Ca.Cr., disconoscendogli la deducibilità di sopravvenienze passive, consistite nelle somme versate a titolo di acconto (per Euro 15.000) e di caparra (per Euro 250.000) in occasione della stipula di un contratto preliminare di compravendita per l’acquisto di un immobile, al prezzo fissato di Euro 520.000, e nel quale sarebbe stata inserita una clausola penale che avrebbe consentito al venditore di trattenere le somme versate in caso di inadempimento della controparte.
2. Il ricorso del contribuente contro l’atto impositivo veniva accolto dalla CTP di Padova.
3. Contro tale decisione ha proposto appello l’Agenzia delle entrate, “insistendo sulla non detraibilità dell’intero importo per anti economicità dell’operazione”.
4. L’appello veniva rigettato, con la seguente motivazione: “La commissione tributaria regionale di Venezia osserva come l’intera vicenda risulti suffragata da prove documentali e confortata dalla successione degli eventi posti in essere dai contraenti.
L’impugnata decisione, basata su tali elementi, merita quindi di essere confermata e le sue motivazioni interamente condivise”.
5. Contro questa sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
6. Ca.Cr. è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
La ricorrente prospetta la nullità della sentenza per radicale mancanza o mera apparenza della motivazione, non essendosi il Giudice di secondo grado soffermato in alcun modo sugli specifici motivi di appello avanzati dall’ufficio, e non avendo mai affrontato il merito delle plurime e puntuali censure mosse alla sentenza di primo grado, che la ricorrente trascrive alle pagine da 4 a 9 del ricorso.
Con i motivi di appello illustrati, l’Agenzia delle entrate aveva contestato che il versamento delle somme fosse avvenuto a titolo di risarcimento danni in esecuzione della clausola penale, confutando quindi anche l’asserita irripetibilità; aveva anche evidenziato che le clausole contrattuali prevedevano il versamento di acconti e caparre per importi nettamente inferiori a quelli oggetto di deduzione fiscale e che la stessa clausola penale prevedeva importi del pari inferiori alla cifra oggetto di contestazione con l’avviso di accertamento.
Aveva anche avanzato rilievi sulla asseritamente scorretta applicazione delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova in ordine alla deducibilità di sopravvenienze passive e all’inerenza di esse rispetto all’attività esercitata.
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR e degli artt. 1382 e ss. c.c.
Con tale mezzo, la ricorrente sostanzialmente riproduce le censure avanzate con i motivi di appello e in precedenza sinteticamente illustrate.
3. Il primo motivo è fondato e riveste carattere assorbente.
4. La perentoria affermazione in cui si sostanzia, e si esaurisce, il dictum dei giudici di secondo grado appare come una mera petizione di principio priva, a monte, di un reale confronto con le puntuali critiche rivolte dall’appellante alla sentenza di primo grado (in senso analogo, Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018, Rv. 651205-01), e mancante, a valle, di una effettiva (e necessaria) motivazione idonea a rivelare la ratio decidendi sottostante e a rendere comprensibile la regola di giudizio applicata alla controversia.
Ciò si pone in palese contrasto con i parametri legislativi evocati a sostegno del motivo articolato dalla ricorrente, anche all’esito della riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”, la cui soglia – come costantemente confermato a partire dall’arresto delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 – non è raggiunta in caso di motivazione obiettivamente incomprensibile.
Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (da ultimo, in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 9830 del 11/04/2024, Rv. 670874-01).
5. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.