Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, sezione n. 2, sentenza n. 236 depositata il 4 marzo 2024
Nel caso in cui nel territorio comunale venga istituita la raccolta puntuale dei rifiuti sorge un rapporto di natura privatistica tra il privato e il Comune. Conseguenza immediata di tale tipologia di organizzazione della raccolta dei rifiuti è la devoluzione del relativo contenzioso al giudice ordinario e non al giudice tributario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente veniva riunito il procedimento RGA 256/2022 a quello recante il numero RGA 1275/21 trattandosi di questioni identiche, tra le stesse parti, per più annualità.
Le parti quindi concludevano come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello X ha eccepito l’incompetenza del Giudice Tributario in favore del Giudice Ordinario vigendo nel Comune di Nogara la raccolta dei rifiuti puntuale.
In effetti il Comune di Nogara, già dal 2018, ha istituito la raccolta puntuale dei rifiuti; infatti il regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale, all’art. 43 punto 4, lettera B ha previsto che la somma dovuta per la raccolta dei rifiuti sia legata alla quantità di rifiuto conferito; a questo regolamento si richiama poi la successiva delibera n. 4 del 01/02/2018 del Comune di Nogara con oggetto “servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvazione tariffe 2018, che ha regolamentato analiticamente la Tarip-raccolta puntuale elencando per ciascuna tipologia di contenitore fornito all’utente, il costo per passaggio di raccolta, commisurando la tariffa alla modalità di raccolta ed al servizio reso.
In merito alla raccolta puntuale dei rifiuti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 11290 del 2021 ha chiarito che nel caso sul territorio venga effettuata la raccolta puntuale nasce un rapporto di natura privatistica che esula dalla competenza del Giudice Tributario in favore del Giudice ordinario.
In adesione al dettato dell’ordinanza della Corte di Cassazione a sezioni unite sopra richiamata, questa Corte non può che dichiarare la propria incompetenza.
La novità della questione e la mancanza sul punto di consolidati orientamenti interpretativi consigliano di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Commissione, previa riunione del procedimento n. 256/22 al n. 1275/21 , accoglie l’appello e dichiara la propria incompetenza. Spese compensate.