La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 21333 depositata il 30 luglio 2024, intervenendo in tema di legittimità processuale del fallito e degli effetti della mancata notificazione al fallito di atti tributari, ha statuito il principio di diritto secondo cui “… In tema di fallimento, la notifica dell’avviso di accertamento nei confronti del solo curatore, e non anche nei riguardi del contribuente, non comporta la nullità o inesistenza dell’atto impositivo, tantomeno la decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo; dalla notifica dell’avviso esclusivamente all’indirizzo dell’organo concorsuale deriva, piuttosto, l’inefficacia ed inopponibilità di esso al soggetto fallito, quindi anche ai soci ex amministratori destinati a succedere nei debiti fiscali dell’ente, i quali al pari di quest’ultimo rimangono legittimati ad impugnare tempestivamente l’atto a decorrere dal giorno in cui ne vengono effettivamente a conoscenza …”

La vicenda ha riguardato gli ex amministratori di una società fallita che impugnavano gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito una verifica  sui sui conti correnti della società, degli amministratori, dei soci e di soggetti legati da vincoli di parentela e affinità agli amministratori. Avverso tali atti impositivi gli ex amministratori proponevano ricorso. I giudici di prime cure accoglievano i ricorsi, dopo averli riuniti. L’Amministrazione finanziaria appellava la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado respingevano l’appello erariale. L’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di appello proponevano ricorso in cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità

Gli Ermellini precisano che “gli atti del procedimento tributario posti in essere antecedentemente all’apertura del concorso, benché intestati al soggetto contribuente, sono opponibili alla curatela, mentre quelli compiuti posteriormente a tale momento possono (e debbono) indicare come destinataria l’impresa sottoposta alla procedura concorsuale, individuandone la mera rappresentanza legale in capo al curatore.

(…) Vi sono situazioni, in altri termini, che attingono in via immediata la sfera giuridica ed economica del debitore, tanto da suggerire razionalmente di dotarlo di una legittimazione a difendersi. È proprio su questa premessa, che dev’essere ritenuta sussistente una legittimazione processuale compensativa del soggetto fallito rispetto all’atto impositivo in ipotesi di inerzia degli organi fallimentari, condizione, questa, riscontrabile già nell’omesso esercizio, da parte del curatore – quale che ne sia la motivazione alla base – del diritto alla tutela giurisdizionale verso l’atto impositivo. In siffatta situazione di inattività, il soggetto debitore è eccezionalmente abilitato a reclamare esso stesso la tutela in discorso, alla luce di un’interpretazione sistematica, che è imperniata sul combinato disposto degli art. 43 L.fall. e dell’art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992 e che appare conforme al principio di difesa, costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost. (Cass. n. 3020 del 2007; Cass. n. 4113 del 2014). …” 

Il Supremo consesso, in ossequio a quanto statuito dalle Sezioni Unite sentenza n. 11287 del 2023, ha affermato il seguente principio di diritto:

In tema di fallimento, con riferimento ai rapporti d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della declaratoria fallimentare, la ‘mera inerzia’ assunta dal curatore nei confronti dell’atto impositivo è sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallita, quindi dei suoi amministratori, ad impugnarlo.

Infine i giudici di piazza Cavour hanno evidenziato che “… l’accertamento tributario, “ove riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui detta dichiarazione è intervenuta, va notificato non solo al curatore ma anche al contribuente, che non è privato, a seguito della declaratoria fallimentare, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell’atto impositivo” (Cass. n. 26127 del 2019; Cass. n. 28707 del 2018; Cass. n. 11618 2017; Cass. n. 4113 del 2014; Cass. n. 2910 del 2009); è stato anche affermato che, in caso di mancata notifica, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l’atto impositivo non diventa definitivo (Cass. n. 5392 del 2016). …”