La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 19348 depositata il 15 luglio 2024, intervenendo in tema di diritto di precedenza, ha statuito il principio di diritto secondo cui “… A norma dell’art. 5 comma 4-quater e 4-sexies d.lgs. 368/2001, nel testo applicabile ratione temporis, il lavoratore che abbia prestato un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto (e quindi anche nel corso della sua vigenza), il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo entro i successivi dodici mesi dal momento di tale esercizio …”
La vicenda ha riguardato una lavoratrice che aveva citato in giudizio la datrice di lavoro affinché fosse accertato l’illegittimità, nullità o inefficacia della delibera che ne aveva disposto la perdita della qualità di socia della cooperativa, nonché di illegittima apposizione della condizione risolutiva ai contratti di lavoro subordinato tra le parti del 6 giugno 2013 e del 1° maggio 2014, con accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla prima data o, in subordine, dalla seconda; nonché di accertamento del diritto alla precedenza, ai sensi degli artt. 5, comma 4quater e sexies d.lgs. 368/2001 e 24 d.lgs. 81/2015, nelle assunzioni a tempo indeterminato. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, rigettava le richieste della lavoratrice. Avverso la sentenza di primo grado la dipendente proponeva appello. La Corte territoriale rigettato l’appello. Investita delle sole domande relative alla denunciata violazione del diritto di precedenza, la Corte territoriale ne ha escluso la possibilità di esercizio in costanza del rapporto di lavoro. La dipendente, avverso la sentenza di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
I giudici di legittimità accolgono il ricorso.
Gli Ermellini hanno riaffermato che “… il lavoratore a termine, che abbia il requisito soggettivo […] e pertanto dal momento della sua maturazione “fino a” sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, ha facoltà di esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi (decorrenti dal suo esercizio così come manifestato). …”