Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’ Emilia-Romagna, sezione 10, sentenza n. 218 depositata l’ 11 marzo 2024

L’estratto di ruolo non è impugnabile poiché non esprime alcuna autonoma pretesa impositiva. Di conseguenza, ai fini dell’impugnazione, il contribuente deve attendere la notifica della cartella esattoriale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Espone il ricorrente di avere avuto conoscenza, per sua iniziativa, di posizioni iscritte a ruolo relative a sottese cartelle di pagamento che non sarebbero state notificate, né altrimenti conosciute.

L’estratto del ruolo riportante le suddette posizioni ammonterebbe in complesso a € 1.281.859,12 (di cui

481.650,44 euro per soli tributi) e le pretese creditorie, riferite a tributi vari dovuti dal 1999 al 2010, sarebbero comunque prescritte ovvero l’Agenzia della riscossione sarebbe decaduta dal diritto alla riscossione ai sensi dell’ art. 25 d.P.R. n. 602/1973 .

L’estratto del ruolo in parola è stato contestato dal contribuente con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bologna che, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso.

Per la riforma della pronuncia si è gravato in appello il sig. Summo chiedendone l’annullamento e, in subordine, la riduzione dell’importo nella misura ritenuta di giustizia ” sulla base dei molteplici elementi difensivi e probatori prodotti “.

L’Agenzia delle entrate – riscossione si è costituita in resistenza chiedendo il rigetto del gravame.

Chiamata alla pubblica udienza del 22 gennaio 2024 e uditi i difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’accoglimento del ricorso è affidato alle medesime censure già dedotte in primo grado:

1. Nullità dell’iscrizione a ruolo per inesistenza dell’atto presupposto.

2. In ogni caso, nullità dell’atto opposto e della pretesa tributaria in esso sottesa per intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali precisate nel ricorso; in ogni caso, nullità dell’atto opposto e della pretesa tributaria in esso sottesa per decadenza dell’azione dell’Amministrazione Finanziaria in materia di obbligazioni tributarie.

Violazione dell’ art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 . Violazione dell’ art. 6 legge 212/2000 e dell’ art. 25 D.P.R. 602/73 .

Mancata applicazione della legge 228 del 24 dicembre 2012 articolo 1 commi da 537 a 544 .

Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

In primo luogo va esaminata l’eccezione dell’appellante relativa alla mancata notifica dell’atto di intervento volontario da parte della Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Bologna.

L’eccezione è fondata.

Dispone l’ art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 546/1992 che ” Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso “.

Soggiunge il comma 5 della stessa disposizione che ” I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente “.

Poiché, come ammesso anche dalla controparte Agenzia della riscossione, l’intervento non è stato preceduto dalla notifica al ricorrente, l’atto di intervento va dichiarato inammissibile, per l’effetto disponendo l’estromissione Agenzia delle Entrate di Bologna dal giudizio.

Per contro, è infondata la censura concernente la tardiva costituzione della Concessionaria nel processo innanzi alla CTP, in quanto la memoria di costituzione il 21.02.2020 sarebbe stata depositata oltre i 60 giorni previsti dall’ art. 23 del D.lgs. n. 546/1992 .

Il termine in parola ha, infatti, natura ordinatoria e la sua violazione comporta solo la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi (Cass. civ., sez. trib. n. 2585/2019; id. 02/04/2015, n.6734).

Altrettanto priva di pregio è la doglianza relativa all’omessa e insufficiente motivazione della sentenza dal momento che la CTP, avendo dichiarato inammissibile il gravame non era tenuta ad esaminare articolatamente le censure dedotte, assorbite dalla pronuncia in rito. Il che non oblitera la possibilità per il contribuente di riproporre in appello, come in effetti avvenuto, i motivi già dedotti in primo grado.

Nel merito, il contribuente assume che le cartelle di pagamento cui si riferiscono gli estratti del ruolo impugnati non gli sarebbero mai state notificate.

La tesi è sprovvista di fondamento.

Invero, risulta dalle produzioni documentali di controparte (doc. da 1 a 15) che le cartelle in parola risultano essere state notificate regolarmente.

Come già rilevato dai primi giudici l’estratto di ruolo non esprime alcuna pretesa tributaria autonoma rispetto a quella propria della cartella e, quindi, non è impugnabile autonomamente dovendo il contribuente attendere la notifica della cartella di pagamento.

In tal senso plurime pronunce della Corte di legittimità hanno consolidato il principio per cui l’impugnazione diretta dell’estratto del ruolo è inammissibile ove la relativa cartella sia stata regolarmente notificata ( ex multis , Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/07/2023, n. 19165 ; id. Sez. V, 25/10/2023, n. 29552).

Si è precisato, in tal senso che

“…Diversamente opinando e quindi ammettendo l’azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza ” (Cass. civ. n. 8734/18).

Come rilevato da controparte, nelle azioni di mero accertamento, l’interesse ad agire assume il carattere dell’attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilievo giuridico quale requisito dell’azione soltanto quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo, non abbia natura meramente eventuale, ma ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all’interessato ( Cass. civ. Sez. I, Sentenza, 30/07/2015, n. 16162 ).

Vale in proposito rammentare che non viola alcun precetto costituzionale ed eurocomunitario, l’ art. 3-bis del d.l. n. 146/2015 che consente di contestare l’omessa notifica delle cartelle descritte in un estratto di ruolo solo in coincidenza con gli specifici pregiudizi enunciati in tale disposizione. Quest’ultima non costituisce interpretazione autentica e non ha valore retroattivo ma, nei processi pendenti, il contribuente, servendosi della rimessione in termini, dovrà provare le ragioni del pregiudizio al momento dell’impugnazione ( Cass. civ., Sez. Unite, 06/09/2022, n. 26283 ).

Merita inoltre rilevare che il contribuente, ha ricevuto la notifica di avviso di intimazione nel 2016 e nel 2019 per tutte le cartelle che sono stato impugnati. Nel 2008, poi, ha ricevuto il preavviso di fermo e il successivo fermo amministrativo della sua auto anch’esso non contestato.

Né vale invocare l’intervenuta prescrizione dal momento che il contribuente ha anche subito un pignoramento presso terzi, nel 2012 (all. n. 20), atto che ha interrotto i termini di prescrizione delle cartelle sottese e che non è stato impugnato.

L’inammissibilità del ricorso di primo grado esime il Collegio dall’esame delle censure di merito avanzate dal contribuente.

Segue da quanto esposto che l’appello va rigettato, seguendo le spese del giudizio la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

La Corte tributaria di 2° grado dell’Emilia Romagna, sez. X , definitivamente pronunciando, respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado che si liquidano in € 5.000,00, oltre accessori di legge.