LEGGE n. 119 dell’ 8 agosto 2024

Proroga del termine per l’esercizio delle deleghe previste dall’articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonchè di quelle previste dall’articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118

Art. 1

Proroga di termini

1. All’articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

2. Il termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, è prorogato al 31 dicembre 2024, limitatamente all’applicazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera l-bis) del medesimo comma 1.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.