MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 125 del 26 luglio 2024
Rideterminazione delle somme spettanti per le annualità 2021 e 2022 in favore degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per gli assistenti sociali
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
b) «Riparto del Fondo Povertà»: il riparto agli ambiti di ciascuna regione del Fondo Povertà secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
c) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) «Contributo spettante agli ambiti»: il contributo di cui all’articolo 1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli Ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo povertà in ragione del numero di Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
e) «Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato»: il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno di riferimento assunti dai comuni che fanno parte dell’ambito o direttamente dall’ambito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento alla definizione di equivalente a tempo pieno;
f) «Istruzioni operative»: le istruzioni definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, inerenti alle modalità di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo indeterminato, in servizio nell’anno, ai fini del calcolo del contributo, trasmesse agli ambiti con le note direttoriali n. 1447 del 12 febbraio 2021, n. 938 del 4 febbraio 2022, n. 908 del 26 gennaio 2023 e n. 1898 del 31 gennaio 2024;
g) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui all’articolo 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicante, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, inserito dall’ambito territoriale nel sistema SIOSS secondo quanto stabilito nelle istruzioni operative;
h) «Somme prenotate»: le somme necessarie all’attribuzione dei contributi previsti per l’anno corrente, determinate sulla base dei Prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell’articolo 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
i) «Somme liquidabili»: le somme destinate alla liquidazione dei contributi relativi all’anno precedente, determinate sulla base dei Prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell’articolo 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Articolo 2
(Rideterminazione delle somme spettanti annualità 2021 e 2022)
1. Gli importi relativi al contributo spettante ai sensi dell’articolo 1 commi 797 e seguenti della legge n. 178/2020 per le annualità 2021 e 2022 sulla base del numero di assistenti sociali full time equivalent certificati, effettivamente in servizio presso l’ente di appartenenza, con riferimento agli Ambiti territoriali che hanno ricevuto importi maggiori rispetto alle risorse spettanti, sono rideterminati nelle allegate Tabelle 1 e 2 parte integrante del presente decreto.
Articolo 3
(Determinazione delle somme liquidabili annualità 2023)
1. Ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli ambiti territoriali per l’anno 2023 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali sociali entro il 28 febbraio 2024 e successive integrazioni contenenti a consuntivo il numero effettivo di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2023 e considerata la conclusione del ciclo di programmazione triennale 2021-2023, sono determinate, nei limiti delle somme prenotate, le somme liquidabili agli Ambiti territoriali secondo la allegata Tabella 3, parte integrante del presente decreto, per un totale di € 77.954.705,92.
2. Le somme della Tabella 3 tengono conto degli importi rideterminati nei confronti degli Ambiti territoriali interessati, di cui alle Tabelle 1 e 2, con riferimento sia alla riduzione degli importi altrimenti spettanti, sia delle somme da restituire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in quanto le riduzioni del contributo spettante per le annualità 2021 e 2022 sono risultate eccedenti le risorse assegnate per il 2023.
3. Le somme prenotate non considerate liquidabili ai sensi del comma precedente, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell’articolo 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.
4. Ai fini della determinazione delle somme in sede di riparto della quota servizi del fondo povertà 2024 si terrà conto della rideterminazione di cui all’articolo 2 e degli importi spettanti sulla base dell’autonomo criterio di riparto del riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di appartenenza, di una somma pari al 50% nel 2022 e al 35% nel 2023 della differenza tra la somma massima attribuibile all’ambito a titolo di contributo e le risorse prenotate e non considerate liquidabili, sulla base delle comunicazioni presentate da parte degli ambiti ai sensi del comma 798 e delle successive integrazioni.
Articolo 4
(Determinazione delle somme prenotate annualità 2024)
1. Ai fini della determinazione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l’anno 2024 per gli Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali nel rispetto delle Istruzioni operative, sono determinate le somme prenotate secondo la allegata Tabella 4, per un totale di € 108.338.844,36.
2. In sede di riparto del Fondo povertà, le somme prenotate di cui alla allegata Tabella 4 sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi. Le somme di cui alla allegata Tabella 4 saranno determinate per la successiva liquidazione entro il 30 giugno 2025. Laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili nell’annualità 2025, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati nei prospetti informativi inseriti nel sistema SIOSS, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà per essere ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell’articolo 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.
Articolo 5
(Capitolo di spesa)
1. La spesa complessiva graverà sulla disponibilità sul capitolo 3550 PG 1 “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, Missione 3 (24) – Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la povertà – iscritto nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Centro di responsabilità n. 19 – “Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie” per l’anno finanziario 2024.