CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22672 depositata il 12 agosto 2024
Tributi – Avvisi di accertamento – IVA – IRAP – Operazioni soggettivamente inesistenti – Soci e gestori di fatto – Operazioni di sdoganamento, trasporto e distribuzione merce importata – Abrogazione art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 – Apprezzamento in fatto dei giudici del merito – Rigetto
Ritenuto che
1. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto da Pa.Im. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto due avvisi di accertamento, con i quali l’Ufficio aveva recuperato Iva e Irap, per gli anni 2009 e 2019, in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti intercorse tra la società G. Srl e la società S.I. Srl
2. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto che le attività di indagine condotte dai militari della Guardia di Finanza avevano accertato che tra i soci e gestori di fatto della G. Srl vi era anche Pa.Im., la quale risultava quale amministratore formale della S. Srl e della L. Srl, che erano le altre due società che, insieme alla S.I. Srl, avevano sede presso un immobile sito in O, riportante la dicitura E.A.; inoltre, era risultato che Pa.Im., attraverso la L. Srl, era formalmente e sostanzialmente responsabile di tutte le operazioni di sdoganamento, trasporto e distribuzione della merce che veniva importata formalmente dalla G. Srl e che aveva come effettivo destinatario la S.I. Srl; non poteva, dunque, essere revocato in dubbio il coinvolgimento di Pa.Im. nelle attività illecite svolte attraverso lo schermo della G. Srl, non rilevando sul punto l’archiviazione disposta nei suoi confronti dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord per i reati tributari ipotizzati essendo ontologicamente diversi i presupposti di accertamento della responsabilità penale e quelli di natura tributaria che potevano anche fondarsi, come nella specie, su presunzioni precise e concordanti.
3. Pa.Im. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
4. Con proposta ex art. 380 bis, comma 1, cod. proc. civ., debitamente comunicata, il consigliere delegato ha concluso per la manifesta inammissibilità del ricorso e la ricorrente ha tempestivamente presentato rituale istanza di decisione del ricorso corredata da nuova procura speciale, ex art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ.;
5. Pa.Im. ha depositato memoria.
Considerato che
1. Il primo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avendo la sentenza impugnata totalmente omesso di considerare la estraneità della ricorrente ai fatti contestati emergente proprio dai documenti cui aveva fatto riferimento l’Agenzia delle Entrate. La decisione impugnata era illogica, non potendo la sola motivazione dell’avviso di accertamento, in mancanza di prova dei fatti affermati, valere a superare le contestazioni mosse dalla contribuente che afferivano proprio all’esistenza e alla idoneità di quei fatti a giustificare il ragionamento inferenziale che da essi avevano condotto all’accertamento della qualità di gestore di fatto della ricorrente della società controllata.
1.1 Il motivo, diversamente da quanto opinato dalla difesa della parte ricorrente e conformemente alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ., è inammissibile per violazione dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., stante il rigetto dell’appello principale statuito dalla Corte di merito e non avendo la parte ricorrente specificato in ricorso le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado, così dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1562; Cass., 9 marzo 2022, n. 7724).
1.2 Ed invero “la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata nell’affermare che il novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma” (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 23 agosto 2023, n. 25124).
2. Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto agli atti non vi era alcuna prova del coinvolgimento della ricorrente nell’attività gestionale della società G. Srl, ma solo presunzioni non fondate su documenti o atti certi e che, a norma dell’art. 2697 cod. civ., gravava sull’Ufficio fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile.
2.2 Deve, innanzi tutto, rilevarsi che l’art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 (“È sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia”) è stato abrogato dall’art. 3 bis, comma 5, del decreto legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005 (come ben sa anche la parte ricorrente che richiama la norma abrogatrice alla pag. 37 del ricorso per cassazione), con la conseguente inammissibilità della censura che lamenta la violazione di legge di una norma abrogata e del precetto normativo in essa contenuto (cfr. Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745).
2.3 Il motivo è, pure, inammissibile, nella parte in cui si duole della non pregnanza degli elementi indiziari valorizzati nella sentenza impugnata, in quanto la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass., 19 luglio 2021, n. 20553) e il giudizio di merito condotto dai giudici di secondo grado sulla valutazione delle prove, sia pure presuntive, non può essere revisionato in questa sede, tenuto conto del principio di diritto secondo cui: “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042).
3. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di lite, liquidate come da dispositivo; inoltre, per effetto di quanto previsto dal novellato art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., stante la conformità tra la proposta (opposta) e la presente decisione, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, di un ulteriore importo, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e in favore della cassa delle ammende, di un ulteriore importo, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. (cfr. anche Cass., Sez. U, 27 settembre 2023, n. n. 27433).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente, al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre le spese prenotate a debito e dell’ulteriore importo di Euro 4.000,00,ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell’importo di Euro 2.000,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.