Secondo il consolidato orientamento della Corte Suprema ” il ricorso per cassazione va ritenuto procedibile ove la sua notificazione si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, poichè il collegamento fra tale data e quella di notificazione del ricorso, emergente dalla relata apposta in calce ad esso, assicura comunque lo scopo al quale tende la prescrizione normativa, ovvero quello di consentire al giudice dell’impugnazione, fin dal momento del deposito dell’atto, di accertarne la tempestività rispetto al termine breve fissato dall’art. 325, comma 2, del codice di rito (cfr. Cass. n. 28574/2023, Cass. n. 11649/2022, Cass. n. 15832/2021, Cass. n. 11386/2019).”
Va ricordato, sul punto, la sentenza del giudice delle leggi con cui è stato dichiarato ” l’illegittimità dell’art. 26, comma 3 (corrispondente all’attuale comma 4), del P.R. n. 602 del 1973 «nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento ”Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile […] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600“, anziché ”Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600“». ” (Cassazione ordinanza, sez. V, n. 16407 del 2024)
A fondamento di tale pronunciamento costituzionale è stato stabilito che “nell’ipotesi di irreperibilità cd. ”relativa“ -ovvero nei casi di temporanea assenza del destinatario dalla casa di abitazione o dalla sede dell’ufficio o dal luogo di esercizio dell’industria o del commercio e di incapacità o rifiuto delle persone abilitate alla ricezione-, erano previste modalità di notificazione diverse, a seconda che l’atto da notificare fosse un avviso di accertamento oppure una cartella di pagamento. (Cassazione ordinanza, sez. V, n. 16407 del 2024)
Nel primo caso, infatti, si applicavano le modalità stabilite dall’art. 140 c.p.c. (deposito di copia nella casa comunale, affissione di avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito), idonee a garantire l’effettiva conoscibilità dell’atto; nel secondo caso, invece, quelle contemplate dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (affissione dell’avviso di deposito all’albo comunale), improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella. “
Per cui, come ricordato dalla Corte Suprema, quando il destinatario dell’atto risultata temporaneamente assente dalla sua casa e quindi, in presenza di una situazione di irreperibilità relativa, il messo notificatore avrebbe dovuto seguire la procedura di cui all’art. 140 c.p.c., per il perfezionamento della quale era richiesto il compimento di tutti gli incombenti prescritti dalla norma, compreso l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale (cfr. Cass. n. 25079/2014, Cass. n. 9782/2018, Cass. n. 5522/2019, Cass. n. 14250/2020). (Cassazione ordinanza, sez. V, n. 16407 del 2024)
Inoltre in tema di efficacia della sentenza di incostituzionale “ di una norma incontra il solo limite costituito dai rapporti esauriti in modo definitivo e irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l’ordinamento ricollega il loro consolidamento.
Conseguentemente, l’inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza nella Gazzetta Ufficiale, va riconosciuta con riferimento non solo agli atti posti in essere successivamente alla predetta sentenza, ma anche a quelli compiuti in precedenza, la cui validità ed efficacia siano ancora oggetto di sindacato giurisdizionale (Cass. n. 5039/2001, Cass. n. 9329/2010). “ (Cassazione ordinanza, sez. V, n. 16407 del 2024)