CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22024 depositata il 5 agosto 2024

Licenziamento per giusta causa – Condotte diverse da quelle previamente contestate – Grave negazione delle funzioni apicali – Lettera di contestazione disciplinare – Sanzione espulsiva – Rigetto

Rilevato che

1. La Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello di C.T.B., confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa al medesimo intimato da A.L. spa il 21 marzo 2018.

2. La Corte territoriale ha premesso che, con lettera del 6.3.2018, era stato contestato al T.B., dirigente della società (direttore generale e amministratore delegato), di avere “incaricato una persona (il sig. G.B.S.) di richiedere a due fornitori – T. spa di Bomporto (MO) e T.I. s.r.l. di Vigevano (PV) – a fronte della promessa del buon esito delle trattative in corso con A.L., di corrispondere – importi aggiuntivi – extra contratto pari al 5% delle commesse suggerendo altresì ai fornitori l’ammontare delle somme da indicare nelle loro offerte definitive […]”.

Ha escluso che il tribunale avesse affermato esistente la giusta causa di licenziamento sulla base di condotte diverse da quelle previamente contestate. Ha ritenuto integrata la prova dell’addebito, attraverso una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, e giustificata la sanzione espulsiva per la grave negazione delle funzioni apicali nella condotta posta in essere dal dirigente.

3. Avverso tale sentenza C.T.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria. La A.L. spa ha resistito con controricorso.

4. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che

5. Preliminarmente, si dà atto che nella memoria depositata dal ricorrente è eccepita l’inammissibilità del controricorso per essere stato proposto dalla A.L. S.p.A. in persona di un procuratore speciale, il Dott. E.B., privo dei necessari poteri.

6. L’eccezione è infondata in quanto la procura notarile (depositata dalla società nel corso del giudizio, notificata alla controparte e da questa trascritta nella memoria), con cui il dott. B. è stato nominato procuratore della società comprende al § 11.6 la facoltà di “rappresentare la società avanti la magistratura del lavoro in ogni sede e grado con tutti i più ampi poteri, compresi quelli di nominare e revocare avvocati e procuratori, difensori e periti; curare l’esecuzione dei giudicati e compiere quant’altro necessario ed opportuno per la integrale e migliore definizione o transazione di tali vertenze, anche con specifico riferimento agli artt. 410, 412 e 420 del codice di procedura civ.”, il che rende valida la nomina dei difensori da parte del citato procuratore, mentre non rileva ai fini del presente procedimento l’esclusione, dall’ambito della procura, della conclusione dei contratti di lavoro con i dirigenti (§ 11), che è tema estraneo alla controversia in oggetto.

7. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte d’appello utilizzato, al fine della prova del fatto ignoto, cioè l’essere il dirigente il mandante di un tentativo di corruzione, elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; esattamente, l’introduzione tra i collaboratori aziendali del sig. S. ad opera del T.; l’essersi il sig. S. interessato alle procedure di selezione dei fornitori della società fin dal 2016, senza alcuna formalizzazione di tale ruolo, per decisione del solo ing. T. e senza che questi avesse informato le figure professionali addette a tale settore; l’interessamento “anomalo” del T. nelle trattative con le società S.I.A. nonché in quelle relative alla fornitura di un magazzino automatico oggetto di due offerte, della F.M. e di T., ed ancora nelle trattative per la realizzazione della macchina impregnatrice, attraverso l’incarico dato al sig. S. di verificare la solidità finanziaria della società T..

8. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 300 del 1970, per avere la Corte di merito ritenuto integrata una condotta di “interferenza” del T.B. a fronte dell’addebito di essere stato il mandante di una corruzione o di un tentativo di corruzione. Il ricorrente censura il carattere ambiguo dell’accusa mossagli, una volta che questa deve intendersi, dato l’uso del termine “interferenza”, come diversa dall’incarico dato al sig. S. di chiedere denaro agli imprenditori per ottenere le commesse. Si rileva, infine, come i giudici di merito abbiano utilizzato fatti estranei alla contestazione disciplinare, in tal modo violando il principio che impone la coincidenza tra le informazioni e le circostanze contenute nella contestazione e quelle poste a base del licenziamento.

9. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare, in via prioritaria, il secondo motivo di ricorso.

10. La lunga lettera di contestazione disciplinare (integralmente trascritta alle pp. 3-5 del ricorso) contiene una descrizione dettagliata di quanto riferito alla direzione aziendale, separatamente, dal sig. G.G., amministratore della T. s.r.l., e dal sig. F.G., general manager della T.I., riguardo al ruolo svolto dal sig. S. nelle trattative con tali aziende per la fornitura a A.L. spa rispettivamente di un magazzino automatico e di una nuova linea di impregnazione. In entrambi i casi, il sig. S. ha contattato personalmente i referenti delle due società presentandosi come procacciatore di affari per A., e, quanto alla vicenda T., ha “comunicato al G. a quale importo avrebbe dovuto ammontare l’offerta” e spiegato che l’offerta doveva essere incrementata perché “doveva uscire un importo aggiuntivo pari al 5% del valore della commessa da riconoscersi a favore del medesimo S. e del soggetto per conto del quale egli interveniva”; che “il pagamento del 5% doveva essere effettuato preferibilmente in contanti “ e che, comunque, data la risposta negativa dell’amministratore di T., “si sarebbe trovata una soluzione ipotizzando la conclusione di un incarico di consulenza”. Analogamente, nella vicenda T.I., “S. suggeriva di incrementare il valore dell’offerta, precisando che la trattativa si sarebbe potuta chiudere con uno sconto del 3% e con un pagamento, a parte, di un importo aggiuntivo pari al 5% del valore della commessa, preferibilmente in contanti”. Sulla base di tali episodi, la società ha contestato al T.B. “i fatti sopra riportati e, nello specifico, di aver incaricato una persona di richiedere a due fornitori […] a fronte della promessa del buon esito delle trattative in corso con A.L., di corrispondere importi aggiuntivi extra contratto pari al 5% delle commesse, suggerendo altresì ai fornitori l’ammontare delle somme da indicare nelle loro offerte definitive”.

11. Il nucleo dell’addebito mosso al dirigente è di avere “incaricato” S. di richiedere ai due fornitori importi aggiuntivi, cioè di “interferire” con i fornitori a questo preciso scopo, secondo le modalità dettagliatamente descritte nella lettera del 6 marzo 2018. Non ha rilievo l’esatta qualificazione dell’attività posta in essere dall’attuale ricorrente, per il tramite del collaboratore, in termini di interferenza o tentativo di corruzione atteso che ciò non muta la portata e la sostanza dell’addebito. La contestazione disciplinare, così come la lettera di licenziamento e la decisione di appello, sono tutte incentrate non sull’aspetto qualificatorio (che può variare a seconda che si calchi o meno sul rilievo penalistico della condotta) bensì, come è necessario, sui contenuti concreti di ciò che è stato fatto, detto, proposto ai fornitori. La Corte d’appello, in conformità al tribunale, ha ritenuto la condotta contestata, altrimenti descritta come “complicità del T.B. nelle pratiche illecite tenute da S. nei confronti dei fornitori T. e T.”, comprovata dalle prove raccolte e idonea a costituire giusta causa di recesso.

12. I principi enunciati da questa Corte, secondo cui, in tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell’addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell’esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l’esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro (v. Cass. n. 3079 del 2020; n. 10853 del 2019), risultano nel caso di specie rigorosamente rispettati.

13. Parimenti infondato è l’assunto per cui la Corte di merito avrebbe utilizzato fatti estranei alla contestazione disciplinare, come quelli concernenti lo svolgimento anomalo di alcune procedure di gara avviate da A. nei confronti delle società S.I. s.r.l., G.A. s.r.l. e G. s.r.l.

14. In tema di esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell’addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore, mentre non ha per oggetto le relative prove, soprattutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall’azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di lavoro; conseguentemente, è sufficiente che quest’ultimo indichi la fonte della sua conoscenza (Cass. n. 3820 del 2022; n. 22236 del 2007).

15. I fatti concernenti le trattative con le società S.I. s.r.l., G.A. s.r.l. e G. s.r.l. non rientrano tra quelli contestati al dirigente ma sono stati presi in esame dalla Corte di merito, unicamente, a fini probatori, per trarre da essi elementi o argomenti di prova. Nessuna lesione può quindi ravvisarsi, per questo aspetto, al diritto di difesa del lavoratore né alcun profilo di violazione dell’art. 7, St. Lav., avendo la società ampiamente e con dovizia di particolari indicato nella lettera di contestazione le fonti di conoscenza degli addebiti mossi.

16. Anche il primo motivo di ricorso è infondato.

17. Questa Corte ha in modo costante affermato che spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale, a consentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010). Con la conseguenza di escludere che chi ricorre in cassazione possa limitarsi a dedurre che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva avrebbe dovuto condurre ad un esito interpretativo diverso da quello raggiunto nei gradi inferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781 del 2017), spettando al giudice del merito l’apprezzamento circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit (v. Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 6838 del 2023).

18. Si è inoltre precisato che spetta a questa Corte soltanto la verifica sul rispetto dei principi che regolano la prova per presunzioni (cfr. Cass. n. 5332 del 2007; Cass. n. 1216 del 2006; Cass. n. 3974 del 2002) e quindi sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute (senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento o nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti); che appartiene al giudizio di legittimità, inoltre, il sindacato sulle massime di esperienza utilizzate nella valutazione delle risultanze probatorie. Tale controllo non può peraltro spingersi fino a sindacarne la scelta, dovendo questa S.C. limitarsi a verificare che il giudizio probatorio non sia fondato su congetture, ovvero su ipotesi non rispondenti all’id quod plerum accidit o su regole generali prive di una sia pur minima plausibilità invece che su vere e proprie massime di esperienza (in tal senso Cass. n. 6387 del 2018).

19. Nel caso in esame, le censure di parte ricorrente sono dirette a criticare la valutazione compiuta dai giudici di appello assumendosi che i singoli indizi (tra cui l’introduzione del sig. S. ad opera dell’ing. T., l’incarico da questi dato a S. già dal 2016 senza alcuna formalizzazione, l’interessamento anomalo del dirigente per le forniture sopra indicate) ciascuno individualmente considerato, non fosse rispondente ai requisiti di gravità e precisione, il che esula, per quanto detto, dal vizio di violazione di legge ed attiene ad un giudizio valutativo rimesso al giudice di merito.

20. Non solo, si contesta poi la valutazione complessiva del quadro indiziario come eseguita in appello, cioè l’inferenza dall’insieme dei dati noti analizzati del fatto ignoto, cioè la condotta illecita contestata, senza tuttavia evidenziare, sotto qualsiasi forma, una deviazione del ragionamento seguito dai giudici di appello rispetto a criteri di razionalità e logicità oppure rispetto alla regola dell’id quod plerumque accidit, ma semplicemente criticando le conclusioni raggiunte, anche attraverso la critica alla comprensione e valutazione di alcune deposizioni testimoniali (v. ricorso, p. 16 § 12, in cui si richiama la deposizione del teste M.; p. 20, secondo e terzo cpv. in cui si richiama la deposizione del teste R.). Tale approccio critico, tuttavia, non si colloca nel perimetro del vizio di violazione di legge per quanto sopra detto, ma resta confinato nella censura all’apprezzamento di merito, che non può avere accesso in questa sede di legittimità.

21. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

22. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

23. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.