La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 19878 depositata il 18 luglio 2024, intervenendo in tema di determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale nelle cessioni di beni immobili, ha statuito che “… la circostanza che la norma stabilisce che la richiesta in questione deve essere “resa al notaio all’atto della cessione” evidenzia che essa debba essere esplicitata e risultare dalla cessione: si tratta d’altronde di un’opzione di volontà, in quanto atto negoziale incidente sulla determinazione dell’imponibile e sull’entità del tributo da versare, scaturente da una scelta del contribuente (Cass. 30/06/2021, n. 18457, ai punti 4. e 4 della motivazione), che dev’essere verificabile. …”

La vicenda ha riguardato un contribuente che a seguito dell’acquisto di immobili ricevette, a cura dell’Agenzia delle entrate,  la notifica di un avviso di liquidazione con cui aveva ingiunto il pagamento della imposta di registro e interessi, pari al 9% del valore degli immobili acquistati (295.000,00 euro), in quanto aveva ritenuto che il contribuente non possedesse il requisito soggettivo necessario per poter accedere all’applicazione del prezzo-valore, dovendosi ricondurre l’operazione ad attività imprenditoriale. Il contribuente impugnava l’atto impositivo. I giudici di prime cure respinsero il ricorso del contribuente. Avverso tale decisione, il contribuente proponeva appello. I giudici di secondo grado respingevano, tranne che per il capo concernente le spese del primo grado, l’appello. Il contribuente impugnava la decisione di appello con ricorso in cassazione fondato su due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. In particolare l’Amministrazione finanziari contestava le doglianze del ricorrente sulla mancanza della dichiarazione resa innanzi al notaio ai sensi del comma 497 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e rimarcando la mancanza di prova di quanto il contribuente aveva dedotto, ossia che gli immobili erano stati acquistati al fine di effettuare un investimento destinato alla locazione.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso del contribuente. 

Gli Ermellini evidenziano che “… il comma 497 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 richiede espressamente una iniziativa di parte in tal senso, che deve essere resa al notaio. Testualmente recita la disposizione normativa che: “ In deroga alla disciplina di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l’applicazione dell’articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento”. …”