PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 27 giugno 2024
Modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85
Art. 1
Oggetto
1. Con il presente decreto sono definite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, di cui al Fondo istituito dall’art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dall’art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, di seguito «Fondo», finalizzato a valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie, anche produttive, e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al medesimo art. 28, comma 1. Sono, altresì, disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonchè le procedure di controllo relative al contributo di cui al presente comma.
Art. 2
Richiedenti e misura del contributo
1. Il contributo di cui all’art. 1 può essere richiesto dagli enti del terzo settore di cui all’art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, che in relazione alle assunzioni, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, di persone con disabilità, di età inferiore ai trentacinque anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.
2. Il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che detta trasformazione intervenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.
3. Il contributo è cumulabile con altre misure incentivanti l’assunzione di persone con disabilità.
4. Il contributo è erogato nella misura pari a dodicimila euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, e nella misura pari a mille euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a dodicimila euro nonchè la quota mensile per il mese di assunzione. Al fine di rispettare il limite di spesa stabilito dalla legge, il contributo è riconosciuto nel rispetto del criterio di cui all’art. 5, comma 3.
Art. 3
Requisiti per l’accesso al contributo
1. Il contributo di cui all’art. 1, ferme restando le disposizioni relative agli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831, nonchè le disposizioni di cui all’art. 2 del presente decreto, è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro sia in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e non abbia commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 4
Procedura
1. Per beneficiare del contributo di cui all’art. 1, i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, presentano, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024 domanda on-line sul portale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (d’ora innanzi, INPS) www.inps.it a cui sarà attribuito un codice identificativo. Le domande pervenute oltre il menzionato termine non saranno prese in considerazione.
2. L’istanza di cui al comma 1 è corredata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara quanto segue:
a) i dati identificativi dell’ente richiedente il contributo;
b) il numero di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 del soggetto richiedente di cui alla lettera a);
c) le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell’ente richiedente;
d) il numero delle persone con disabilità assunte con il relativo codice fiscale, e il codice della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro;
e) le dichiarazioni di cui all’art. 3 e, in particolare, la dichiarazione di regolarità contributiva e l’assenza di inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) il rispetto del limite di importo complessivo di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo agli aiuti «de minimis»;
g) gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN per l’accredito, che deve essere intestato all’ente richiedente;
h) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica.
3. La presentazione dell’istanza è certificata e comprovata da apposita ricevuta contenente anche il codice identificativo dell’istante di cui al comma 1.
Art. 5
Erogazione del contributo
1. INPS procede a valutare le domande presentate e a pubblicare l’elenco dei destinatari del contributo. Il contributo complessivo di cui all’art. 2, comma 4, è erogato in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024. I destinatari sono individuati tramite il relativo codice identificativo.
2. Il contributo spetta in ragione del numero dei lavoratori con disabilità assunti, indicati nelle istanze pervenute e ritenute ammissibili ai sensi del comma 1, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell’art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come incrementate dall’art. 18, comma 4-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e decurtato dell’importo occorrente per gli oneri connessi alla stipula di apposita convenzione per le operazioni relative all’erogazione del contributo e alla gestione del Fondo, stimati nel limite massimo di duecentomila euro.
3. Nel caso in cui, all’esito dell’istruttoria delle domande ammesse al beneficio risulti il superamento del limite di spesa, si procede riparametrando proporzionalmente il contributo complessivo al fine di rispettare i limiti di spesa di cui all’art. 7, comma 1.
4. L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza di cui all’art. 4.
Art. 6
Convenzione con INPS per l’erogazione del contributo, per le procedure di controllo e la gestione del Fondo
1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulano apposita convenzione con INPS con cui sono disciplinate le ulteriori modalità per l’istruttoria delle istanze pervenute, l’erogazione del contributo, nonchè lo svolgimento delle relative procedure di controllo, anche ai fini dell’eventuale revoca del contributo.
Art. 7
Oneri finanziari
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, nel limite massimo di 6.315.825,00 euro, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 18, comma 4-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.
2. Agli oneri e alle spese per l’attuazione della convenzione di cui all’art. 6 pari nel limite massimo di euro 200.000,00 si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 1.