CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22499 depositata l’ 8 agosto 2024
Lavoro – Annullamento licenziamento disciplinare – Indennità risarcitoria – Indennità sostitutiva della reintegrazione – Opposizione al trasferimento – Mancanza di prova ragioni organizzative produttive – Rigetto
Rilevato che
1. con sentenza 22 luglio 2021, la Corte d’appello di Torino ha annullato il licenziamento disciplinare per giusta causa intimato il 3 marzo (a mezzo PEC in reiterazione dello stesso già comunicatole a mezzo raccomandata il 29 gennaio) 2020 da O. s.p.a. a D.D.G. e condannato la società a corrisponderle l’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento al 30 settembre 2020 e l’indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece ritenuto legittimo il licenziamento;
2. contrariamente al Tribunale, essa ha ritenuto giustificato il rifiuto della lavoratrice, in quanto eccezione di inadempimento legittimamente opposta a norma dell’art. 1460 c.c., al trasferimento, disposto con lettera del 27 novembre 2019, dall’unità operativa di Torino (alla quale ella era stata assegnata dal 1° settembre 2013 con mansioni di presidio e gestione segretariale del locale show-room e dal 1° settembre 2014 incaricata, in aggiunta, dell’attività di promozione commerciale al di fuori della sede lavorativa assegnata) presso la sede di Gatteo (FO) con decorrenza dal 7 gennaio 2020; e pertanto illegittimo il licenziamento intimatole, con lettera del 29 gennaio 2020, non avendo ella mai ivi preso servizio, per assenza ingiustificata superiore a cinque giorni lavorativi.
La Corte subalpina ha escluso, infatti, il nesso di causalità tra le ragioni tecnico – organizzative addotte dalla società datrice (chiusura dello show-room di Torino comportante l’inutilizzabilità della prestazione lavorativa della predetta) e il trasferimento disposto, smentite dalla preminenza delle mansioni di promozione commerciale svolte da oltre cinque anni dalla lavoratrice all’esterno, a fronte del permanere nell’area di Torino dell’interesse di O. s.p.a. per lo svolgimento di tali mansioni, pure esplicitato dalla mail del 28 novembre 2019 inviata alla lavoratrice ed in cui si proponeva la novazione del rapporto di lavoro subordinato in uno di agenzia, approfittando dell’opportunità di fruizione della Naspi;
3. inoltre, “per completezza di motivazione”, la Corte d’appello ha accertato la legittimità del rifiuto di trasferimento della lavoratrice, in mancanza di prova, nell’onere datoriale, delle ragioni organizzative produttive tanto presso la sede di Torino quanto presso quella di Gatteo, comportante l’illegittimità del licenziamento;
4. essa ha pertanto ritenuto l’insussistenza, per difetto di illiceità, del fatto contestato ed applicato la tutela reintegratoria, ai sensi del testo novellato dell’art. 18, quarto comma legge n. 300/1970;
5. con atto notificato il 17 settembre 2021, la società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c;
6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Considerato che
1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli art. 2103 c.c., 414, quinto comma, 421, secondo comma, 112, 115, primo e secondo comma, 416, 116, secondo comma c.p.c., 2697 e 1460 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la prova da parte della società delle ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento della lavoratrice, nonostante l’accertato presupposto di chiusura della sede di Torino e la necessità di sua riassegnazione ad altra sede (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., per non avere la Corte territoriale considerato l’irrilevanza delle limitazioni dello ius variandi nell’ipotesi di trasferimento del lavoratore, conseguente ad un atto unilaterale disposto dal datore di lavoro non già nell’interesse proprio esclusivo, ma del lavoratore quale misura adottata per evitargli la perdita del posto, nell’impossibilità – non altrimenti ovviabile – di una prosecuzione dell’attività lavorativa nella sede cessata (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., anche con riferimento agli artt. 2697 e 1460 c.c., per non essere la datrice tenuta a dimostrare l’inevitabilità del trasferimento sotto il profilo dell’inutilizzabilità del datore presso la sede di provenienza, per la sufficienza del trasferimento a costituire una delle possibili scelte adottabili dalla medesima sul piano tecnico, organizzativo e produttivo (terzo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 – 2734 c.c., anche in relazione agli artt. 115, primo comma e 116 c.p.c., per erronea attribuzione da parte della Corte territoriale di un valore confessorio alla mail del 28 novembre 2019, ancorché non proveniente dal legale rappresentante della società datrice, anche in violazione del principio della sua inscindibilità, in contrasto con il complessivo tenore letterale del documento e con le risultanze istruttorie (sesto motivo); nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perplessa ed apparente, per avere, pur accertato tra gli incarichi della lavoratrice anche il presidio per una porzione di tempo dello show room di Torino, ritenuto legittimo il suo rifiuto di trasferimento ad altra sede, nonostante la chiusura dello spazio espositivo non ne avesse più reso necessaria la posizione in relazione a tale compito, con il contraddittorio risultato di una lavoratrice senza sede d’impiego (settimo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati;
3. il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato – che deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell’impresa – non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall’imprenditore; né quest’ultima deve presentare necessariamente i caratteri dell’inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo (Cass. 28 aprile 2009, n. 9921; Cass. 2 marzo 2011, n. 5099; Cass. 30 maggio 2016, n. 11126; Cass. 24 agosto 2022, n. 25303, in motivazione sub p.to 6).
D’altro canto, la verifica di conformità a buona fede, ai sensi dell’art. 1460, secondo comma c.c., della condotta del lavoratore, da effettuare necessariamente sulla base delle circostanze del caso concreto, è rimessa all’esame del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici (Cass. 19 maggio 2022, n. 16206, in motivazione sub p.to 3.2, con richiamo ai precedenti di Cass. 11408/2018, Cass. 4709/2012, Cass. 11118/2002);
3.1. nel caso di specie, non ricorre la violazione delle norme denunciate, in parte neppure configurabile, trattandosi piuttosto di una contestazione della valutazione probatoria e della ricostruzione del fatto come accertato dalla Corte, congruamente argomentata (dal primo periodo di pg. 6 al primo capoverso di pg. 9 della sentenza). In particolare, non sussiste violazione in materia di confessione, essendo indubbio che come tale si possa qualificare un atto, in cui coesistano un elemento soggettivo – consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte – e un elemento oggettivo – ricorrente nell’ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione che escluda qualsiasi contestazione sul punto – dal quale derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (Cass. S.U. 25 marzo 2013, n. 7381; Cass. 23 maggio 2018, n. 12798; Cass. 17 aprile 2023, n. 10114, in motivazione sub p.to 8). Ma di ciò qui non si tratta, quanto piuttosto di un mero passaggio argomentativo (al terz’ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza “D’altra parte … ”), in funzione di rinforzo a chiusura di un accertamento in fatto basato su plurime risultanze istruttorie;
3.2. neppure, infine, sussiste una motivazione contraddittoria, o perplessa, o apparente, posto che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. Sicché, tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090): il che certamente non si verifica nel caso di specie;
4. la ricorrente ha poi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2697 c.c., 434, primo comma c.c., anche in relazione all’art. 115, primo comma c.p.c., per avere la Corte territoriale negativamente valutato, in danno della società ricorrente oneratane, la mancata allegazione e prova delle diverse mansioni di adibizione della lavoratrice presso la sede di Gatteo, nonostante l’accertamento della circostanza in primo grado e in difetto di una specifica richiesta in grado di appello della lavoratrice di modificare la ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale (quarto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c., 1 e 3 d.lgs. 152/1997, 7quinquies legge n. 225/2016 (di conv. con mod. d.l. 193/2016) e art. 51, sesto comma d.p.r. 917/1986, per avere la Corte territoriale (implicitamente trattando la fattispecie alla stregua di un rapporto di lavoro come trasfertista, telelavoro, lavoro agile) disapplicato la normativa denunciata, che impone al datore l’assegnazione al lavoratore di una sede di impiego e, di conseguenza, di una nuova in caso di cessazione di quella di origine (quinto motivo);
5. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;
6. difetta l’interesse del ricorrente al loro scrutinio, per la formazione di giudicato sulla prima ratio decidendi (dal primo periodo di pg. 6 al primo capoverso di pg. 9 della sentenza), per il rigetto dei precedenti motivi, congiuntamente esaminati, veicolando questi ultimi censure riguardanti la seconda ratio (“Per completezza di motivazione … ”: dal secondo capoverso di pg. 9 all’ultimo di pg. 11 della sentenza);
7. il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.