Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 4, sentenza n. 916 depositata il 26 marzo 2024
Il socio di una società di capitali non ha alcuna legittimazione ad agire in proprio avverso l’avviso di accertamento di maggiori redditi formalizzato a carico della società
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello iscritto al n 1527/2022 il sig L P, come in atti rappresentato e difeso, propone appello alla sentenza n° 1357/2021, pronunciata il 26/10/2021, depositata il 5/11/2021 (non notificata) dalla CTP di Crotone (sez. 1 – RGn° 637/20) emessa a conclusione del giudizio promosso dall’appellante avverso l’avviso di accertamento n° (cod. atto) del 10/03/2020 (Prot. n° del 10/03/2020-U), notificato – ai fini IRPEF, Addizionali Regionale e Comunale e relative sanzioni per l’anno 2015 – a mezzo raccomandata A/R- il 20/03/2020.
Nell’appello sosteneva nel fatto che all’appellante gli venivano contestati maggiori redditi rivenienti dalla presunta partecipazione “occulta” (ed inconsapevole) ad una serie di società di cui, almeno per alcune di esse, ignorava pure l’esistenza. Da una indagine della GdF è emerso che il ricorrente, unitamente ad altri soggetti, sarebbe stato l’ideatore ed il socio occulto della “N srl”, della “B sas”, della “P Srl”, della “I srl” e della “I srl. Nei confronti di dette società, dei relativi soci e rappresentanti legali, così come emerge dalla motivazione dell’atto impugnato, sarebbe stata svolta una verifica fiscale alla fine della quale sarebbe stato redatto apposito PVC, poi consegnato alle citate parti. Il giudice di primo grado riconosce che l’atto sia stato illegittimamente notificato all’odierno appellante, di contro, però, anziché annullare l’atto impugnato, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
In diritto sosteneva in via preliminare: nullità per violazione dell’ art. 12 della l. n° 212/2000 . Al ricorrente, ripetesi, non solo non è mai stato consegnato il PVC, ma non è mai neanche stato detto della esistenza di una verifica a suo carico dalla quale è emerso che egli, a sia insaputa, fosse socio di società di cui pure ne ignorava l’esistenza; nullità per violazione delle garanzie di cui alla l. 212/00 . Obbligo di motivazione degli atti impositivi, in cui viene prescritta l’indicazione degli elementi probatori posti alla base della pretesa del fisco, con ciò riconoscendosi, implicitamente, la rilevanza dei vizi dell’attività istruttoria che tali elementi abbia permesso di ottenere. nullita’ per violazione del principio generale del contraddittorio procedimentale e del principio di collaborazione di cui all’ art. 10 della l. n° 212 /200; nullita’ per violazione dell’ art. 56 dpr 633/72 e 42 del dpr 600/73 ; nullita’ per violazione dell’ art. 2697 cc sotto il profilo della mancata allegazione dei presunti elementi indiziari e per violazione dell’ art. 42, dpr n° 600/73 ; nullita’ della sentenza in quanto viziata sotto il profilo della omessa (in quanto solo apparente) motivazione e per violazione degli artt. 113 e 115 cpc .
Concludeva chiedendo, previa sospensione, la riforma della decisione , dichiarare integralmente nullo e privo di qualsivoglia effetto giuridico l’accertamento de quo emesso dall’Agenzia delle Entrate con vittoria di spese e competenze con distrazione.
Si costituiva L’AdE, come in atti rappresentata e difesa che contestava l’appello e sosteneva la correttezza della sentenza sia in fatto che in diritto. Lo scrivente rilevava come la sentenza che ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso è del tutto fondata e legittima. Ed invero, il ricorrente – oggi appellante – non aveva alcuna legittimazione ad impugnare, il luogo del rappresentante legale e liquidatore, l’avviso di accertamento societario, con eccezioni riguardanti presunti vizi procedurali del PVC e dell’accertamento stesso. L’accertamento n. è stato notificato anche nei confronti del Sig. P R in qualità liquidatore della società dal 13.06.2016 nonché nei confronti del Sig. N W in qualità amministratore pro-tempore e socio della N SRL e della Sig.ra B L parimenti socia della citata società; inoltre, l’avviso d’accertamento n. è stato notificato ai Sig.ri L P e F G , per renderli edotti che sono da considerarsi “soci occulti” della società N SRL insieme ai Sig.ri N e B nella misura del 25 % ciascuno, e che nei loro confronti verrà emesso avviso di accertamento relativo all’imputazione del reddito di impresa extracontabile accertato in capo alla società in oggetto in considerazione della ristretta base azionaria della stessa.
L’avviso d’accertamento societario n. non essendo stato validamente impugnato dai legittimati, è oramai divenuto definitivo ed incontestabile.
Concludeva per la conferma dell’impugnata sentenza.
Con atto di appello iscritto al n 1528/2022 il sig F G , come in atti rappresentato e difeso, propone appello alla sentenza n° 1353/2021, pronunciata il 26/10/2021, depositata il 5/11/2021 (non notificata) dalla CTP di Crotone (sez. 1 – RGn° 638/20) emessa a conclusione del giudizio promosso dall’appellante avverso l’avviso di accertamento n° (cod. atto ) del 10/03/2020 (Prot. n° del 10/03/2020-U), notificato – ai fini IRPEF, Addizionali Regionale e Comunalee relative sanzioni per l’anno 2015 – a mezzo raccomandata A/R- il 25/03/2020.
Nell’appello sosteneva nel fatto che all’appellante gli venivano contestati maggiori redditi rivenienti dalla presunta partecipazione “occulta” (ed inconsapevole) ad una serie di società di cui, almeno per alcune di esse, ignorava pure l’esistenza. Da una indagine della GdF è emerso che il ricorrente, unitamente ad altri soggetti, sarebbe stato l’ideatore ed il socio occulto della “N srl”, della “B sas”, della “P Srl”, della “I srl” e della “I srl. Nei confronti di dette società, dei relativi soci e rappresentanti legali, così come emerge dalla motivazione dell’atto impugnato, sarebbe stata svolta una verifica fiscale alla fine della quale sarebbe stato redatto apposito PVC, poi consegnato alle citate parti. Il giudice di primo grado riconosce che l’atto sia stato illegittimamente notificato all’odierno appellante, di contro, però, anziché annullare l’atto impugnato, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
In diritto sosteneva in via preliminare: nullita’ per violazione dell’ art. 12 della l. n° 212/2000 . Al ricorrente non solo non è mai stato consegnato il PVC, ma non è mai neanche stato detto della esistenza di una verifica a suo carico dalla quale è emerso che egli, a sia insaputa, fosse socio di società di cui pure ne ignorava l’esistenza; nullita’ per violazione delle garanzie di cui alla l. 212/00 . Obbligo di motivazione degli atti impositivi, in cui viene prescritta l’indicazione degli elementi probatori posti alla base della pretesa del fisco, con ciò riconoscendosi, implicitamente, la rilevanza dei vizi dell’attività istruttoria che tali elementi abbia permesso di ottenere. nullita’ per violazione del principio generale del contraddittorio procedimentale e del principio di collaborazione di cui all’ art. 10 della l. n° 212 /200; nullita’ per violazione dell’ art. 56 dpr 633/72 e 42 del dpr 600/73 ; nullita’ per violazione dell’ art. 2697 cc sotto il profilo della mancata allegazione dei presunti elementi indiziari e per violazione dell’ art. 42, dpr n° 600/73 ; nullita’ della sentenza in quanto viziata sotto il profilo della omessa (in quanto solo apparente) motivazione e per violazione degli artt. 113 e 115 cpc .
Concludeva chiedendo, previa sospensione, la riforma della decisione, dichiarare integralmente nullo e privo di qualsivoglia effetto giuridico l’accertamento de quo emesso dall’Agenzia delle Entrate con vittoria di spese e competenze con distrazione.
Si costituiva L’AdE, come in atti rappresentata e difesa che contestava l’appello e sosteneva la correttezza della sentenza sia in fatto che in diritto. Lo scrivente rilevava come la sentenza che ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso è del tutto fondata e legittima. Ed invero, il ricorrente – oggi appellante – non aveva alcuna legittimazione ad impugnare, il luogo del rappresentante legale e liquidatore, l’avviso di accertamento societario, con eccezioni riguardanti presunti vizi procedurali del PVC e dell’accertamento stesso. L’accertamento n. è stato notificato anche nei confronti del Sig. P R in qualità liquidatore della società dal 13.06.2016 nonché nei confronti del Sig. N W in qualità amministratore pro-tempore e socio della N SRL e della Sig.ra B L parimenti socia della citata società; inoltre, l’avviso d’accertamento n. è stato notificato ai Sig.ri L P e F G , per renderli edotti che sono da considerarsi “soci occulti” della società N SRL insieme ai Sig.ri N e B nella misura del 25 % ciascuno, e che nei loro confronti verrà emesso avviso di accertamento relativo all’imputazione del reddito di impresa extracontabile accertato in capo alla società in oggetto in considerazione della ristretta base azionaria della stessa.
L’avviso d’accertamento societario n. non essendo stato validamente impugnato dai legittimati, è oramai divenuto definitivo ed incontestabile.
Concludeva per la conferma dell’impugnata sentenza.
Gli appelli venivano riuniti per connessione oggettiva trattandosi dello stesso avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello va rigettato e la sentenza confermata.
La sentenza di primo grado è da ritenersi adeguatamente motivata sia in fatto che in diritto.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte – ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero quando indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cassazione 2067/98; 1756/06/9113/12).
Questa Corte condivide in toto la decisione di primo grado quando afferma: Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono; l’atto impugnato riguarda l’accertamento di maggiori redditi sociali in capo alla società N. W. srl e non l’imputazione, pro quota, degli stessi al ricorrente; per tale ragione, per come chiarito dalla Suprema Corte, il provvedimento di accertamento e rettifica del reddito sociale di una società di capitali va notificato solo alla società e non anche ai soci, i quali, in quanto tali, sono privi di legittimazione processuale nel distinto giudizio relativo alla determinazione del reddito sociale ( Cass.441/2013); L’accertamento n. è stato notificato anche nei confronti del Sig. P R in qualità liquidatore della società dal 13.06.2016 nonché nei confronti del Sig. N W in qualità amministratore pro-tempore e socio della N SRL legittimati a proporre ricorso.
Alla luce di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, deve, perciò, ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che l’avviso di accertamento in questione sia stato notificato anche all’odierno ricorrente, il quale potrà impugnare il successivo, eventuale, avviso di accertamento, emesso nei suoi confronti, non solo per contestare la presunzione di distribuzione degli utili o il fatto che i maggiori ricavi siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati gli stessi accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cass. 6197/2007; 2214/2011), ma anche per contestare la sussistenza di tali maggiori ricavi (Cass.8730/2021); ciò perché :” la società di capitali avente ristretta base partecipativa può avere una qualsiasi ragione propria per non contestare un atto impositivo che importi l’accertamento di un maggior reddito nei suoi confronti, divenendo in conseguenza incontestabile l’atto impositivo, ma la scelta della società non può comportare la lesione dei diritti propri del socio, il quale intenda dimostrare di non aver percepito alcun reddito conseguenziale, anche provando che nessun maggior reddito sia stato ottenuto dalla società cui partecipa” ( così Cass.17356/2020).
La conferma della sentenza di primo grado determina la condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, Sezione IV, rigetta l’appello conferma la sentenza impugnata. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.