CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22374 depositata il 7 agosto 2024
Lavoro – Libera professione – Forma di mobbing e di demansionamento – Modifica dell’ orario di lavoro in part-time orizzontale – Comportamenti vessatori – Privazione degli strumenti di lavoro – Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale – Danno biologico – Ricorso inammissibile – per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica
Rilevato che
1. M.R.C., premesso di aver lavorato presso l’Agenzia delle Entrate di San Miniato dal 1993 e di essere stata autorizzata, dall’anno 2000, a svolgere altresì attività professionale di psicopedagogista con conseguente modificazione del suo orario di lavoro in part-time orizzontale al 50%, aveva esposto che nel 2002 presso tale Ufficio aveva preso servizio come nuovo direttore R.L., il quale, sin dall’inizio, aveva dimostrato avversione nei confronti del part-time della C. e dello svolgimento da parte della stessa della libera professione.
La ricorrente aveva descritto una serie di comportamenti vessatori posti in essere nel tempo dal L. nei suoi confronti (collocamento in una stanza di lavoro di passaggio, continue lamentele nei suoi confronti, ingiustificati rimproveri, minacce e offese, imposizione di riferire al L. ogni proprio movimento, anche per andare in bagno) che avevano determinato il suo isolamento in ufficio in quanto i colleghi avevano difficoltà a relazionarsi con lei.
Aveva altresì evidenziato di essere stata privata nel marzo del 2004 degli strumenti di lavoro quali il computer e la stampante necessari per procedere al controllo delle dichiarazioni dei redditi, di essere stata interrotta dal L. bruscamente durante una seduta con un bambino suo paziente, di essere stata quindi demansionata dal mese di aprile 2005 per i fatti descritti ed anche di essere stata sottoposta, a seguito di una denuncia penale presentata dal L., a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 640, comma 2, cod. pen. e 48, 477 e 482 cod. pen. definito con assoluzione per insussistenza del fatto (sentenza del 28.6.2007).
Esasperata da tale situazione lavorativa la C. si era dimessa dal posto di lavoro in data 30.9.2008.
Aveva quindi chiesto al Tribunale di Firenze di accertare che i comportamenti descritti integrassero a suo danno una forma di mobbing e di dequalificazione per il periodo aprile 2005 – settembre 2008 e di condannare le parti convenute al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (anche biologico) quantificato in complessivi euro 600.00,00.
2. Il Tribunale di Firenze respingeva la domanda.
3. La Corte d’appello, superata l’eccezione di inammissibilità dell’appello della C. sollevata dalle parti appellate, riteneva l’impugnazione parzialmente fondata.
Riteneva che i vari episodi dedotti in ricorso fossero stati almeno parzialmente confermati dai testimoni escussi e che anche la sentenza emessa in sede penale suffragasse la bontà delle ragioni dell’appellante.
Rimarcava l’atteggiamento ostile del L. nei confronti della C. concretizzatosi nello stretto monitoraggio dei suoi movimenti all’interno dell’ufficio, nel continuo chiedere conto di quello che la ricorrente faceva (cosa che non avveniva per altri dipendenti), nella privazione degli strumenti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa, nella collocazione della predetta per un periodo in una stanza di passaggio dove prima nessuno lavorava.
Quanto all’episodio dell’interruzione della seduta psicologica con il bambino valutava come inusuale e contrario alla prassi interna il sopralluogo del direttore all’accesso ispettivo posto a base della interruzione di una terapia in corso.
Valorizzava le risultanze del processo penale e il contenuto della sentenza assolutoria da cui si evinceva che la C. era stata vittima di una “situazione di intolleranza” da parte del dott. L. “il quale faceva di tutto per renderle la vita impossibile”.
Riteneva provato, quanto al periodo successivo al 2002, il comportamento illegittimo posto in essere a danno della C. nella duplice forma del mobbing e del demansionamento.
Accertava, sulla base di una c.t.u., non un danno permanente ma solo 376 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e, facendo applicazione delle Tabelle di Milano 2018 per la determinazione del danno non patrimoniale di lieve entità (da 0 a 9 punti), quantificava il relativo risarcimento in euro 18.424,00.
4. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli eredi di R. L. con nove motivi.
5. M.R.C. ha resistito con controricorso.
6. Le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva.
7. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che
1. Preliminarmente va rilevato che la notificazione del ricorso per cassazione non è stata ritualmente effettuata nei confronti delle Amministrazioni ed in particolare dell’Agenzia delle Entrate, destinataria, al pari di R. L., della pronuncia di condanna al risarcimento del danno patrimoniale derivato dalla accertata condotta di mobbing in danno di M.R.C.. Tale notificazione, infatti, è stata eseguita presso l’Avvocatura distrettuale e non presso l’Avvocatura generale (v., ex aliis, Cass. 11 marzo 2020, n. 6924).
Tuttavia il Collegio ritiene di non dovere emanare l’ordine alla ricorrente di procedere alla notifica del ricorso ai predetti condomini, giacché per orientamento consolidato di questa Corte, cui si ritiene di dare continuità, occorre evitare un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio onde apprestare reali garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità ai soli soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti: essendo, infatti, il ricorso per cassazione, come vedremo, inammissibile, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per la notificazione del ricorso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., 17 giugno 2019, n. 16141; Cass. 21 maggio 2018, n. 12515; Cass. 10 maggio 2018, n. 11287; Cass., Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826).
2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 2909 cod. civ., 654 cod. proc. pen., 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. per nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Lamentano che la Corte d’appello – riformando la sentenza di prime cure – abbia affermato la responsabilità di A. L. ricostruendo i fatti sulla base, in gran parte, di una sentenza penale in cui lo stesso L. non era parte processuale.
3. Il motivo è inammissibile.
Esso contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di norme di diritto sostanziale e processuale, senza alcuna specifica e adeguata indicazione, nell’illustrazione dei rilievi, di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dal comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., così non consentendo una corretta identificazione del devolutum e dando luogo alla convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da … irredimibile eterogeneità” (v. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass. 13 luglio 2016, n. 14317; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862).
Si aggiunga che il motivo non si confronta appieno con il decisum della sentenza impugnata.
Come si rileva da quest’ultima, l’indagine penale a carico della C. era scaturita proprio dall’iniziativa disciplinare.
Inoltre, gli atti del procedimento penale erano stati ritualmente prodotti dalla originaria ricorrente.
Nello specifico, la Corte territoriale ha ritenuto che i vari episodi dedotti in ricorso fossero stati almeno parzialmente confermati dai testimoni escussi e che la sentenza emessa in sede penale avesse avvalorato la fondatezza delle ragioni dell’appellante.
Vi è stata, dunque, una valutazione complessiva delle risultanze di causa e non una valutazione solo limitata agli esiti istruttori del processo penale.
Il giudice civile ben può utilizzare, senza peraltro averne l’obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico (v. Cass. 7 maggio 2021, n. 12164; Cass. 25 giugno 2019, n. 16893; Cass. 17 giugno 2013, n. 15112).
È stato, altresì, precisato che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui gli esiti istruttori del giudizio penale e le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 cod. proc. civ., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Cass. 1° febbraio 2023, n. 2947; Cass. 19 luglio 2019, n. 19521). Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, può, dunque, utilizzare le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata – in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni – non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità.
Nel caso in esame il motivo non si confronta con il decisum della sentenza impugnata là dove, dopo una puntuale disamina degli esiti della prova orale raccolta in corso di causa e una dettagliata analisi del “grave episodio del 22 settembre 2004”, già ritenuti significativi di un comportamento prevaricatore ed ingiustificatamente vessatorio del L. nei confronti della C., gli atti del processo penale sono stati richiamati e valutati nella loro convergenza globale, accertandosene la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che non è sindacabile in sede di legittimità.
4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli art. 1218, 2103, 2043, 2697, 2727, 2059 e 2087 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Censurano la sentenza impugnata là dove, nel ritenere il L. responsabile per mobbing, si è posta in contrasto con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è possibile parlare di mobbing quando si è in presenza di una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolva in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica ed abbia erroneamente qualificato alla stregua del mobbing episodi (stretto monitoraggio della C.) privi di tali caratteristiche.
5. Il motivo è inammissibile.
Ad onta delle denunciate violazioni di legge (peraltro neppure specificamente individuate), il motivo tende ad una diversa ricostruzione dei fatti ma ciò è inammissibile in questa sede.
Ed infatti i ricorrenti, pur denunciando nella rubrica del motivo la violazione di una pluralità di disposizioni del codice civile in tema di responsabilità da inadempimento e di risarcimento del danno, non indicano le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe errato nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme asseritamente violate e tutti gli argomenti sviluppati nel corpo del motivo si riferiscono, in realtà, alla valutazione delle prove testimoniali e documentali che si legge nella sentenza impugnata, alla quale ne contrappone una difforme, sollecitando una revisione dell’accertamento di fatto che è riservato al giudice del merito.
La Corte territoriale, esaminando tutti i vari episodi dedotti in ricorso, ha ritenuto che i comportamenti direttamente riconducibili al L. (concretizzatisi nella collocazione della lavoratrice in una stanza di passaggio, mai utilizzata prima dai colleghi, nella imposizione di un rendiconto giornaliero del tutto non dovuto e mortificante, nella privazione degli strumenti necessari allo svolgimento delle proprie mansioni, in condotte contrarie alle prassi interne come l’interruzione di attività professionale regolarmente autorizzata), esclusa ogni “ipersensibilità” soggettiva della dipendente, avessero travalicato i limiti di una dialettica giuridicamente corretta ed integrato una forma di mobbing e di demansionamento.
Il ragionamento, corretto in diritto (si consideri che è ormai consolidato il principio secondi cui per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità: v. Cass. 21 maggio 2018, n. 12437; Cass. 9 giugno 2020, n. 10992), resiste alle censure dei ricorrenti.
6. Con il terzo e il quarto motivo i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. nonché nullità della sentenza e violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Censurano la sentenza impugnata per aver proceduto ad una quantificazione del danno non patrimoniale in assenza di prova.
Assumono che non bastava l’accertata inabilità temporanea per liquidare il danno non patrimoniale.
7. I motivi sono inammissibili.
Qualora il giudice del merito, valutate le risultanze istruttorie, abbia ritenuto provata o non provata una determinata circostanza di fatto rilevante ai fini di causa, la doglianza sulla valutazione espressa, in quanto estranea all’interpretazione della norma, va ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ma può essere apprezzata solo nei limiti fissati dalla disposizione, nel testo applicabile ratione temporis e come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053, ha escluso ogni rilevanza dell’omesso esame di documenti o di risultanze probatorie ove il “fatto storico” (nella specie, da un lato, il comportamento illegittimo datoriale, concretizzatosi attraverso plurimi episodi vessatori e mortificanti e, dall’altro, le conseguenze in termini di pregiudizio, quantomeno concausale, sulla condizione psico-fisica della C.) sia stato comunque apprezzato e valutato dal giudice del merito.
Non sussiste, poi, la denunciata nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione.
All’esito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, ex art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., è solo quella che si risolve in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, ed attiene all’esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (v. Cass. S.U. n. 8053/2014 cit.).
Il difetto del requisito di cui all’art. 132 cod. proc. civ. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum; esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.
La Corte territoriale, con motivazione che certamente supera il minimo costituzionale, ha evidenziato che la maggior sofferenza ansioso depressiva della C. sia stata una risposta causata o quanto meno concausata da uno stimolo abnorme costituito dalla condotta antigiuridica del superiore gerarchico e non una reazione (abnorme) della lavoratrice ad una situazione da considerarsi normale in un ambiente di lavoro.
Poi, sulla base della consulenza legale svolta nel corso del giudizio di secondo grado, esclusa la sussistenza di un danno permanente a carico della lavoratrice ha ritenuto di riconoscere 376 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, così ricollegando quest’ultima al comportamento datoriale.
Facendo, quindi, applicazione delle Tabelle di Milano 2018 per la determinazione del danno non patrimoniale di lieve entità (da 0 a 9 punti), ha quantificato il risarcimento spettante alla C. in 18.424,00.
Anche in questo caso, il ragionamento resiste alle critiche dei ricorrenti.
8. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 cod. civ. anche in relazione all’ordinanza del Tribunale di Firenze 20/8/2014 (in riferimento all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.).
Censurano la sentenza impugnata per aver utilizzato, contrariamente al giudice di primo grado, le risultanze del processo penale celebratosi presso il Tribunale di Pisa – sezione distaccata di Pontedera senza che la C. avesse individuato, del complessivo e cospicuo materiale probatorio versato in atti, i punti specifici rilevati in causa.
9. Il motivo è inammissibile.
Sul punto non vi è alcun passaggio argomentativo del giudice d’appello e non risulta quando ed in che termini la questione sia stata sottoposta al giudice di primo grado e riproposta in appello.
Né, peraltro, è chiarito (anche in sede di memoria) in che termini sia stato violato dalla Corte territoriale l’art. 24 cod. civ.
10. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.).
Criticano la sentenza impugnata sia per aver omesso di considerare – ai fini dell’attendibilità – che il teste C. era il compagno della C. ma anche tutte quelle circostanze emerse nell’istruttoria testimoniale svolta in primo grado che smentivano gli assunti di controparte.
11. Il motivo è inammissibile.
Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti (tra molte: Cass. 4 luglio 2017, n. 16467), mentre la denuncia di omesso esame di fatto decisivo formulata dal ricorrente non tiene in alcun conto i limiti imposti al sindacato di legittimità dal novellato n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., così come rigorosamente interpretato dalla già citata Cass., Sez. Un., n. 8053/2014, con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 1988/2014, n. 25008/2014, n. 417/2015, oltre che dalle Sezioni semplici.
Senza dire che la nullità della testimonianza resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., sicché, in mancanza di tempestiva eccezione, deve intendersi sanata, senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, proposta a norma dell’art. 246 cod. proc. civ., possa ritenersi comprensiva dell’eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa, ed assunta nonostante la previa opposizione: v. Cass. 3 aprile 2007, n. 8358; Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 10 ottobre 2014, n. 21395).
12. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per nullità di testimonianza (in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.)
Censurano la sentenza impugnata per non aver dichiarato nulla la testimonianza resa da P., avendo ad oggetto fatti appresi dalla stessa C..
13. Anche tale motivo è inammissibile.
Si richiama innanzitutto quanto evidenziato con riguardo al motivo che precede circa l’eccezione di nullità di cui non vi è traccia.
Inoltre, anche una testimonianza del relato su circostanze apprese dalle parti in causa ovvero estranee al giudizio, pur avendo una rilevanza attenuata perché indiretta, è tuttavia idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (v. Cass. 15 gennaio 2015, n. 569).
14. Con l’ottavo motivo i ricorrenti denunciano omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5, cod. proc. civ.).
Censurano la sentenza impugnata in riferimento al “grave episodio del 22 settembre 2004 nel quale il L. si è presentato, con condotta contraria alla prassi interna, presso l’ambulatorio ove la C. svolgeva attività professionale regolarmente autorizzata, interrompendo una terapia in corso e con finalità chiaramente persecutorie”.
Rilevano che la Corte d’appello è giunta a tali conclusioni senza considerare le dichiarazioni tanto di B. quanto dei funzionari F. e F. che erano presenti all’accesso e che avrebbero reso un’altra versione dei fatti.
15. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni evidenziate con riguardo al sesto motivo.
16. Con il nono motivo i ricorrenti denunciano omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.).
Sostengono che la Corte territoriale sarebbe incorsa in due omissioni decisive: non avrebbe considerato che la C. aveva cessato il servizio all’Agenzia di San Miniato, dove L. era direttore, il 12/4/2005; – non si sarebbe pronunciata sulla non genuinità delle schede prodotte dalla ricorrente là dove la sentenza di primo grado aveva evidenziato che tali schede non avevano trovato adeguata conferma dall’istruttoria espletata.
17. Il motivo è inammissibile.
Innanzitutto, non è vero che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi (ult. cpv. pag. 12 e a seguire: “Nel caso in esame, certamente non si può dubitare della responsabilità del L. posto che le condotte denunciate ed accertate come vessatorie e mortificanti sono state poste in essere direttamente dall’odierno appellato. Le condotte illegittime sono state poste in essere, nella pressochè totalità, prima del 13.4.2005, data che il L. indica come finale della propria eventuale responsabilità. Il L. è quindi tenuto per intero a risarcire alla C. i danni causati dalla sua condotta come direttore dell’ufficio di San Miniato”).
Per il resto, come già sopra precisato, non è configurabile un omesso esame con riguardo alla valutazione di elementi istruttori.
18. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
19. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.