La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza relativa alla causa C‑606/22 depositata il 31 marzo 2024 ha statuito che l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 73 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 78, lettera a), della stessa, devono essere interpretati, alla luce dei principi di neutralità fiscale, di effettività e di parità di trattamento, nel senso che ostano a una prassi dell’amministrazione finanziaria di uno Stato membro in forza della quale una rettifica, mediante una dichiarazione tributaria, dell’IVA dovuta è vietata qualora siano state effettuate cessioni di beni e prestazioni di servizi applicando un’aliquota IVA troppo elevata, per il motivo che tali operazioni hanno dato luogo non a una fatturazione, bensì all’emissione di scontrini di registratori di cassa. Anche in tali circostanze, il soggetto passivo che abbia erroneamente applicato un’aliquota IVA troppo elevata ha il diritto di presentare una domanda di rimborso all’amministrazione finanziaria dello Stato membro interessato, ove quest’ultima può eccepire l’arricchimento senza causa di tale soggetto passivo solo se essa ha dimostrato, al termine di un’analisi economica che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, che l’onere economico che l’imposta indebitamente riscossa ha fatto gravare su detto soggetto passivo è stato integralmente neutralizzato.”

Per i giudici unionali, sulla base dei principi di neutralità dell’IVA, di parità del trattamento e di effettività, l’Amministrazione è obbligata al rimborso dell’IVA al soggetto passivo, anche nei casi di applicazione di un aliquota superiore, salvo qualora comporterebbe un indebito arricchimento dell’interessato.

Inoltre i giudici della Corte di Giustizia hanno precisato che “… l’IVA è sempre compresa, ipso iure, nel prezzo convenuto, anche in caso di errore del soggetto passivo nella determinazione dell’aliquota applicabile.

(…)     Tuttavia, risulta dalla giurisprudenza che tale considerazione non priva necessariamente il soggetto passivo di un diritto al rimborso, presso l’amministrazione finanziaria dello Stato membro interessato, di tutta o parte dell’eccedenza di IVA che ha indebitamente riscosso presso i consumatori finali e versato a tale amministrazione. Ciò vale in particolare quando tale soggetto passivo ha subito, a causa dell’applicazione di un’aliquota IVA errata, un danno economico connesso alla diminuzione del volume delle sue vendite (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2008, Marks & Spencer, C‑309/06, EU:C:2008:211, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). In altri termini, l’assenza di perdita o di svantaggio finanziari non è necessariamente il corollario della traslazione integrale dell’IVA sul consumatore finale in quanto, anche in tale ipotesi, l’operatore economico può aver subito una perdita connessa alla diminuzione del volume delle sue vendite (sentenza del 10 aprile 2008, Marks & Spencer, C‑309/06, EU:C:2008:211, punto 56). …”

In particolare nella sentenza in commento è stato evidenziato che “… qualora l’attività economica del soggetto passivo non lo conduca ad emettere fatture, bensì ad emettere semplici scontrini di registratori di cassa, senza che sia presa in considerazione la possibilità di pervenire ad una rettifica esaustiva e fedele delle dichiarazioni IVA relative alle operazioni di cui trattasi mediante, in particolare, dati presenti nella memoria di tale registratore di cassa, una prassi come quella dell’amministrazione finanziaria dello Stato membro interessato viola il principio di effettività.

(…) Per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, mentre la violazione del principio di neutralità fiscale, che costituisce la traduzione, in materia di IVA, del principio della parità di trattamento, può essere contemplata solo tra operatori economici concorrenti, la violazione del principio generale della parità di trattamento può essere contraddistinta, in materia tributaria, da altri tipi di discriminazioni, che toccano operatori economici i quali non sono necessariamente concorrenti, ma versano nondimeno in una situazione comparabile per altri rapporti (sentenza del 14 giugno 2017, Compass Contract Services, C‑38/16, EU:C:2017:454, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

(…) il diritto dell’Unione consente che, nell’ambito di un ordinamento giuridico nazionale, sia negata la restituzione di tasse indebitamente percepite qualora essa comporti un arricchimento senza giusta causa degli aventi diritto (sentenza del 18 giugno 2009, Stadeco, C‑566/07, EU:C:2009:380, punto 48).

(…)

purché sia stato integralmente neutralizzato l’onere economico che ha gravato il soggetto passivo a causa dell’imposta indebitamente riscossa, uno Stato membro può opporsi al rimborso dell’eccedenza dell’IVA applicata illegittimamente argomentando che un rimborso siffatto comporterebbe a vantaggio del soggetto passivo un arricchimento senza causa (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2013, Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó, C‑191/12, EU:C:2013:315, punto 28), circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare.

(…)   Infatti, la Corte ha precisato, a tale riguardo, che l’esistenza e la misura dell’arricchimento senza causa che il rimborso di un tributo indebitamente riscosso alla luce del diritto dell’Unione comporterebbe per un soggetto passivo costituiscono questioni di fatto, che rientrano nella competenza del giudice nazionale, il quale valuta liberamente gli elementi di prova sottoposti al suo esame al termine di un’analisi economica che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2013, Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó, C‑191/12, EU:C:2013:315, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). …”