Gli articoli 18 e 24 del D. Lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributaria) statuiscono la rigorosa delimitazione dell’oggetto del contenzioso tributario che il contribuente rivolge contro l’atto impositivo nei mezzi d’impugnazione. I motivi del ricorso sono la «causa petendi», cioè i motivi sulla base dei quali si chiede l’annullamento dell’atto impugnato. Il loro mutamento oppure l’inserimento di nuovi temi di indagine sono inammissibili. Per cui risulta evidente che non solo non è consentito richiamare motivi di gravame formulati in un altro ricorso, anche se relativo a una causa connessa, ma anche il rinvio ai mezzi d’impugnazione declinati all’interno di un allegato al ricorso.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 23251 depositata il 28 agosto 2024, intervenendo in tema di motivazione del ricorso, ha statuito il seguente principio di diritto secondo cui “Nel processo tributario, che ha un oggetto delimitato rigidamente dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione dell’atto impositivo, ogni ricorso deve avere una sua precisa autonomia, non essendo consentito, a pena di inammissibilità, che esso si limiti a richiamare motivi di gravame formulati in un allegato al ricorso notificato alla controparte unitamente a quest’ultimo“
I giudici di legittimità ricordano e riaffermano sul tema che “… il principio secondo il quale ogni ricorso, in sede tributaria, deve avere una precisa autonomia, essendo il processo tributario calibrato sul singolo atto oggetto di impugnazione; il che è d’altronde conforme all’insegnamento di questa Corte, secondo il quale il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo (art. 18 e 24 d.igs. 31 dicembre 1992 n. 546), i quali motivi costituiscono la causa petendi rispetto all’invocato annullamento dell’atto medesimo (v. Cass. n. 13934 del 2011). Non è pertanto consentito, nell’impugnazione di un determinato atto, semplicemente e genericamente richiamare, ai sensi dell’art. 18 cit., motivi di gravame formulati in altro ricorso quand’anche relativo in ipotesi a causa connessa (Cass. n. 23047 del 2012) o addirittura, come nel caso di specie, delineati all’interno di un allegato del medesimo ricorso, notificato alla controparte unitamente a quest’ultimo, e richiamato per relationem. …”
riferimenti normativi
Art. 18 – Il ricorso
Art. 24 – Produzione di documenti e motivi aggiunti