La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 23341 depositata il 29 agosto 2024, intervenendo in tema di trasmissibilità delle sanzioni tributaria, ha statuito il principio di diritto secondo cui L’estinzione della società di capitali conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese integra un fenomeno successorio connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società (Cass., Sez. U, 12/03/2013, n. 6070), con la conseguenza che i soci sono chiamati a rispondere anche per il pagamento della sanzioni tributarie nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all’art. 7 d.l. 30/09/2003, n. 769, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003, n. 326, funzionale a evitare che gli effetti della sanzione ricadano su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria

Per gli Ermellini ” L’estinzione della società non fa, tuttavia, venir meno i rapporti attivi e passivi di cui la stessa era titolare, ma comporta piuttosto una vicenda successoria (Cass. Sez. U, n. 6070 del 2013, cit.). La regolazione dei rapporti passivi, in particolare, ruota attorno al coordinamento tra il principio di garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cod. civ. (in relazione ai beni rientranti nella titolarità dell’ente estinto) e le norme che scandiscono la responsabilità patrimoniale dei soci per i debiti della società.

La circostanza che il socio di una società di capitali estinta risponda dei debiti di quest’ultima, nei limiti di quanto attribuito in sede di liquidazione, costituisce la proiezione della regola che vede il patrimonio sociale oggetto, in via prioritaria, della garanzia (generica) ex art. 2740 c.c. per i debiti sorti durante l’esercizio dell’attività economica che ha caratterizzato l’oggetto sociale e solo successivamente di un’attribuzione, in via residuale, ai soci in relazione alla partecipazione detenuta nella società estinta.

(…)

Il fenomeno successorio sui generis regolato nell’art. 2495, comma 3, cod. civ. («che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l’estinzione della società e la morte di una persona fisica..», v. Cass., Sez. U., n. 6070 del 2013) presenta, quindi, una contiguità di tipo linguistico e descrittivo più che di tipo sostanziale rispetto alla disciplina delle successioni regolate nel secondo libro del codice civile. Di conseguenza non può trovare applicazione l’art. 8 d.lgs. 472 del 1997 («L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.»), non essendoci alcun margine per qualificare l’estinzione della società e la morte della persona fisica come «casi simili», ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell’art. 12, secondo comma, prel. ai fini dell’interpretazione analogica.

(…) Tale conclusione trova ulteriore conferma, in termini sistematici, nella disciplina che regola il regime di responsabilità per le sanzioni tributarie nel caso delle società o enti con personalità giuridica. A tal fine l’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, (ulteriore parametro normativo posto a fondamento del motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) prevede che: «Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.» “

Infatti per i giudici di legittimità L’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 costituisce, quindi, una sorta di correttivo al principio personalistico che caratterizza l’impianto sanzionatorio in ambito tributario, determinando una scissione tra chi commette materialmente la violazione (dipendente o legale rappresentante della società di capitali) e il soggetto che si avvantaggia dei risultati di quest’ultima (la società). Tale norma non è, tuttavia, incompatibile con il meccanismo che regola la responsabilità per i debiti della società estinta ai sensi dell’art. 2495, comma 3, cod. civ., secondo il quale il socio risponde, nei limiti di quanto attribuito in sede di liquidazione.