CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 22905 depositata il 19 agosto 2024
Lavoro – Licenziamento collettivo – Società consorziate – Costruzioni edili – Completamento attività – Chiusura del cantiere – Revoca dell’affidamento dei lavori – Recesso del Consorzio dal contratto di appalto – Indennità mensile di disoccupazione – Ticket licenziamento – Versamento contributi – Accoglimento
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla odierna società controricorrente (F.G. società consortile a r.l., di seguito anche solo F.G.) e dichiarato che nulla era dovuto a titolo di cd. «ticket licenziamenti», previsto dall’art. 2, comma 31, della legge nr. 92 del 2012.
2. In contestazione tra le parti la ricorrenza o meno dei presupposti per il versamento di detto contributo («ticket licenziamenti»), la Corte di appello ha osservato come l’art.2, comma 31, cit., prevedesse un generale obbligo contributivo, a carico del datore di lavoro, in presenza di licenziamenti e che, tuttavia, il successivo comma 34, lett. b), stabilisse un’eccezione nel caso in cui vi fosse stata l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
3. Nel caso di specie, la società F.G. era nata come società di scopo dal raggruppamento temporaneo di imprese nell’ambito del Consorzio Stabile E. (di seguito, anche solo Consorzio) al fine della realizzazione di lavori appaltati da (…) («RFI») al Consorzio e, da quest’ultimo, affidati, poi, alla F.G.
4. Venuto meno l’appalto tra R.F.I. e il Consorzio, a seguito del recesso del Consorzio stesso, e revocato l’affidamento dei lavori, la F.G. aveva proceduto al licenziamento collettivo di 73 dipendenti, assunti esclusivamente per la realizzazione dello scopo sociale.
5. Per la Corte territoriale, il venir meno dell’appalto aveva comportato «il completamento dell’attività», inteso come fine dei lavori, e la chiusura del cantiere.
6. Risultava, quindi, integrata l’ipotesi eccettuativa dell’obbligo di contribuzione stabilito dalla norma di legge, senza che rilevassero i motivi che avevano determinato il completamento dell’attività e la chiusura del cantiere.
7. In altre parole, per la Corte territoriale, il licenziamento di tutti i dipendenti di F.G. rappresentava conseguenza inevitabile e necessaria collegata alla revoca dell’affidamento dei lavori, quale effetto del recesso del Consorzio dal contratto di appalto.
8. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria.
9. Ha resistito F.G. con controricorso.
10. Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
11. Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS deduce -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 31-34, lett.b), della legge nr. 92 del 2012, come modificato, in parte qua, prima dall’art. 1, comma 250, lett. f, della legge nr. 229 del 2012 e, poi, dall’art. 1, comma 164, della legge nr. 232 del 2016.
12. L’Istituto non condivide la sussunzione della fattispecie concreta nell’ambito dell’ipotesi eccettuativa delineata dall’art. 2, comma 34, cit. e assume una diversa interpretazione della normativa di riferimento.
13. Il motivo è fondato.
14. È opportuno riepilogare i fatti rilevanti della vicenda concreta.
15. R.F.I. affidava al Consorzio Stabile E. (costituito da tre società) l’appalto, articolato in quattro lotti, per l’esecuzione di lavori relativi ad un potenziamento infrastrutturale nella zona di Genova.
16. Il Consorzio, a sua volta, affidava i lavori ai propri consorziati e, precisamente, una piccola parte alla società consortile C.L.F. S.P.A. e tutta la restante parte ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, costituito dalle tre società consorziate.
17. Per eseguire le opere oggetto dell’appalto, le società riunite nel RTI costituivano la società di scopo F.G., il cui oggetto sociale coincideva con l’attività relativa all’esecuzione dei lavori appaltati.
18. Con lettera del 17 novembre 2016, RFI comunicava al Consorzio «la possibilità di non procedere alla realizzazione dei lavori previsti in appalto nell’ambito del lotto 3 […]». Il Consorzio, poiché il valore dei lavori oggetto di appalto non ancora realizzati alla data di invio della comunicazione di cui sopra superava il 20% dell’importo contrattuale pattuito, con lettera del 18 novembre 2016, recedeva dal contratto di appalto con R.F.I.
19. Il recesso era comunicato alle consorziate e alla F.G. che «libera da qualsivoglia ulteriore obbligo esecutivo concernente i lavori […]», posta in liquidazione, avviava la procedura di licenziamento collettivo di tutti i dipendenti, con chiusura del cantiere.
20. Tali i fatti, alla Corte è devoluta la questione di stabilire se la descritta situazione sia o meno riconducibile alla fattispecie esonerativa dell’obbligo di contribuzione, di cui all’art. 2, comma 34, della legge nr. 92 del 2012.
21. Si premette che l’art. 2 cit. ha istituito, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, l’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI, sostituita, per gli eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2015, dalla NASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.
22. La norma individua la platea dei beneficiari, stabilisce i requisiti costitutivi del diritto e fissa gli oneri contributivi.
23. Per quanto più rileva in questa sede, è previsto un obbligo contributivo, in capo al datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, idonei a generare il teorico diritto all’indennità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa (art. 2, comma 31, della legge nr. 92 del 2012).
24. Si tratta appunto del cd. «ticket di licenziamento» il cui versamento è escluso solo in presenza di dimissioni (non determinate da giusta causa) o di risoluzione consensuale del rapporto; in quest’ultimo caso, salva l’ipotesi in cui la risoluzione avvenga all’esito del tentativo obbligatorio di preventiva conciliazione previsto nell’ambito della procedura di cui all’art. 7, comma 7, della legge nr. 604 del 1966, come novellato dall’art. 1, comma 40, della legge nr. 92 del 2012.
25. Alla regola, fanno, tuttavia, eccezione alcune ipotesi che sono quelle espressamente previste dal comma 34 del medesimo art. 2.
26. Tra queste, vi è l’ «interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere» che rileva nella presente controversia.
27. Il contrasto verte in merito all’individuazione dei presupposti per l’operatività dell’esonero; in particolare, sull’esatto significato da attribuire alla seguente indicazione: «per completamento delle attività e chiusura del cantiere».
28. L’INPS ritiene sussistente il «completamento delle attività» solo in caso di ultimazione dei lavori edili programmati.
29. La sentenza impugnata privilegia, invece, una diversa e più estensiva interpretazione della norma, comprensiva cioè di ogni «fine» lavori, inclusa quella necessitata per fatto del terzo, quale può essere l’anticipata revoca di un appalto.
30. Questa Corte ritiene corretta la prima delle due soluzioni interpretative perché maggiormente aderente alla lettera e alla natura della disposizione che deroga al generale obbligo di contribuzione imposto per legge in caso di recesso datoriale dal rapporto di lavoro.
31. La fattispecie normativa delinea un’eccezione alla regola. Essa stabilisce un beneficio sul piano contributivo; come tale, non è estensibile al di fuori dell’ipotesi espressamente contemplata.
32. Per questa Corte «il completamento dell’attività e la chiusura del cantiere» di cui all’art. 2, comma 34, lett. b) della legge nr. 92 del 2012 si riferisce, in via esclusiva, all’ipotesi dell’esaurimento del cantiere per l’avvenuta ultimazione del ciclo dei lavori, in senso tecnico (la cd. fine lavori).
Sono, invece, estranee al perimetro di applicazione della disposizione differenti ipotesi di chiusura del cantiere ancorché derivanti da interruzioni dei lavori, per così dire necessitate, che pure possono costituire causa legittima di risoluzione di rapporti di lavoro.
33. L’art. 2, comma 34, lett. b), della legge nr. 92 del 2012 partecipa delle norme di carattere premiale che, sotto forma di abbattimento del contributo, intende favorire quegli imprenditori che, nel settore edile, portano a compimento tutte le fasi dei lavori e pervengono al completamento degli stessi.
34. Così individuata la portata della disposizione, l’esegesi restrittiva qui proposta è coerente con l’ insegnamento della Corte che, in presenza di situazioni eccettuative rispetto ad un ordinario regime contributivo, ritiene la relativa normativa di stretta interpretazione (Cass. nr. 12092 del 2018; Cass. nr. 17447 del 2014; Cass. nr. 18710 del 2013).
35. Sia pure occupandosi di differenti fattispecie esonerative e/o agevolative rispetto al contenuto di normali obbligazioni contributive, la Corte ha sempre escluso la possibilità di estendere i benefici al di fuori dei casi normativamente disciplinati (per tutte, v. Cass. nr. 1767 del 2021) e ciò sul presupposto, appunto, della natura derogatoria che connota tali discipline.
36. Per quanto innanzi, la vicenda in esame si pone al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 2, comma 34, lett. b), legge nr. 92 del 2012, riferito, quindi, unicamente alla chiusura del cantiere per ultimazione dei lavori, in senso tecnico, come già esposto al punto 32. della presente motivazione.
37. La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi; va dunque cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Genova che, in diversa composizione, farà applicazione delle indicazioni date.
Il Giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.