PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 30 luglio 2024

Monitoraggio e modalità di rendicontazione delle attività svolte, in attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante: «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile»

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell’impiego dei fondi assegnati con decreto di riparto di cui all’articolo 1, comma 474, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi.

Art. 2

Monitoraggio

1. Le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome, ovvero, ove previste, le agenzie regionali di protezione civile, beneficiarie dei fondi assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2022, per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, provvedono all’invio al Dipartimento della protezione civile di una relazione semestrale recante lo stato di realizzazione fisica, procedurale e finanziaria delle attività disposte in attuazione dei Piani di impiego approvati ed in conformità alle eventuali indicazioni assunte in sede di Comitato tecnico, di cui all’art. 1, comma 1 e 2, del decreto-legge n. 120 del 2021.

Art. 3

Rimodulazione del Piano

1. Le rimodulazioni del suindicato Piano sono inviate con richiesta motivata dall’Amministrazione proponente al Dipartimento della protezione civile che – verificatane la coerenza con le finalità di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 2021, convertito in legge, con modificazioni – dall’articolo 1, comma 1, legge 8 novembre 2021, n. 155 – ne dispone la relativa approvazione.

Art. 4

Rendicontazione

1. Al completamento delle attività previste nei Piani di impiego, i soggetti, di cui all’articolo 1 del presente decreto, provvedono all’invio al Dipartimento della protezione civile di una relazione finale descrittiva delle attività svolte, unitamente al rendiconto delle spese effettivamente sostenute, mediante compilazione della modulistica, resa disponibile in formato editabile sul sito Internet del Dipartimento della protezione civile e ad una nota recante, in via riepilogativa, l’elenco dei soggetti responsabili della spesa, l’importo totale rendicontato per annualità, e la dichiarazione attestante la congruità delle stesse attività con i Piani d’impiego approvati e dell’assenza di doppio finanziamento sui singoli interventi.

2. Le medesime Amministrazioni di cui all’articolo 1 del presente decreto, provvedono, inoltre, a:

a) individuare un referente unico, responsabile del processo di rendicontazione nel suo complesso, dandone formale comunicazione al Dipartimento della protezione civile;

b) trattenere agli atti gli originali della documentazione giustificativa (contratti, convenzioni, fatture, scontrini, ricevute, titoli di pagamento e quietanze, ecc…), riferibili a ciascun ordinativo di spesa, ricompresa nel fascicolo istruttorio;

c) consolidare e conservare l’intera documentazione anche in formato pdf (incluse le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti solo in versione elettronica), al fine di renderne possibile la relativa esibizione in qualsiasi momento su richiesta degli organi di controllo nazionali e/o comunitari.

3. All’esito delle verifiche di completezza della documentazione trasmessa ed accertata – mediante verifiche a campione – la conformità delle procedure disposte con le previsioni contenute nel relativo Piano d’impiego, il Dipartimento della protezione civile provvederà all’erogazione del saldo residuo del 10% di cui all’articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2022.

4. Su istanza motivata delle Amministrazioni interessate, l’erogazione del saldo può essere disposta anche in presenza di fatture non quietanzate, a condizione che, entro novanta giorni dall’erogazione delle relative risorse, siano inviati al medesimo Dipartimento della protezione civile gli elementi identificativi degli ordinativi disposti e delle relative quietanze di pagamento. La mancata comunicazione di tali dati comporta, per l’ente, il recupero delle somme erogate a saldo dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 5

Economie

1. Le eventuali economie rilevate al termine delle attività previste dai Piani di impiego, dovranno essere restituite mediante versamento al conto di tesoreria infruttifero n. 22330 aperto c/o la tesoreria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva riassegnazione ai capitoli di pertinenza del Dipartimento della protezione civile.

Art. 6

Adempimenti

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.