CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23578 depositata il 3 settembre 2024
Lavoro – Fondo di Garanzia INPS – Pagamento dell’ultima mensilità – Correlazione tra retribuzioni non pagate ed insolvenza – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Condizione di procedibilità – Accoglimento
Fatti di causa
1. – La signora P.S. ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza n. 1167 del 2022 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 18 maggio 2022, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e ha così rigettato la domanda di condanna dell’INPS, Fondo di Garanzia, al pagamento dell’ultima mensilità (settembre 2006), in sostituzione della società datrice di lavoro, E. s.r.l., in stato d’insolvenza.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che la mensilità richiesta esula dal periodo coperto dal Fondo di garanzia, in quanto il ricorso giudiziario è stato proposto il 26 settembre 2007, a distanza di più di un anno dalla maturazione dell’ultima mensilità.
La previsione di un periodo di dodici mesi, che decorre «a ritroso dalla data di inizio della procedura concorsuale», si prefigge d’indurre l’interessato ad agire sollecitamente, «così agevolando la verifica del diritto alla tutela da parte del Fondo di garanzia obbligato», e stabilisce una correlazione tra retribuzioni non pagate ed insolvenza.
È ininfluente il tentativo di conciliazione espletato il 2 novembre 2007 e non può essere equiparato a un ricorso introduttivo del giudizio.
Vengono in rilievo soltanto atti che siano idonei a dare avvio al processo.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione, benché ratione temporis «indispensabile ai fini dell’instaurazione del giudizio», non può essere assimilato al ricorso introduttivo o alla proposizione della domanda giudiziale.
2. – L’INPS resiste con controricorso.
3. – Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ.
4. – Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
5. – Entrambe le parti hanno depositato memoria, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
6. – All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).
Ragioni della decisione
1. – Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la signora P.S. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, degli artt. 410, 410-bis e 412-bis cod. proc. civ. e degli artt. 2964 e seguenti cod. civ.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel reputare irrilevante l’esperimento del preventivo tentativo di conciliazione dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro, «fase procedimentale indispensabile all’instaurazione del giudizio di merito», provvista di efficacia interruttiva della prescrizione e sospensiva della decadenza.
2.– Il ricorso è fondato.
3.– Questa Corte ha consolidato il principio di diritto che, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, sono indennizzabili dall’INPS, quale gestore dell’apposito Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, gli ultimi tre mesi di retribuzione, purché rientranti nell’arco temporale di dodici mesi.
Tale periodo dev’essere computato a ritroso dalla proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, cui abbia fatto seguito la domanda giudiziale del lavoratore (Cass., sez. lav., 15 novembre 2022, n. 33550).
Difatti, sebbene tale termine annuale abbia funzione sollecitatoria, valendo ad istituire un collegamento causale fra insolvenza e mancato pagamento delle retribuzioni, alla luce degli artt. 410 e 412-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabili, l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione rappresenta una necessaria condizione di procedibilità della successiva tutela giudiziaria, in deroga al diritto di azione di cui all’art. 24 Cost., e la sua durata non può dunque ridondare a danno del lavoratore.
4. – La pronuncia citata ha puntualizzato i principi espressi da Cass., sez. lav., 29 luglio 2020, n. 16249, concernente la diversa questione «del computo del periodo dei dodici mesi di cui si è detto in relazione ad una fattispecie in cui il tentativo di conciliazione era stato bensì proposto nei confronti del datore di lavoro, ma non aveva avuto alcun seguito a cagione dell’intervenuto suo fallimento e dell’estinzione del relativo giudizio, neanche riassunto nei termini di legge» (sentenza n. 33550 del 2022, cit., in motivazione).
A diverse conclusioni si deve giungere allorché «l’iniziativa giudiziale della lavoratrice non solo ha avuto luogo, ma ha condotto alla consacrazione di un titolo ed alla consequenziale procedura esecutiva, che è rimasta infruttuosa; e proprio per ciò, essa deve essere apprezzata nel suo completo dispiegarsi, attribuendo rilevanza innanzi tutto al primo degli atti necessari al conseguimento del titolo esecutivo, ossia al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.» (sentenza n. 33550 del 2022, cit., in motivazione).
Alla stregua della disciplina all’epoca vigente, l’esperimento di tale condizione di procedibilità costituiva una deroga rispetto alla latitudine del diritto di agire in giudizio ai sensi dell’art. 24 Cost. e si configurava come «una attività obbligata per il lavoratore che mirasse a precostituirsi un titolo esecutivo spendibile nei confronti del Fondo di garanzia».
5. – Tali principi, richiamati dalla ricorrente anche nella memoria illustrativa, si attagliano alla vicenda controversa, in cui il tentativo obbligatorio di conciliazione rappresenta pacificamente condizione di procedibilità, e devono essere confermati, in difetto di argomenti che valgano a incrinarne la forza persuasiva.
6. – Il ricorso, pertanto, è accolto.
7. – Ne discendono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, si uniformerà al principio di diritto ribadito nella presente ordinanza e provvederà a pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.