CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22692 depositata il 12 agosto 2024

Lavoro – Esposizione ultradecennale a fibre di amianto – Rivalutazione contributiva – Riliquidazione della pensione – Singoli ratei di maggiorazione – Consapevolezza dell’esposizione all’amianto – Rigetto

Rilevato che

Con sentenza del giorno 6.6.2019 n. 231, la Corte d’appello di Messina accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. che aveva dichiarato il diritto di D.G.S. alla rivalutazione contributiva, ex art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, per esposizione ultradecennale a fibre di amianto, secondo il coefficiente di 1,5, condannando l’Istituto ad applicare la relativa maggiorazione, dal 4.7.1984 al 2.10.03 e a rimborsare le spese di giudizio.

La Corte d’appello, da parte sua, ha accolto il gravame dell’Inps, in punto di prescrizione del diritto del D.G. alla riliquidazione della pensione, in ragione della rivalutazione contributiva dovuta al riconoscimento dei benefici dovuti all’accertata esposizione qualificata all’amianto, che costituisce un autonomo diritto rispetto al diritto alla pensione e la cui prescrizione ha carattere definitivo, perché incide non solo sui singoli ratei di maggiorazione (viene richiamata Cass. n. 2351/15).

Avverso la sentenza della Corte d’appello, D.G.S. ricorre per cassazione, sulla base di nove motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ricostruito i presupposti fattuali che erano stati posti dall’Inps alla base dell’eccezione di prescrizione (avendo individuato l’Istituto, il dies a quo della prescrizione, dalla data di assunzione del lavoratore o dalla data di entrata in vigore della legge n. 257/92), nel senso di individuare il dies a quo della prescrizione del diritto alla riliquidazione della pensione, dalla data di presentazione della prima domanda all’Inail e, quindi, in modo totalmente difforme rispetto a quanto oggetto dei motivi d’appello, cui l’Istituto era vincolato, ai sensi dell’art. 437 c.p.c.; inoltre, la Corte d’appello non si era neppure pronunciata sull’appello incidentale del D.G., che proponeva la decorrenza del termine di prescrizione, dalla domanda amministrativa proposta all’Inps.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., sia con riferimento all’inizio della decorrenza della prescrizione dalla domanda amministrativa presentata all’Inps ovvero da quando il diritto poteva essere fatto valere, ex art. 2935 c.c. e sia con riferimento al proprio appello incidentale condizionato e alle difese in appello avverso il gravame del medesimo Inps. Illogicità e contraddittorietà della motivazione per omesso esame dei fatti decisivi, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte d’appello non si era pronunciata sull’effettiva decorrenza del termine di prescrizione del diritto all’accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione all’amianto.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 2935 c.c., in combinato disposto con l’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva modificato l’eccezione di prescrizione formulata dall’Inps, con motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 414 e 416 c.p.c., degli  artt. 2935 e 2946 c.c., dell’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 e dell’art. 132 primo comma n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con richiesta di rinvio alle sezioni unite della Corte di Cassazione, perché la Corte d’appello, andando ultra petita, rispetto alla eccezione di prescrizione del diritto al ricalcolo della pensione proposta dall’Inps aveva mutato, al fine di accoglierla, il contenuto della medesima eccezione, e così individuando un dies a quo del tutto diverso rispetto a quello rilevato dall’Istituto appellante, correlandolo al momento in cu era stata presentata la prima istanza all’Inail, il 24.8.2001.

Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 414-416 c.p.c., con riferimento all’art. 2946 c.c. e in combinato disposto con l’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 e con l’art. 101 comma 2 c.p.c. e con gli art. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva basato la decisione su fatti mai posti a fondamento dell’eccezione di prescrizione da parte dell’Inps.

Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 414-416 c.p.c., con riferimento all’art. 2946 c.c. e in combinato disposto con l’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 e con l’art. 101 comma 2 c.p.c. e con gli art. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché l’assunto a sostegno della decisione della Corte d’appello e cioè, che il dies a quo della prescrizione dovesse essere individuato nella data di presentazione della prima domanda all’Inail da parte del ricorrente (24.8.01) e non in quella individuata con l’eccezione proposta dall’Inps, si traduceva in una violazione di legge, alla stregua delle norme di cui alla rubrica, perché non aveva sottoposto al contraddittorio delle parti, il criterio per l’esatta individuazione della decorrenza della predetta prescrizione del diritto al ricalcolo della pensione.

Con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 comma 2 c.c., con riferimento all’art. 2946 c.c. e in combinato disposto con l’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva rilevato che l’onere della prova dei fatti da cui discendeva che il dies a quo della prescrizione decorresse dalla data di assunzione del D.G. era a carico dell’Inps, e l’Istituto, d’altra parte, non aveva dimostrato che il D.G. fosse consapevole dell’esposizione all’amianto, fin dalla data di assunzione nella raffineria.

Con l’ottavo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2946 c.c., in combinato disposto con l’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 e di tutte le altre norme di cui ai capi da I a VII del ricorso in cassazione, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva rigettato per prescrizione il diritto alla riliquidazione della pensione, benché l’odierno ricorrente avesse formulato appello incidentale condizionato, con il quale si chiedeva l’ammissione di mezzi istruttori e in particolare, la prova testimoniale, per dimostrare l’esposizione all’amianto.

Con il nono motivo, il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in combinato disposto con l’art. 2946 c.c., nella parte in cui, derogando al regime ordinario previsto dall’art. 47 bis del DPR n. 639/70, prevede che in caso di mancata istanza dell’interessato, per l’ottenimento del beneficio previsto dalla norma, oltre il termine prescrizionale, si determina l’estinzione di tutto il diritto e non solo dei singoli ratei prescritti, per violazione degli artt.3 (sub specie dei canoni di eguaglianza e ragionevolezza),  32 e dell’art. 38 Cost.

I primi otto motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati.

Infatti, in disparte i profili d’inammissibilità delle censure, che non riportano il pertinente brano dell’atto di appello dell’Inps e, quindi, non consentono di apprezzare l’effettivo tenore della formulazione del motivo di gravame proposto dall’Istituto in riferimento alla dedotta eccezione di prescrizione del diritto al ricalcolo della pensione in ragione del periodo di esposizione qualificata all’amianto, va detto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,” L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (Cass. n. 30303/21).

Pertanto, la Corte territoriale aveva facoltà di individuare la data di avvio del decorso del termine di prescrizione anche a prescindere dalle indicazioni offerte dalle parti, che non avevano dunque nessuna valenza vincolante e d’altra parte, è pacifico che la Corte del merito abbia fatto riferimento a documentazione ritualmente acquisita agli atti del giudizio, in assenza di specifica contestazione delle parti stesse.

Con un ulteriore profilo di doglianza, il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui il Collegio ha reputato che D.G.S. avesse la consapevolezza della pregressa esposizione all’amianto, sin dal momento in cui aveva chiesto all’Inail di dare formalmente atto dell’esposizione stessa.

Il motivo non ha fondamento; infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall’istanza amministrativa inoltrata all’INAIL per il riconoscimento dell’esposizione), cfr. Cass. nn. 2856/17, 14599/2022, cfr. da ultimo, Cass. n. 7446/24, 4898/24).

Nella specie, vi è stato un accertamento espresso dalla Corte del merito, circa la data di insorgenza della consapevolezza dell’esposizione all’amianto (desunto dal tenore letterale della domanda all’Inail del 24.8.01, cfr. p. 10 della sentenza impugnata), che come tale costituisce un riscontro in fatto, suscettibile di contestazione in sede di legittimità nei soli ristretti limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n.1098/2019), ma, nella specie, parte ricorrente non ha allegato alcun fatto il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte di merito, limitandosi a dedurre, in maniera apodittica, che tale consapevolezza non era ancora maturata, allorquando aveva chiesto all’Inail l’emissione del certificato attestante l’esposizione stessa.

Il nono motivo è già stato valutato e risolto da questa Corte, in una pronuncia in termini, che vedeva come difensore lo stesso avvocato e secondo cui: “(…) In proposito, questa Corte (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2351 del 09/02/2015, Rv. 634542 – 01; Cass. 10980/15; ed altre numerose successive) ha già ripetutamente evidenziato l’autonomia del beneficio contributivo in questione ed ha affermato che la prescrizione estingue per intero il beneficio e non i soli ratei della prestazione pensionistica da maggiorare: in materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall’avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima.

Ne consegue che la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo ed incide non solo sui singoli ratei di maggiorazione.

La soluzione è stata ritenuta costituzionalmente conforme, proprio in quanto avente ad oggetto un beneficio autonomo ed aggiuntivo rispetto alla pensione.

All’indicata soluzione il Collegio ritiene di dover dare continuità” (Cass. n. 32454/21, 37979/22).

Il ricorso va conclusivamente rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente del doppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.