CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23399 depositata il 30 agosto 2024
Lavoro – Creditore ammesso al passivo del fallimento – Crediti da lavoro e TFR – Ricorso tardivo – Rigetto
Rilevato che
1. La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri che aveva rigettato la domanda di V.A. il quale, assumendo di essere creditore ammesso al passivo del fallimento per la somma di € 8.521,32 per crediti da lavoro e TFR, aveva chiesto la condanna dell’INPS quale gestore del Fondo di garanzia al pagamento di detto importo.
1.1. La Corte di merito ha ricordato che anche nell’ipotesi in cui il credito sia stato accertato con decreto di ammissione allo stato passivo è comunque necessario instaurare il procedimento amministrativo presentando la relativa domanda e che la successiva domanda giudiziale va proposta entro il termine di decadenza di un anno che decorre dall’esaurimento della fase amministrativa e complessivamente una volta decorso il termine di 300 giorni dalla domanda amministrativa.
1.2. Ha quindi verificato che a fronte di una domanda del 29.4.2010 il ricorso proposto dopo quasi sei anni era senz’altro tardivo e, essendo la parte decaduta, non vi era questione di interruzione della prescrizione da esaminare.
2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso V.A. affidato a due motivi.
L’INPS resiste con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Ritenuto che
3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 primo comma n. 3 e 5 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 101 e 183 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
3.1. Ad avviso del ricorrente la sentenza avrebbe ritenuto la decadenza senza considerare che in presenza, come nella specie, di una dichiarazione di insolvenza e di uno stato passivo che ha accertato l’esistenza dei presupposti per l’intervento del Fondo l’obbligo di darvi esecuzione era divenuto incontrovertibile.
4. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c. e l’omessa motivazione e/o travisamenti di un elemento decisivo in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c. per avere la Corte disatteso le risultanze processuali atte a far ritenere infondata l’avversa eccezione di intervenuta decadenza.
4.1. In particolare, evidenzia che a seguito di attivazione della procedura fallimentare il credito era stato ammesso al passivo e quindi era stata presentata domanda all’INPS che si riteneva territorialmente competente e che veniva poi trasmessa alla sede di Genova che lo era.
A fronte dell’inerzia dell’Istituto l’assicurato sollecitava l’adempimento e in data 21.7.2011 notificava all’Istituto un atto di precetto al quale seguiva l’azione giudiziaria in sede esecutiva e l’opposizione all’esecuzione dell’INPS.
Il giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura ritenendo erroneamente che non fosse stato prodotto il verbale che invece era stato depositato insieme alle memorie autorizzate. Pertanto, concedeva un termine di 90 gg per instaurare il giudizio di merito che invece non fu mai iniziato.
4.2. Alla luce di tali premesse il ricorrente ritiene che la pretesa creditoria fosse soggetta solo all’ordinaria prescrizione decennale e che erroneamente si era ritenuto che la prova offerta fosse inidonea a precludere la decadenza.
5. Il ricorso, in disparte i profili di inammissibilità denunciati dalla parte controricorrente, è comunque infondato.
5.1. In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall’art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all’art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall’art. 46, commi 5 e 6, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno).
Tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (cfr. Cass. 27/06/2017 n. 15969).
5.2. Né la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l’istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata (cfr. Cass. 23/08/2018 n. 21039).
5.3. L’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall’art. 4 comma 1 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384 convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438, ratione temporis applicabile, ed anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, dispone che
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 459 c.p.c. e segg.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini.
È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l’esperimento dell’azione giudiziaria”.
5.4. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall’azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla legge n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3;”
5.5. La decadenza si verifica quando sia decorso il termine di un anno e trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6 – dalla presentazione delle domande amministrative all’Inps.
6. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata che dunque deve essere confermata. Le spese devono essere dichiarate non ripetibili ricorrendone i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c..
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.