MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 123 del 19 luglio 2024
Istituzione dell’Osservatorio sulle povertà, di cui all’art. 11 comma 5 del D.L. 48/2023 convertito nella legge 85 del 2023
Articolo 1
(Costituzione dell’Osservatorio sulle povertà)
Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell’Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, è istituito l’Osservatorio sulle povertà, di cui all’art. 11 comma 5 del Decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 convertito nella legge 85 del 2023.
Articolo 2
(Composizione dell’Osservatorio sulle povertà)
L’Osservatorio sulle povertà è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente.
L’Osservatorio è composto come di seguito indicato.
a) Rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
– cinque componenti del Dipartimento delle politiche sociali, del terzo settore e migratorie, individuati garantendo la presenza di almeno un componente delle seguenti Direzioni e uffici: Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale; Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese; Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione; Autorità di Gestione del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027;
– un esperto del Ministro del lavoro e politiche sociali;
– un rappresentante della Direzione Generale Politiche Attive del Lavoro;
– un rappresentante della Direzione Generale dell’Innovazione tecnologica delle risorse strumentali e della comunicazione;
b) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni, enti o organismi:
– Ministro delegato per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;
– Ministro delegato per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
– Ministero dell’istruzione e del merito;
– Ministero della salute;
– Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
– Ministero della giustizia;
– Ministero dell’economia e delle finanze;
– Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche – INAPP;
– Consiglio Nazionale del Terzo Settore;
– UPI – Unione Province Italiane;
– INPS – Istituto Nazionale di Previdenza sociale;
– ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica;
– Centro studi Banca d’Italia;
– Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
– UNICEF;
c) cinque rappresentanti per ciascuno dei seguenti enti:
– Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
– ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani;
d) i componenti del Comitato scientifico costituito ai sensi dell’articolo 10 comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 per la valutazione dell’Assegno di Inclusione;
e) un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni di rappresentanza del mondo del lavoro e delle imprese:
– CGIL Nazionale;
– CISL Nazionale;
– UIL Nazionale;
– CONFINDUSTRIA Nazionale;
– ABI – Associazione Bancaria Italiana;
– Alleanza delle Cooperative Italiane;
– ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A.;
– Consigliera nazionale di parità;
f) un rappresentante per ciascuno degli enti o associazioni di enti del terzo settore di seguito indicati:
– Forum Nazionale del Terzo Settore;
– Alleanza Contro la Povertà in Italia;
– Collegamento Italiano Lotta alla Povertà CILAP;
– Fio.PSD – Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora;
– Osservatorio Nazionale della Solidarietà nelle Stazioni Italiane – ONDS
– Organizzazioni a livello nazionale che rappresentano le comunità Rom e Sinti individuate dall’UNAR;
– Caritas Italiana;
– Comunità di Sant’Egidio;
– Salesiani per il sociale;
– Croce Rossa Italiana;
– Fondazione Banco Alimentare Onlus;
– SAVE the Children Italia;
g) gli Esperti di seguito indicati:
– un rappresentante del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi – CNOP;
– un rappresentante del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali;
– un rappresentante di ANEP – Associazione Nazionale Educatori Professionali;
– un rappresentante della Società Italiana di Pedagogia – SIPED.
Articolo 3
(Modalità di funzionamento)
1. L’Osservatorio ha durata triennale al fine di garantire una stabile ed efficace osservazione delle povertà esistenti e delle nuove forme di povertà che medio tempore dovessero emergere, nonché degli interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale deputati a contrastarle. I componenti assumono iniziative volte alla condivisione di ricerche scientifiche nonché di analisi di strumenti e azioni di contrasto alla povertà e possono compiere ogni utile iniziativa a vantaggio delle finalità dell’organismo.
2. L’Osservatorio si riunisce due volte l’anno, salvo diverse esigenze che dovessero far rilevare la necessità di ulteriori incontri a richiesta del Presidente o di un terzo dei componenti.
3. Il Presidente può essere sostituito da un suo delegato e ciascun componente può essere sostituito, in caso di impedimento, da un componente supplente appositamente designato dall’Amministrazione o Ente rappresentato.
4. Con regolamento, da adottarsi in occasione della prima seduta dell’Osservatorio a maggioranza dei partecipanti, saranno definite le modalità di funzionamento dell’Osservatorio medesimo. In particolare, saranno regolate le modalità di convocazione dell’Osservatorio e dei gruppi di lavoro, le modalità di individuazione dell’ordine del giorno delle riunioni in plenaria e di eventuali gruppi di lavoro, la tempistica di inoltro e ricezione della documentazione. Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di adozione.
Articolo 4
(Disposizioni finali)
Per la partecipazione all’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.