Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 1, dell’ Umbria sentenza n. 184 depositata il 9 maggio 2024
Esterovestizione e sede effettiva della società
In tema di IRES, ai fini della determinazione della residenza fiscale, assume particolare rilevanza la sede “effettiva” o “economica” della società, ossia il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione ed in cui vengono adottate le decisioni essenziali dell’ente. In base a tale principio, già espresso dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 28/06/2007, C-73/06) e nazionale (cfr. ex multis Cass. 26538/2022; 6476/2021), la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria ha rigettato l’appello della società contribuente che aveva sede legale in Lussemburgo. Secondo i giudici umbri, nel caso in esame, la società contribuente, nonostante formalmente risultasse residente all’estero, veniva, di fatto, gestita dal suo amministratore e socio unico dall’Italia, dove quest’ultimo risiedeva e intratteneva tutti i suoi rapporti personali ed economici. Tali circostanze fondavano la prova dell’esterovestizione della società.