CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23988 depositata il 6 settembre 2024
Lavoro – Riliquidazione trattamento pensionistico compresi supplementi – “Quota A” – “Quota B” – Ratei annuali maturati – Accoglimento
Ritenuto che
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n. 964/21, la Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente la domanda di L.M., svolta contro l’Inps quale successore di E., e avente ad oggetto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, compresi i supplementi, sia per quanto concerneva la “quota A”, sia per quanto concerneva la “quota B”.
Riteneva la Corte che l’eccezione di decadenza ex art. 47 d.P.R. n.639/70 poteva incidere non sull’intero trattamento pensionistico, ma sui soli ratei annuali maturati anteriormente al termine triennale di decadenza, e che esso non era comunque applicabile rispetto a pensioni liquidate anteriormente all’entrata in vigore della legge introduttiva della decadenza.
Nel merito, respingeva la domanda relativamente alla “quota A”, e la accoglieva riguardo alla “quota B”, poiché rispetto ad essa non era più applicabile il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile, stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, stante il nuovo regime introdotto dal d.lgs. n.182/97.
Avverso la sentenza, Inps ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
L.M. resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 47 d.P.R. n.639/70, come novellato dall’art. 38 d.l. n.98/11, per avere la Corte negato l’applicabilità della decadenza alle pensioni liquidate prima dell’entrata in vigore del d.l. n.98/11 ove la domanda sia proposta, come nel caso di specie, oltre tre anni dopo la data di entrata in vigore della predetta normativa.
Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps denuncia violazione dell’art.12 d.P.R. n. 1420/71 e dell’art.4 d. lgs. n.182/97.
La Corte di merito avrebbe errato nel prospettare l’abrogazione tacita della disciplina del massimale pensionabile, a dispetto della compatibilità tra tale disciplina e quella posteriore, riguardante la “quota B” della pensione.
Ha carattere assorbente l’esame del secondo motivo, poiché la decadenza ex art. 47 d.P.R. n.639/70 non può comunque operare per le differenze relative a tutti i ratei dell’intero periodo in cui è dovuto il trattamento pensionistico, ma per le sole differenze relative ai ratei antecedenti di oltre tre anni la data della domanda giudiziale (Cass.30782/22, Cass.24772/22).
Il secondo motivo è fondato.
In via preliminare è da respingere l’eccezione di inammissibilità o, in alternativa, improcedibilità del ricorso svolta in controricorso, sul presupposto che sarebbe passata in giudicato l’affermazione della sentenza secondo cui non si applicherebbero i limiti massimi alla retribuzione pensionabile di cui all’art.12, co.2 d. lgs. n.503/92.
In realtà, il motivo di ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d’appello in ordine all’abrogazione del “massimale pensionabile” per la “quota B”.
Ne consegue che la perdurante vigenza, anche per tale quota, del limite previsto dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71 rappresenta un tema ancora controverso e che nessun “giudicato interno” può precluderne l’esame.
Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (fra le molte, di recente, Cass., sez. lav., 3 ottobre 2022, n. 28565).
Ciò posto, la questione giuridica dedotta con il motivo riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’E.), e in particolare la determinazione della “quota B”, corrispondendo la “quota A” «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, d. lgs. n.503/92), e la “quota B” «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/92).
Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71.
Sulla questione è recentemente intervenuta questa Corte (v. Cass.36056/22, seguita da altre, tra cui Cass.38018/22, Cass.870/23, Cass.1775/23), affermando che nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall’art.1, co.10, d.lgs. n.182/97.
Tale limite – si è spiegato – non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’Inps.
Quanto affermato in tali pronunce viene qui condiviso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si uniformerà ai menzionati principi espressi da questa Corte e provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio, mentre resta assorbito il primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.