CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23484 depositata il 2 settembre 2024

Lavoro – Dimissioni per giusta causa – Cessazione della corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti – Prestazione lavorativa sospesa – Fallimento – Intervento del Fondo di Garanzia – Ricorso depositato tardivamente – Rigetto

Rilevato che

Con sentenza del 11.3.21 n. 30, la Corte d’appello di Cagliari accoglieva la domanda dell’Inps e riformava la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva accolto la domanda di B.D., già dipendente della società Vol.2 (in particolare, quest’ultima società dall’1.5.2010 aveva cessato di corrispondere le retribuzioni ai dipendenti, mentre dal 23.7 2010 la ricorrente ha dichiarato che la prestazione lavorativa era stata sospesa; inoltre, il 29.9.2010 la stessa lavoratrice aveva presentato le dimissioni per giusta causa, ed infine la società era stata dichiarata fallita il 23.12.2010), volta a ottenere l’intervento del Fondo di Garanzia, condannando l’Inps a liquidare in suo favore i crediti da lei vantati, ammessi al passivo della società, incluse le ultime tre mensilità di retribuzione, ex art. 2 del d.lgs. n. 80/92 (maggio, giugno e luglio 2010, quest’ultimo mese riconosciuto dall’Inps oltre al TFR), con interessi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro alla data del fallimento.

Il tribunale rigettava l’eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria, che aveva sollevato l’Istituto previdenziale ed accoglieva nel merito la domanda della lavoratrice.

La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, accoglieva invece l’eccezione, sollevata dall’Istituto, di decadenza della ricorrente, ex art. 47 del D.P.R. n. 639/70, dall’azione giudiziaria per decorso del termine annuale (in riferimento al mancato percepimento delle ultime tre retribuzioni mensili, prima del fallimento della società ex datrice di lavoro) dalla scadenza del termine per pronunciarsi sul ricorso amministrativo che era stato presentato.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, B.D. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso.

Il Collegio riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni, dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 47 del DPR n. 639/70, per erronea individuazione del dies a quo del termine decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziale: infatti, in conseguenza del rigetto del ricorso amministrativo, oltre il termine fissato di 90 gg., riferito alla domanda di ammissione al Fondo di Garanzia, si sarebbe dovuto applicare il termine decadenziale “residuale” di 300 gg. (di cui alla terza ipotesi dell’art. 47 cit.) dalla presentazione della domanda amministrativa (intesa quale dies a quo) per la proposizione dell’azione giudiziale, e non il termine di 90 gg. dalla presentazione del predetto ricorso amministrativo (che la Corte territoriale aveva individuato quale dies a quo per calcolare il termine decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziale).

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 80/92, per non aver riconosciuto la Corte d’appello il diritto di essa lavoratrice a vedersi erogate le mensilità di maggio e giugno 2010, così come riconosciuto dal giudice delegato in sede di ammissione al passivo.

Il primo motivo è infondato, con assorbimento del secondo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall’art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall’art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).

Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall’anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47” (Cass. sez. un. 12718/09 e successive).

Nella specie, pertanto, si versava nella ipotesi sub 2, contemplata dall’art. 47 comma secondo del DPR n. 639/70 (…dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione…), cioè, quando l’interessato propone ricorso amministrativo contro la decisione sfavorevole dell’Istituto sulla domanda amministrativa avanzata dal lavoratore, ma l’Istituto non si pronuncia su detto ricorso ovvero si pronuncia in ritardo, cioè, oltre il termine dei previsti 90 gg., ipotesi diversa da quella sub 3 (…ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione…), ipotesi che secondo la pronuncia delle sezioni unite sopra indicata, ricorre nel caso di presentazione tardiva di un ricorso impugnatorio, nel caso in cui l’Inps non si pronunci sull’istanza dell’interessato e nel caso in cui il provvedimento sia mancante delle indicazioni circa i gravami proponibili e l’iniziativa processuale esperibile.

In particolare, la Corte d’appello, per quanto riguarda B.D., ha accertato che la domanda amministrativa era stata presentata il 15.3.2012, mentre il successivo ricorso amministrativo, dopo il termine dilatorio di 120 gg., era stato proposto il 16.8.12; pertanto, il silenzio rigetto sul predetto ricorso amministrativo si era formato dopo 90 gg. e cioè, il 14.11.12 (non rilevando la tardiva decisione nel merito del ricorso, ex art. 47 comma 2, seconda ipotesi cit.); quindi, il termine decadenziale per la proposizione dell’azione giudiziale era scaduto un anno dopo e cioè il 14.11.13, mentre il ricorso giudiziale era stato depositato il 7.1.14, quindi tardivamente (Cfr. Cass. n. 29604/22, in termini, relativamente ad altro lavoratore della stessa società).

Pertanto, la ricorrente è effettivamente decaduta dal diritto di richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia per vedersi corrispondere le ultime mensilità di retribuzione non erogate dalla società datrice di lavoro e ciò per aver proposto la domanda giudiziale oltre il termine annuale previsto dall’art. 47 del DPR n. 639/70.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 1.000,00 ed € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali e gli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.