Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 25, della Lombardia sentenza n. 1415 depositata il 16 maggio 2024
Al fine di accertare l’abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 212/2000, l’operazione contestata non deve essere valutata esclusivamente con riferimento ad un determinato periodo d’imposta, ma nel suo complesso e nel contesto temporale di più anni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’avviso di accertamento in epigrafe l’Ufficio ritiene che le operazioni poste in essere dalla S. s.r.l. consistenti, nell’anno 2010 nell’acquisto della partecipazione nella società V. G. P. s. r.l., nella concessione di un finanziamento fruttifero di € 150.000,00 alla medesima società, nell’acquisizione da parte di V. G. S. s.r.l. di una partecipazione del 70% nella società ABM V. s.r.l. (poi divenuta S.B.S. V. s.r.l.)e ,nell’anno 2015, nella rinuncia al finanziamento e nella cessione della partecipazione in V. G. S. s.r.l. ad un corrispettivo di € 500,00, con la realizzazione di una minusvalenza di € 151.501,00, siano operazioni “prive di sostanza economica” fin dall’origine, essendo la contribuente al corrente delle pregresse difficoltà finanziarie e, quindi, qualificabili nella prospettiva dell’abuso del diritto previsto dall’art. 10-bis, comma 1, della Legge n. 212/2000, in quanto “l’unica logica economica rinvenibile nella sequenza delle operazioni poste in essere dal contribuente è quella di creare una minusvalenza ad hoc da dedurre ai fini delle imposte sui redditi”.
Con ricorso/reclamo presentato a mezzo pec in data 2 luglio 2021 la società S. srl ha impugnato l’Avviso di accertamento in questione indicato, eccependo la corretta deduzione della minusvalenza ed eccependo che l’Ufficio non avesse assolto l’onere di provare la natura abusiva del comportamento tenuto dalla ricorrente, né avesse, nel caso di specie, indicato l’operazione alternativa che la contribuente avrebbe dovuto effettuare per evitare la contestazione del comportamento abusivo; chiedeva pertanto l’annullamento dell’atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l’Ufficio e puntualmente controdeduceva.
Con sentenza n. 292/2022 del 1° giugno 2022 e depositata l’8 giugno 2022, la prima sezione della CTP di Bergamo ha accolto il ricorso di parte e compensato le spese.
Appella l’Ufficio per i seguenti motivi:
La sentenza impugnata non appare condivisibile perché omette una valutazione complessiva degli elementi offerti dall’Ufficio, appiattendosi sulle posizioni di parte; inoltre opera una ricostruzione fattuale disarticolata ed incompleta che determina un totale travisamento dei fatti di causa ed una conseguente erronea decisione
L’Ufficio Parte appellante chiede:
Riformare integralmente la sentenza de qua confermando la piena legittimità dell’atto impugnato, con vittoria delle spese processuali relative a questo ed al precedente grado di giudizio.
Si costituisce in giudizio la Società appellata contribuente che controdeduce puntualmente e chiede:
dichiarare l’infondatezza dell’appello proposto dall’Ufficio per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre ad I.V.A. e contributo per la Cassa previdenza, da distrarsi a favore dell’Avv. Prof. Dott. Luigi Ferrajoli che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Visionati gli atti pervenuti, udite le Parti in pubblica udienza la Corte procede in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che i Primi Giudici hanno così deciso:
“L’investimento effettuata dalla S. s.r.l. appare un’operazione che è stata posta in essere con la finalità di partecipare ad un progetto di rilevante significato economico e il fatto che successivamente la cessione della partecipazione, avvenuta a seguito del fallimento del progetto industriale intrapreso, abbia determinato la realizzazione di una minusvalenza significativa, non porta a qualificare l’intera operazione come abusiva ed elusiva, finalizzata a realizzare indebiti vantaggi fiscali. Nella fattispecie si rinvengono le ragioni economiche che hanno giustificato le operazioni poste in essere dal contribuente, il quale ha effettuato operazioni finanziarie (acquisto di partecipazione in una società, finanziamento della medesima società e a distanza di 5 anni disinvestimento mediante cessione della intera partecipazione acquisita) che hanno determinato un risultato negativo, che è stato legittimamente ritenuto deducibile anche sotto il profilo fiscale. Il corrispettivo di € 500,00, ottenuto per la cessione effettuata il 4 dicembre 2015 della partecipazione al capitale della società V. G. S. s.r.l., appare del tutto congruo, considerando la situazione patrimoniale ed economica in quel momento della società partecipata SBS V. s.r.l. (posseduta all’80% da V. G. S. s.r.l.) e di conseguenza della controllante V. G. S. s.r.l, le quali evidenziano entrambe un patrimonio netto negativo, provato dai bilanci e dalle perizie allegate. Nel caso di specie si palesano regolari le ragioni economiche che hanno giustificato le operazioni poste in essere dal contribuente e non si è realizzato alcun abuso del diritto avendo il contribuente effettuato operazioni finanziarie (acquisto di partecipazione in una società finanziamento della medesima società e a distanza di 5 anni disinvestimento mediante cessione della intera partecipazione acquisita) che hanno determinato un risultato negativo, che è stato legittimamente ritenuto deducibile anche sotto il profilo fiscale. Il Collegio verifica pertanto che la ricorrente dimostra, allegando numerosa decisiva documentazione probatoria, che le operazioni oggetto di contestazione sono state effettuate nell’ambito della propria normale attività di impresa e che hanno avuto un imprevedibile ed imprevisto esito sfavorevole, determinando una perdita legittimamente deducibile fiscalmente. Dai bilanci a dalle perizie allegate si giunge altresì a confermare la congruità del prezzo di cessione della partecipazione in V. G. S. s.r.l. effettuata nel 2015, considerando la situazione patrimoniale ed economica in quel momento della società partecipata SBS V. S.r.l. (posseduta all’80% da V.G. S. s.r.l.) e di conseguenza della controllante V. G. P. s.r.l, che evidenziano entrambe un patrimonio netto negativo.
Alla luce delle suesposte deduzioni si accoglie il ricorso, stante la presenza di sostanza economica delle operazioni effettuate, le quali non hanno dato luogo alla realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, manifestatosi dopo tempo e per cause imprevedibili”.
Sul punto appare che i Giudici di primo grado hanno correttamente ricostruito le operazioni poste in essere dalla S. s.r.l., concludendo che “nella fattispecie si rinvengono le ragioni economiche che hanno giustificato le operazioni poste in essere dal contribuente, il quale ha effettuato operazioni finanziarie (acquisto di partecipazione in una società, finanziamento della medesima società e a distanza di 5 anni disinvestimento mediante cessione della intera partecipazione acquisita) che hanno determinato un risultato negativo, che è stato legittimamente ritenuto deducibile anche sotto il profilo fiscale”.
Infatti, occorre ribadire – come riconosciuto dai Giudici di primo grado – che la contestazione dell’Ufficio appare infondata e immotivata sia in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 per affermare l’esistenza di una condotta abusiva che giustifichi la non opponibilità all’Amministrazione Finanziaria delle operazioni poste in essere, sia, conseguentemente, in ordine alla contestata indeducibilità della minusvalenza di €151.501,00 realizzata nel 2015 in quanto basata su una ricostruzione delle operazioni di investimento e disinvestimento operate dalla S. s.r.l. nel 2010 e nel 2015 (quindi in un lasso temporale non certo limitato) come operazioni collegate e finalizzate unicamente al conseguimento di un indebito risparmio d’imposta e, pertanto, asseritamente non opponibili all’Amministrazione Finanziaria.
Si nota che le operazioni contestate sono operazioni finanziarie poste in essere dalla S. s.r.l. nell’ambito della propria normale attività di impresa (e del conseguente “rischio” di impresa), che semplicemente hanno avuto un esito non favorevole determinato una “perdita” legittimamente deducibile anche fiscalmente.
In particolare, è necessario evidenziare quanto segue in ordine alla:
– Rilevanza economica dell’operazione di investimento effettuata nel 2010 nella società V. G. S. s.r.l. e nella S.B.S. V. s.r.l.:
La società V. G. S. srl viene costituita in data 06 marzo 2008 con l’obiettivo di aggregarsi ad altre società per essere presente nel settore dei rifiuti e delle energie rinnovabili. Nei primi anni di attività la società si affida a società di ingegneria per predisporre studi di fattibilità tecnico ed economica di sistemi integrati per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di cogenerazione, progetti venduti a società del settore. La società entra in collaborazione con la società ABM V. s.r.l., società a partecipazione pubblica proprietaria di terreni siti nel comune di Cologno al Serio, sui quali si doveva realizzare un polo tecnologico per il trattamento ed il recupero di materie prime/secondarie e di manufatti finiti in calcestruzzo, destinati all’edilizia green. Gli investimenti iniziali sostenuti da ABM V. srl, sia per l’acquisto dei terreni che per le spese di progettazione, determinarono delle perdite. Per tale ragione, in data 5 maggio 2008 l’assemblea straordinaria della ABM V. s.r.l. deliberò il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitate. Nella circostanza entrò nella compagine la società V. G. S. srl. Il capitale fu cosi composto:
– CO.S.IDR.A. S.p.a.. 40%;
– P. S.R.L. 20%;
– V. G. S. S.r.l.. 40%.
Sempre per le perdite maturate negli anni, in data 25 ottobre 2010 l’assemblea straordinaria della società ABM V. s.r.l. deliberò la ricostituzione del capitale sociale ad euro 10.000,00 e la compagine sociale divenne:
– S. F. per Euro 2.000,00 pari al 20%;
– CO.S.IDR.A. S.p.a.. per una quota di Euro 1.000,00, pari al 10%;
– V. G. S. s.r.l.” per una quota di Euro 7.000,00, pari al 70%.
In data 21 settembre 2011 venne deliberata la modifica della denominazione sociale da ABM V. s.r.l. in SBM – V. s.r.l..
L’iniziativa rivestiva in ogni caso un particolare e significativo interesse economico in quanto la società P. s.r.l. era detentrice di alcuni brevetti per la trasformazione di rifiuti in materie prime/manufatti, supportata altresì da studi universitari e da un forte interesse di società del settore. Per questa ragione appare che la società V. G. S. s.r.l., che credeva in questo progetto, coinvolse le società S. s.r.l. e Tre-V s.r.l., e, a seguito di un aumento di capitale da euro 10.000,00 ad euro 17.000,00, deliberato in data 13 ottobre 2010, la compagine societaria era così composta:
– F. U. una partecipazione di Euro 100,00 pari allo 0,59% del capitale sociale;
– M. F. s.a. una partecipazione di Euro 9.900,00 pari al 58,24% del capitale sociale;
– Tre – V s.r.l. una partecipazione di Euro 5.000,00 pari al 29,41% del capitale sociale;
– S. s.r.l. una partecipazione di Euro 2.000,00 pari all’ 11,76% del capitale sociale.
Per affrontare gli investimenti richiesti dalla società SBS V. s.r.l. e per poter proseguire nella realizzazione del progetto in essere, nel mese di ottobre 2010 V. G. S. s.r.l. richiese ai propri soci S. s.r.l. e Tre-v srl finanziamenti fruttiferi di interessi, che vennero effettuati rispettivamente per l’importo di euro 150.000,00 ed euro 350.000,00. Nel mese di novembre 2010, la stessa V. G. S. s.r.l., mediante finanziamento fruttifero d’interessi, finanziò la società SBS V. s.r.l. per l’importo di euro 520.000,00.
Infine, in data 29 giugno 2011 la società V. G. S. s.r.l. acquistò dalla società CO.S.IDR.A. S.p.A. la quota del 10% detenuta dalla stessa società nel capitale sociale della SBS V. s.r.l., arrivando a detenere l’80%del capitale sociale delle stessa.
Sulla base di tali circostanze appare evidente che l’operazione di investimento effettuata dalla S. s.r.l. è un’operazione che è stata posta in essere con la finalità di partecipare ad un progetto ritenuto di rilevante significato economico e non per una mera finalità di vantaggio fiscale. A dimostrazione del fatto che l’operazione originariamente intrapresa era dotata di una effettiva sostanza economica, nel giudizio di primo grado è stata prodotta ampia documentazione che, da un lato, dimostra che la ABM V. s.r.l. (poi SBS V. s.r.l.) era società patrimonialmente strutturata in quanto proprietaria dei terreni e fabbricati destinati al progetto industriale in essere e dall’altro lato, era soggetto in possesso di tutte le autorizzazioni e il know how necessario all’esecuzione dell’investimento programmato (si veda la presentazione del progetto di “Polo tecnologico a Cologno al Serio per il recupero e la V. di derivati da processi di lavorazione edile e industriale”; il certificato di destinazione degli immobili; le autorizzazioni amministrative rilasciate dalla Provincia di Bergamo; l’accordo di concessione licenza sfruttamento di tecnologia P. s.r.l.)
– Congruità del prezzo di cessione della partecipazione in V. G. S. s.r.l. effettuata nel 2015
L’Ufficio afferma che:
la rinuncia al finanziamento per € 150.000,00 e la vendita in breve tempo della partecipazione per il prezzo di € 500,00 configurano nel complesso un’operazione, non solo evidentemente antieconomica per la società S. s.r.l. e priva di qualsiasi potenziale idoneità ad incidere positivamente sulla sua capacità di produrre utili alla società partecipata, ma finalizzata ad ottenere anche un risparmio d’imposta realizzato con la contabilizzazione della plusvalenza”. Sul punto appare che il corrispettivo di € 500,00, ottenuto per la cessione effettuata il 4 dicembre 2015 della partecipazione al capitale della società V. G. S. s.r.l., sia congruo, considerando la situazione patrimoniale ed economica in quel momento della società partecipata SBS V. s.r. l. (posseduta all’80% da V. G. S. s.r.l.) e di conseguenza della controllante V. G. S. s.r.l, che evidenziano entrambe un patrimonio netto negativo, come dimostrato dalla documentazione prodotta in primo grado dalla ricorrente: bilanci al 31.12.2013, 31.12.2014 e 31.12.2015 delle società V. G. S. s.r.l. e SBS V. s.r.l; le perizie di valutazione al 31.12.2015 di V. G. S. s.r.l. e di SBS V. s.r.l..
In punto di diritto si ribadisce che il richiamo da parte dell’Ufficio alla previsione dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 come modificata dal d.lgs. n. 128/2015 per affermare la natura abusiva delle operazioni esaminate appare errato e comunque non conforme alla previsione normativa che impone all’Ufficio l’onere di provare la natura abusiva del comportamento tenuto dal contribuente.
Sul punto occorre considerare che l’art. 10-bis Legge n. 212/2000 individua tre presupposti per l’esistenza dell’abuso del diritto inteso come operazione priva di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizza essenzialmente vantaggi fiscali indebiti:
– l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate;
– la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
– la circostanza che il vantaggio fiscale risulti l’effetto essenziale dell’operazione.
L’Ufficio ritiene altresì che la condotta tenuta dalla contribuente, oltre ad integrare la fattispecie dell’abuso del diritto, configura nel suo complesso un’operazione che è giocoforza carente del nesso di inerenza richiesto dall’art. 109, comma 5, del TUIR essendo priva di qualsiasi potenziale idoneità ad incidere positivamente sulla sua capacità di produrre utili.
Secondo l’Ufficio, appare che le operazioni poste in essere dall’appellata, ovvero la rinuncia al finanziamento e la subitanea cessione della partecipazione ad un prezzo irrisorio, fossero operazioni prive di sostanza economica ab origine e tale supposizione ha consentito all’Ufficio di qualificare la fattispecie nella prospettiva dell’abuso di diritto previsto dal comma 1 dell’art. 10 bis della L. n. 212/2000.
La Corte rileva però che sono plausibili le giustificazioni fornite dalla Società Parte Appellata relative alla situazione di crisi in cui versava le società S.b.s. – V. srl, proprio perché, già prima dell’ingresso nel capitale della società V. gren power srl da parte di Tre-v srl e S. srl, tale situazione di crisi era nota, così come dichiarato anche nella risposta al questionario (“Gli investimenti iniziali sostenuti da ABM V. srl, sia per l’acquisto dei terreni che per le spese di progettazione, determinarono delle forti perdite”).
La Corte nota che la Società appellata adduce anche come giustificazione ai propri comportamenti anche l’insuccesso delle trattative di vendita della società S.B.S. V. SRL; tuttavia tali tentativi risultano posti in essere già a partire dal 2012, come dichiarato nella risposta al questionario:
“Iniziarono delle profonde divergenze in capo alla società controllata da V. G. S. srl (SBS-V. srl) soprattutto per la posizione del detentore dei brevetti industriali che si trovava in pesanti difficoltà economiche e finanziari (…) Sia la controllante V. G. S. srl che la controllata SBS V. srl oltre ad accumulare perdite, iniziarono ad avere problematiche di natura legale. In particolare V. G. S. srl verso le banche e verso Cosidra, mentre SBS V. srl verso il socio Fiocchi Silvia, che pose una pregiudiziale con ipoteca giudiziale di secondo grado sui beni immobili, e verso le banche erogatrici dei mutui, che avviarono la procedura di messa in mora e successivamente l’esecuzione immobiliare”.
La Corte ritiene quindi che nella fattispecie in esame non si ravvisino i presupposti per la qualificazione della intera operazione alla luce dell’art. 10-bis Legge n. 212/2000, considerando che l’operazione va vista nel suo complesso e nel contesto temporale di più anni e non solo con contestualizzazione alla operazioni svolte concentrate nell’anno di imposta 2015.
La Corte ritiene quindi corretto quanto deciso dai Primi Giudici.
In considerazione delle incertezze della vicenda e le sue evoluzioni si ritiene sussistano i sufficienti giustificati motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Respinge l’appello dell’Ufficio e conferma (integralmente) la sentenza impugnata. Spese compensate