La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 19863 depositata il 18 luglio 2024, intervenendo in tema di integrazione salariale, ha riaffermato, la responsabilità del datore di lavoro, che sulla base dell’art. 15, co. 4, d.lgs. n. 148/2015, il quale dispone: “Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita”
La vicenda ha riguardato una società che aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo, che tuttavia, all’esito dell’esame congiunto con le parti sociali, era sfociato in un accordo con cui era stato previsto l’assegno di solidarietà con l’utilizzo del FIS. Successivamente un gruppo di lavoratori che citavano in giudizio la società datrice di lavoro, con la cessionaria della stessa per responsabilità solidale, per sentire condannarla al pagamento del FIS non corrisposto dall’INPS. In particolare, per il dipendenti, la società datrice di lavoro, per quei 12 mesi, li aveva impegnati per quote orarie ridotte fino al 70% su base mensile, retribuendo solo le ore effettivamente lavorate, mentre la residua quota oraria non lavorata era stata considerata nei cedolini paga come a carico dell’INPS a titolo di FIS, in quanto non avevano percepito il FIS dall’INPS per il predetto periodo di 12 mesi, poiché l’istituto aveva rigettato la relativa domanda. Il Tribunale adito accoglieva in parte la domanda, ritenendo che la riduzione oraria fosse stato il risultato della comune volontà delle parti sociali, sicché le conseguenze del provvedimento di rigetto dell’INPS (motivato dal superamento del c.d. tetto aziendale, poiché la s.r.l. aveva già fruito per l’anno 2016 delle prestazioni del FIS), in assenza di una norma specifica, erano quelle previste dall’art. 15 d.lgs. n. 148/2015, che al co. 4 prevede l’obbligo a carico dell’impresa di pagare una somma corrispondente all’importo dell’integrazione salariale non percepita. La decisione veniva confermata in appello. In particolare riconosceva che la responsabilità solidale di cedente e cessionario, ai sensi dell’art. 2112 c.c., riguarda tutti i crediti del lavoratore, senza distinguere a seconda che si tratti di crediti di natura risarcitoria oppure retributiva, sicché correttamente il Tribunale ha pronunziato la condanna solidale delle due società. La decisione di appello veniva impugnata con ricorso in cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.
Gli Ermellini hanno chiarito che “il legislatore non prevede affatto in capo ai lavoratori un diritto di natura risarcitoria, ma si limita e prevedere che, qualora l’integrazione salariale sia mancata per fatto addebitabile al datore di lavoro, questi non è liberato dall’obbligo retributivo in misura corrispondente all’integrazione salariale perduta.”