CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23696 depositata il 4 settembre 2024

Lavoro – Esposizione ad amianto del lavoratore – Prolungamento di altro periodo di esposizione già riconosciuto con sentenza – Periodo precedente coperto dal giudicato – Beneficio della rivalutazione contributiva – Accoglimento

Rilevato che

1. con il ricorso introduttivo della lite, M.T. chiedeva accertarsi l’esposizione a fibre di amianto in misura superiore al limite di legge, durante l’attività lavorativa svolta nel periodo compreso tra agosto 1988 e dicembre 2012, in prolungamento ad altro periodo di esposizione già riconosciuto con sentenza;

2. l’adito Tribunale di Ravenna accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando l’esposizione qualificata del lavoratore all’amianto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 2 ottobre 2003; il periodo precedente (fino al 31 dicembre 1992) era, invece, coperto dal giudicato;

3. la Corte di appello di Bologna ha respinto l’appello dell’INPS;

4. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di ne bis in idem, sollevata dall’Istituto previdenziale con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Bologna nr. 1553 del 2011, passata in giudicato, di rigetto di analoga domanda di accertamento dell’esposizione ad amianto;

5. a tale riguardo, la Corte di merito ha precisato che la parte privata, prima dell’odierno giudizio, aveva promosso altre due azioni giudiziarie:

– con una prima domanda, introdotta con ricorso depositato il 9 maggio 2003, aveva chiesto l’accertamento dell’esposizione qualificata all’amianto e i relativi benefici per il periodo dall’ «8.8.1988 al deposito del ricorso».

La sentenza di primo grado – che aveva parzialmente riconosciuto il diritto azionato – era riformata in secondo grado.

La Corte di appello, a seguito di CTU, rigettava integralmente la domanda;

– un secondo giudizio, proposto nel 2007, con cui, invece, si accertava l’esposizione qualificata all’amianto, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa dal 1980 al 5 agosto 1988;

6. la Corte di appello, con la sentenza qui impugnata, ha escluso la sussistenza di un giudicato in relazione all’intero periodo oggetto del primo giudizio (fino a maggio 2003, momento di deposito del ricorso).

Ha osservato, in proposito, come i presupposti delle due azioni fossero differenti: mentre il primo giudizio era fondato sulle previsioni della legge nr. 257 del 1992, il successivo giudizio era fondato sulle disposizioni della legge nr. 247 del 2007 che aveva esteso i periodi utili per l’esposizione all’amianto fino al 2 ottobre 2003;

7. in definitiva, per la Corte territoriale il primo giudizio doveva ritenersi preclusivo della «nuova» azione limitatamente al periodo «8 agosto 1988/31 dicembre 1992», nonostante la precedente domanda avesse avuto ad oggetto la richiesta di rivalutazione contributiva fino al 9 maggio 2003, in considerazione del fatto che la legge nr. 257 del 1992 non avrebbe consentito la valutazione dell’esposizione dal 1993 in poi;

8. avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Inps, con due motivi;

9. la parte in epigrafe ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;

10. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio.

Considerato che

11. con il primo motivo, l’INPS deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ. L’Istituto contesta la decisione impugnata che ha ritenuto non ostativa, alla riproposizione della domanda, la precedente sentenza, con cui era stato definito un analogo giudizio, con rigetto della domanda di rivalutazione dei contributi per esposizione all’amianto fino al 9 maggio 2003, per il solo fatto che la odierna azione è fondata anche su altre disposizioni di legge sopravvenute a quelle esistenti al momento dell’introduzione del primo giudizio;

12. l’INPS deduce come il giudicato valga a cristallizzare la situazione di fatto oggetto della pronuncia definitiva che non può essere più messa in discussione né da norme successivamente emanate in materia né da uno ius superveniens recante disposizioni retroattive, salvo che il Legislatore espressamente disponga al riguardo.

Evidenzia come il giudicato resista anche ad una declaratoria di incostituzionalità della norma applicata.

Per il ricorrente, in conclusione, la normativa sopravvenuta richiamata dalla Corte territoriale non aveva in alcun modo inciso sul giudicato, formatosi in relazione al periodo fino al maggio 2003;

13. con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 13 della legge nr. 257 del 1992 e dell’art. 1, commi 20, 21 e 22, della legge nr. 247 del 2007;

14. l’INPS critica, in ogni caso, la ricostruzione della normativa operata dalla Corte di appello, secondo cui solo la legge nr. 247 del 2007 avrebbe esteso i benefici oltre il 31 dicembre del 1992;

15. i due motivi possono congiuntamente esaminarsi, per la stretta connessione che li lega, e sono fondati;

16. sono pacifici i dati di fatto.

Un precedente giudizio, riferito al medesimo rapporto giuridico e concluso con sentenza definitiva, ha escluso l’esposizione ad amianto del lavoratore, per il periodo di lavoro compreso tra agosto 1988 e maggio 2003, e, quindi, ha negato il beneficio della rivalutazione contributiva,;

17. la Corte territoriale ha ritenuto che la pronuncia non fosse ostativa alla riproposizione della domanda, per il periodo successivo al 1° gennaio 1993, perché solo la normativa sopravvenuta- nello specifico la legge nr. 247 del 2007- avrebbe esteso i benefici della rivalutazione contributiva per il periodo successivo al 1993;

18. il decisum non è corretto. Esso si fonda su una errata ricostruzione della normativa di riferimento;

19. come già osservato dalla Corte ( v. Cass. nr. 12185 del 2024 in motiv.) l’art.1, co 20, della legge nr. 247 del 2007 (secondo cui: «Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall’[…] INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale») si limita ad introdurre una particolare disciplina per i lavoratori che abbiano prestato la propria attività nelle aziende ivi specificate;

20. va, invece, escluso che la possibilità di valutare l’esposizione all’amianto per periodi successivi al 1992 possa attribuirsi alla legge nr. 247 del 2007. Il fondamento normativo del beneficio della rivalutazione contributiva resta sempre l’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992 che fa esclusivo riferimento all’esposizione decennale, senza identificare – e limitare – un arco temporale di riferimento;

21. a tali considerazioni, già sufficienti a travolgere la ratio decidendi della sentenza impugnata, va aggiunto che questa Corte ha chiarito che «il fondamento del giudicato sostanziale, regolato dall’art. 2909 cod.civ., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore» (Cass. nr. 31904 del 2018 con richiamo a Cass. nr. 18339 del 2003; conf. Cass. nr. 1583 del 2010).

La legge nr. 247 del 2007 non sarebbe, perciò, in ogni caso, suscettibile di incidere sulla situazione giuridica già regolata con sentenza passata in giudicato;

22. consegue, quanto al caso concreto, che la valutazione circa l’esposizione ad amianto del lavoratore, per il riconoscimento dei relativi benefici, è preclusa in relazione ai periodi del rapporto di lavoro già coperti dal precedente giudicato;

23. la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha diversamente ritenuto va, pertanto, cassata con rinvio della causa alla medesima Corte di appello, in diversa composizione, che, nel riesaminare la fattispecie concreta, farà applicazione delle indicazioni date.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione.