CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23976 depositata il 6 settembre 2024
Licenziamento – Cessazione del contratto di appalto – Deroga all’obbligo di assunzione – Mancata assunzione presso la società consortile a seguito del cambio appalto – Procedure di affidamento dei contratti pubblici – Inammissibilità
Rilevato che
1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda proposta dai lavoratori in epigrafe “nei confronti della A.S.S.C. a r.l. (aggiudicataria della gara indetta da T.I. Spa per la gestione del servizio di accompagnamento treni notte, già affidato alla S.I. S.r.l. – alle dipendenze della quale gli appellanti avevano lavorato fino al licenziamento con decorrenza dal 11.12.2011 per cessazione del contratto di appalto -) con la quale gli stessi avevano dedotto la illegittimità della mancata assunzione” presso la società consortile a seguito del cambio appalto;
2. la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha innanzitutto respinto il gravame perché “contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti il Tribunale non ha attribuito una autonoma personalità giuridica al Raggruppamento Temporaneo di Imprese A.S. S.G. Spa bensì una autonoma soggettività in conformità alle previsioni legislative che disciplinano le procedure di affidamento dei contratti pubblici”; in ogni caso, la Corte ha evidenziato come “il tribunale, con distinta e autonoma statuizione, non censurata in alcun modo dagli appellanti, ha rilevato essersi configurata, nella fattispecie in esame, l’ipotesi di deroga dell’obbligo di assunzione, che ha giustificato l’assunzione di un numero di lavoratori in misura inferiore rispetto a quelli addetti al precedente appalto con S., consistente nella rilevante riduzione del traffico ferroviario oggetto dell’appalto”; ha aggiunto che “tale capo di sentenza – idoneo a definire autonomamente il giudizio – non è stato oggetto di alcuna censura ed è divenuto, quindi, definitivo, con conseguente rigetto – anche per tale motivo – del proposto appello”;
3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con tre motivi; hanno resistito con controricorso sia A.S.S.C. a r.l. che T.I. Spa; quest’ultima ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Considerato che
1. i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito;
1.1. col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 48, commi 15 e 16, del d. lgs. n. 50 del 2016, dell’art. 37, comma 16, d. lgs. n. 163 del 2006, nonché “omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia”, “in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.”; si critica diffusamente la sentenza impugnata per avere “erroneamente ritenuto di attribuire autonoma personalità giuridica al RTI A.S. – G.”;
1.2. con il secondo motivo si denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis CCNL (Area contrattuale/Attività Ferroviaria del 20.7.2012) e dell’art. 2112 c.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. – omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”;
1.3. il terzo mezzo denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115, 116 e 414 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. – omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”; si sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato a non rilevare un inadempimento della società consortile in ordine all’avvio della procedura sindacale atta a garantire l’individuazione dei criteri di scelta del personale da assumere;
2. il ricorso non può trovare accoglimento;
2.1. come ricordato nello storico della lite, la Corte territoriale ha respinto l’appello dei lavoratori sulla base di un duplice, concorrente, ordine di ragioni; in particolare, ha rigettato l’impugnazione anche perché il capo di sentenza del Tribunale, che aveva ritenuto configurabile nella specie una deroga all’obbligo di assunzione, non fosse stato “oggetto di alcuna censura”, nonostante fosse “idoneo a definire autonomamente il giudizio”; orbene, tale motivazione, di per sé sola idonea a sostenere la finale statuizione di rigetto dell’appello, non risulta efficacemente contrastata da alcuno dei motivi di ricorso per cassazione, atteso che alcuna adeguata censura risulta proposta, nelle forme prescritte dal n. 4 dell’art. 360 c.p.c., avverso l’eventuale error in procedendo compiuto dalla Corte distrettuale, né si riportano compiutamente i contenuti dell’atto di appello dai quali consentire a questa Corte di evincere che, nonostante quanto affermato nella sentenza impugnata, la decisione di primo grado sul punto era stata specificamente e correttamente gravata;
2.2. è noto come al giudice non sia preclusa da alcuna disposizione normativa la possibilità di porre a fondamento della sua decisione una pluralità di rationes decidendi, distinte ed autonome, atteso che gli artt. 276 e 279 c.p.c. si limitano a stabilire un ordine di esame e di decisione delle questioni, imponendo di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, ma essendo viceversa il giudice libero di decidere sul merito, individuando la questione e le ragioni da porre a base della decisione (cfr. Cass. SS.UU. n. 11799 del 2017, in motivazione);
2.3. anche autorevole dottrina ammette la coesistenza in una unica motivazione di una pluralità di rationes decidendi, in correlazione con il principio di economia processuale, spiegando che talvolta l’estensore è portato a dilungarsi nel discorso giustificativo, anche oltre le necessità di argomentazione manifestatesi nella deliberazione, per corroborare con maggior forza di persuasione la correttezza del suo decidere con l’intenzione, quasi sempre sottintesa, di prevenire in assoluto l’annullamento o la riforma della sentenza, grazie alla conseguente dilatazione dei motivi di gravame (cfr. Cass. n. 35016 del 2021);
2.4. poiché tutti i motivi di ricorso per cassazione all’esame del Collegio aggrediscono esclusivamente la prima ratio decidendi della sentenza impugnata, vale allora l’insegnamento costante nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo il quale laddove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – sia che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, sia che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso della impugnazione; questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano;
è sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (in termini, Cass. n. 12372 del 2006; tra le tante: Cass. n. 2736 del 2013; Cass. n. 25540 del 2009; Cass. n. 10420 del 2005; Cass. n. 2274 del 2005; Cass. n. 10134 del 2004; Cass. n. 4349 del 2001);
applicando siffatto incontrastato principio al caso che ci occupa, ne consegue che, non costituendo una delle indicate rationes decidendi oggetto di idonea impugnazione ed a prescindere dalla correttezza di essa, è del tutto ultronea la verifica della fondatezza delle censure mosse all’autonoma, alternativa e distinta ratio decidendi, perché anche nella eventualità dovesse pervenirsi all’accoglimento di esse in nessun caso potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, atteso che questa rimarrebbe comunque ferma sulla base del profilo della sua ratio non censurato, privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata;
3. conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle società controricorrenti, tenuto conto che T.I. Spa ha anche comunicato memoria;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate, in favore di A.S.S.C. a r.l., in euro 5.500,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge, e, in favore di T.I. Spa, in euro 6.000,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.