CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23987 depositata il 6 settembre 2024
Licenziamento – Ex Legge n. 92 del 2012 – Avvocato del libero Foro – Difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione – Completare/mettere in regola gli atti e i documenti difettosi – Termine perentorio per la regolarizzazione della posizione processuale – Accoglimento parziale
Rilevato che
1. Con la sentenza n. 176 del 2020 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del 13.8.2019 del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione, ex lege n. 92 del 2012, presentato dalla F.A.N.S.C., avverso l’ordinanza sommaria emessa dal medesimo Tribunale che aveva affermato la nullità del licenziamento intimato dalla Fondazione citata al lavoratore R.D.
2. Per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure hanno ritenuto, con riguardo alla F.A.N.S.C., il difetto di procura difensiva, in assenza della delibera di autorizzazione a rivolgersi al libero foro.
3. Avverso tale sentenza la Fondazione suddetta ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso R.D.
4. Le parti hanno depositato memorie.
5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Considerato che
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del RD 30.10.1933 n. 1611 e dell’art. 1 del D.l. n. 345 del 2000, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché la Corte territoriale, attraverso una errata interpretazione delle suddette norme, non aveva ritenuto che, qualora il soggetto non fosse una amministrazione dello Stato in senso stretto o un’altra amministrazione pubblica non statale o un ente sovvenzionato autorizzato al patronato dell’Avvocatura, poteva, senza alcun vincolo, fare ricorso al libero Foro.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 co. 2 cpc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere la Corte di appello, rilevando un difetto di procura, concesso un termine o avere invitato la Fondazione a regolarizzare, in ossequio al generale dovere di collaborazione tra soggetti del processo, la propria posizione processuale.
4. Preliminarmente deve essere dichiarata l’ammissibilità dell’odierno ricorso per cassazione, notificato il 20.3.2020, proposto dalla F.A.N.S.C. e patrocinata da avvocati del libero Foro.
5. Invero, è stato depositato, unitamente al ricorso, il verbale del 17.12.2018 in cui il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha deliberato, all’unanimità e con il voto favorevole del Consiglio dei Revisori dei Conti, su proposta del Presidente, di autorizzare la Fondazione tramite le strutture interne all’uopo procurate, a ricorrere al libero Foro in tutte le cause di lavoro e, comunque, in tutte le controversie che richiedono una conoscenza approfondita e specialistica delle discipline speciali che regolano il funzionamento del comparto delle Fondazioni liriche e sinfoniche, oltre ovviamente a tutti i contenziosi aventi come controparte una pubblica amministrazione.
6. Tale disposto è sufficiente per ritenere corretta la opzione di avvalersi di un avvocato del libero Foro, trattandosi di delibera specificamente motivata in relazione al profilo oggettivo e alla specificità del caso, che consente la possibilità di derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43 RD n. 1611 del 1933 come modificato dall’art. 11 della legge n. 103 del 1979.
7. Ciò premesso e venendo all’esame dei motivi del ricorso per cassazione, deve osservarsi che il primo non è fondato.
8. In relazione al ricorso in opposizione ex lege n. 92 del 2012, presentato dalla F.A.N.S.C. in data 23.5.2018, non era stata prodotta alcuna delibera specifica (quella del 4.12.2007 era stata ritenuta attributiva di nomina in via generale e quindi non idonea) per cui in modo condivisibile i giudici di seconde cure, richiamando i principi di cui alla sentenza di legittimità n. 30118/2018, dai quali questo Collegio non intende discostarsi, hanno ritenuto inammissibile il ricorso in opposizione ex lege n. 92 del 2012.
9. Il secondo motivo è, invece, fondato.
10. Giova precisare che, nel caso in esame, occorre avere riguardo alla formulazione dell’art. 182 cpc anteriore alla cd. riforma Cartabia che testualmente recitava: “Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
11. In punto di diritto è stato affermato (Cass. n. 11359/2014; Cass. n. 28337/2011) che l’art. 182, primo comma, cod. proc. civ. andava interpretato nel senso che il giudice che avesse rilevato l’omesso deposito della procura speciale alle liti, rilasciata ai sensi dell’art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., che fosse stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest’ultima a produrre l’atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice dell’appello, sicché solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l’invito sia rimasto infruttuoso; inoltre è stato precisato che l’eventuale sanatoria ha effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali.
12. L’art. 182, comma 2, c.p.c., come modificato dall’art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, assegna alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione, si applica, quindi, anche al giudizio d’appello (Cass. n. 6041/2018).
13. Un altro dato importante, da sottolineare per la soluzione del caso in esame, è che si verte in ipotesi di nullità della originaria procura e non di sua inesistenza perché, in relazione al ricorso in opposizione ex lege n. 92 del 2012:
a) vi era una procura difensiva in atti;
b) la stessa era riferibile alla parte;
c) vi erano specifici riferimenti all’atto processuale impugnato;
d) vi era comunque una delibera di attribuzione di poteri all’organo che aveva conferito la procura difensiva ritenuta, però, dalla Corte territoriale non idonea.
14. Orbene, alla luce dei principi sopra esposti e degli elementi processuali di fatto, ritiene questa Collegio che la Corte distrettuale avrebbe dovuto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 182 cpc ratione temporis vigente, invitare la Fondazione ricorrente a sanare il difetto di procura, stante anche il disposto di cui all’ultimo comma della citata norma che fa espressamente salvi gli effetti sostanziali e processuali fin dal momento della prima notificazione; non avendo svolto tale passaggio procedurale, è incorsa in un errore di diritto.
15. Alla stregua di quanto esposto, si impone, pertanto, la cassazione dell’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo, rigettato il primo; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.