CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23540 depositata il 3 settembre 2024
Tributi – Verifica fiscale – Processo verbale di costatazione – Atto di contestazione – Avviso di accertamento – Maggior reddito imponibile – Disconoscimento costi per operazioni inesistenti – Contratti di assicurazione con società estere – Sanzione per omesso versamento delle ritenute – Rinvio a nuovo ruolo
Fatti di causa
1. Nei confronti della T. Spa, che produceva minuterie in metallo ed altri materiali per l’industria, ed è stata poi incorporata in Gi.Di.
M. Spa, era eseguita una verifica fiscale relativa all’anno 2007, terminata con la redazione di Processo Verbale di Costatazione da parte della Guardia di Finanza, cui la società prestava adesione.
L’Agenzia delle Entrate notificava quindi alla contribuente l’atto di contestazione n. (…) e l’avviso di accertamento n. (…) (ric., p. 40), sempre con riferimento all’anno 2007, e fondati sulle risultanze del PVC, contestando il maggior reddito imponibile conseguente al disconoscimento di costi per operazioni inesistenti in relazione a pretesi contratti di assicurazione stipulati con società estere, ed irrogando sanzioni, per un valore dichiarato di € 14.128,50.
2. La contribuente impugnava i provvedimenti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, censurando nel merito le pretese tributarie. La CTP riuniva i ricorsi e, ritenute fondate le difese proposte, annullava avviso di accertamento ed atto di contestazione.
3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto.
La CTR accoglieva il gravame, riformando la decisione adottata dalla CTP e riaffermando piena validità ed efficacia degli atti impositivi.
4. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTR, affidandosi a dieci strumenti d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.
La società ha pure depositato memoria.
4.1. Occorre ancora dare atto, preliminarmente, che la ricorrente ha segnalato la pendenza di due giudizi collegati, che risultano però definiti, con sentenza Cass. sez. V, 7 luglio 2022, n. 21487, in relazione al reddito di partecipazione conseguito dal socio Gi.Di. nell’anno 2007 (ricorso del contribuente respinto), e con decreto presidenziale 7.3.2022, n. 7294, in relazione al reddito di partecipazione conseguito dai soci nell’anno 2006 (estinzione del processo per adesione a normativa condonistica).
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società contesta la nullità della decisione della CTR, in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo il giudice dell’appello pronunciato sulla specifica contestazione di tardività nel deposito del documento da cui dipenderebbe il potere di firma del funzionario sottoscrittore dell’atto di appello dell’Amministrazione finanziaria.
2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 10,11,18, e 53, primo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché il giudice del gravame non ha rilevato che il documento prodotto dall’Amministrazione finanziaria non costituisce valida delega ai fini della sottoscrizione dell’atto di appello.
3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente critica la violazione degli artt. 2697, primo comma, e 2909 cod. civ., dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 218 del 1997, e degli artt. 24 e 53 della Costituzione, perché l’adesione al PVC da parte della società non comporta la prova del conseguimento di maggiori utili che si afferma sarebbero stati poi distribuiti ai soci.
4. Con il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate lamenta la nullità della decisione della CTR, in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 Disp att. cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame pronunciato con motivazione contraddittoria, avendo prima riconosciuto che la presunzione di distribuzione di utili ai soci ammette prova contraria, ed avendo poi omesso l’esame della prova contraria offerta.
5. Mediante il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione dell’art. 45 del D.P.R. n. 917 del 1992 (Tuir),(ndr art. 45 del D.P.R. n. 917 del 1986) e dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. in cui è incorso il giudice del gravame, perché anche ove potesse effettivamente ritenersi operante la presunzione di distribuzione di un maggior reddito ai soci, questo non potrebbe che essere imputato all’anno in cui la distribuzione è avvenuta, e non in anno precedente, anche se contabilizzato in quest’ultimo.
6. Con il sesto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in cui è incorso il giudice del gravame per non aver chiarito perché l’archiviazione del procedimento penale per il reato di appropriazione indebita del legale rappresentante della società Gi.Di. non sia idonea a costituire un elemento di “prova contraria alla presunzione di distribuzione” (ric., p. 30).
7. Mediante il settimo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere la decisione della CTR priva di una motivazione propria, risultando assente un’autonoma valutazione critica dei fatti di causa, ed operando un rinvio per relationem a decisione non definitiva.
8. Con l’ottavo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la società lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR tenuto conto dell’evidenziato errore nella quantificazione della partecipazione di Gi.El. in T., pari al 4,1%, e non al 12,5%, con la conseguenza che pure l’ammontare delle (pretese) ritenute che avrebbero dovuto essere operate e versate, come indicato dall’Ente impositore, risulta comunque errato.
9. Mediante il nono motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della sentenza della CTR, perché emessa in violazione “del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., omessa pronuncia sulla doglianza in punto di quantificazione delle sanzioni” (ric., p. 37), e comunque per non avere il giudice del gravame chiarito perché abbia ritenuto corretta la contestata quantificazione delle sanzioni, che in ogni caso devono essere annullate parzialmente perché la previsione della sanzione in conseguenza dell’omesso versamento delle ritenute è stata abrogata, e quella per la dichiarazione infedele è stata ridotta.
10. Con il decimo mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società censura la nullità della decisione pronunciata dal giudice del gravame per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sulla doglianza relativa alla illegittimità della redazione di un atto separato per l’irrogazione di sanzione relativa all’omesso versamento delle ritenute, mentre le sanzioni, se del caso, avrebbero dovuto essere irrogate nello stesso avviso di accertamento.
11. Appare opportuno rimettere la decisione della causa alla pubblica udienza.
Con il nono strumento di impugnazione, infatti, la ricorrente pone una questione in relazione alla quale non si sono rinvenuti precedenti di legittimità specifici.
Oltre a lamentare l’omessa pronuncia della CTR sulla richiesta applicazione della sanzione ridotta nel minimo dal 100% al 90%, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 158 del 2015, infatti, la contribuente pone anche la questione che, per effetto dell’abrogazione, nel testo dell’art. 14 del D.Lgs. n. 471 del 1997, dell’inciso “salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 13 per il caso di omesso versamento”, ad opera dell’art. 15 del D.Lgs. n. 158 del 2015, sarebbe rimasta abrogata la sanzione per l’omesso versamento delle ritenute nel caso in cui le sanzioni siano comunque irrogate già per non essere state operate le ritenute, tesi che ricerca un proprio riscontro anche nei lavori preparatori (Commissioni Riunite Giustizia e Finanze, 15.9.2015, in part. p. 21, “il contribuente non potrà essere sanzionato per omesso versamento in caso di accertamento di ritenute non dichiarate e non operate”) del provvedimento normativo.
Occorre pertanto esaminare la disciplina conseguente alla riforma, senza trascurare che rimangono in vigore le disposizioni le quali ancora prevedono l’irrogazione di sanzioni in conseguenza dell’omessa effettuazione della ritenuta (art. 14, D.Lgs. n. 471 del 1997), così come in caso di omesso versamento delle ritenute (art. 13, D.Lgs. n. 471 del 1997).
Appare quindi opportuno, per ragioni nomofilattiche, rimettere la decisione del processo ad una udienza pubblica della sezione tributaria, ed a tal fine la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
In relazione al ricorso proposto dalla Gi.Di. M. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di T. Spa, rimette il processo per la decisione alla pubblica udienza della sezione tributaria.
Rinvia a tal fine la causa a nuovo ruolo.