La Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 33091 depositata il 23 agosto 2024, intervenendo in tema confisca, ha ribadito il principio secondo cui il sequestro ha effetti inevitabilmente proiettati anche in una dimensione futura, essendo funzione dello stesso quello di impedire che i beni confiscabili non possano più essere reperiti. Aggiunge poi, in modo rilevante per il caso ora in esame, che «gli effetti restrittivi derivanti dalla natura sanzionatoria» sono «da circoscrivere, evidentemente, invece, unicamente alla confisca: è indubbio infatti che il fatto di assoggettare a sequestro per equivalente un bene “futuro” per un fatto comunque commesso prima del provvedimento cautelare non significa disattendere il principio di legalità tanto più ove si consideri che (per incontroverso indirizzo di questa Corte derivante dalla fisiologica apprensione di beni che non rappresentano il profitto del reato ma unicamente l’equivalente dello stesso) nessuna pertinenza tra bene e reato è, nel caso della confisca per equivalente, richiesta; né, per la stessa ragione appena evidenziata,  a diverse conclusioni può condurre l’argomento secondo cui,  assoggettandosi a sequestro beni non ancora nella disponibilità dell’indagato ma che potrebbero un giorno ricadervi, si finirebbe per aggredire beni acquisiti del tutto lecitamente» (per la sequestrabilità dei ‘beni futuri, cfr. Sez. 5, n. 714 del 18/10/2021, dep. 2022, Alberti, Rv. 282731 –  02;  Sez. 6,  n.  33861 del 10/06/2014, Riggio, Rv. 260176; Sez. 5, n. 28336 del 07/05/2013, Scalera, Rv. 256775).”

Gli Ermellini, nella sentenza in commento, aderiscono all’orientamento secondo cui la natura sanzionatoria del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato non impedisca al custode, nominato per l’amministrazione dei cespiti sottoposti a vincolo, di percepire i frutti o le altre utilità future (Sez. 3, n. 37454 del 25/05/2017, Sardagna Ferrari, Rv. 271166 – 01, nel caso di specie i canoni percipiendi derivanti dalla locazione dell’immobile in sequestro).”

I giudici di piazza Cavour ribadiscono che “occorra distinguere fra confisca per equivalente e correlato sequestro, in ordine al tema in esame, dovendosi affermare che la confisca può riguardare solo beni esistenti al momento della sua adozione definitiva, mentre può non accadere così per il sequestro, che è misura cautelare diretta a consentire alla confisca di potere operare, e che può quindi, proprio per tal ragione, riguardare anche beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro stesso e sino al momento di adozione della confisca (così anche Sez. 3, n. 36369, 01/07/2021, rie. Tavola, n.m.).

Per altro tale conclusione, distintiva del sequestro rispetto alla confisca, appare anche avvalorata dalla circostanza che l’art. 648-quater, comma 3, cod. pen. prevede esplicitamente che «in relazione ai reati di cui agli articoli 648- bis, 648-ter e 648-ter.1 il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti». 

In sostanza, se al pubblico ministero è inibito ai sensi dell’art. 430 cod. proc. pen., l’esecuzione di atti di perquisizione e sequestro – in quanto atti garantiti – dopo il decreto che dispone il giudizio (in questo senso, Sez. 4, n. 4913 del 15/01/2020, Visentini, Rv. 278434 – 01; Sez. 4, n. 25404 del 20/03/2003, Troudi, Rv. 225726 – 01, Sez. 1, n. 858 del 17/02/1994, Bazzanella, Rv. 197404 – 01), non di meno è consentito compiere atti di indagine «circa» i beni da sottoporre a confisca, anche dopo la citazione a giudizio: possono essere svolte indagini per individuare ulteriori beni suscettibili di confisca, in vista delle richieste da avanzare al giudice, a riprova della natura fluida e suscettibile di ampliamento del sequestro e della necessità di porre in essere le necessarie indagini per estendere il vincolo reale a beni individuati o individuabili dopo la citazione a giudizio, rendendone partecipe lo stesso imputato in sede di contraddittorio.