La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 34495 depositata il 12 settembre 2024, intervenendo in tema di reati fallimentari, ha ribadito il principio secondo cui “… nella struttura delle fattispecie di bancarotta di cui agli artt. 216 e s. della l. fall., il presupposto formale» che rileva («perché possano essere prese in considerazione, ai fini della responsabilità penale, le condotte specificamente contemplate dalle norme») non va individuato nella «condizioni di fatto richieste per il fallimento (o l’ammissione alle altre procedure concorsuali) di un’impresa» ma «consiste[ …] nella esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento»: «in altri termini, […] nella struttura dei reati di bancarotta “la dichiarazione di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale”, e non per i fatti con essa accertati»;
«sicché, in quanto atto della giurisdizione richiamato dalla fattispecie penale, la sentenza dichiarativa di fallimento è insindacabile in sede penale» ed essa «vincola il giudice penale (purché esistente e non revocata)» (Sez. U, n. 19601/2008, Niccoli, cit.). Difatti, «in generale, va rilevato che l’atto giuridico richiamato in una fattispecie penale conta per gli effetti giuridici che esso produce e non per i fatti con esso definiti»; e «quando un atto giuridico è assunto quale dato della fattispecie penale (non importa se come elemento costitutivo del reato o come condizione di punibilità), esso è sindacabile dal giudice penale nei soli limiti e con gli specifici mezzi previsti dalla legge» (ivi). E nel caso in cui, «come nella specie, si tratti di un provvedimento giudiziale, il giudice penale non ha alcun potere di sindacato, dovendo limitarsi a verificare l’esistenza dell’atto e la sua validità formale», poiché «quando elemento della fattispecie è una sentenza, il giudice penale non è abilitato a compiere alcuna valutazione, neppure incidentale, sulla legittimità di essa, perché le sentenze, a prescindere dalla loro definitività, hanno un valore erga omnes che può essere messo in discussione solo in via principale, con i rimedi previsti dall’ordinamento per gli errori giudiziari (e cioè con i mezzi ordinari o straordinari di impugnazione previsti dalla disciplina processuale» (ivi). …” (Sez. U, n. 19601/2008, Niccoli, cit.)
Gli Ermellini hanno precisato che la sentenza delle Sezioni Unite ” – ha evidenziato che la sentenza dichiarativa del fallimento «non può essere sindacata dinanzi al giudice penale nemmeno per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione», che devono essere «fatti valere nella sede propria, costituita dal reclamo – da proporre dinanzi alla Corte d’appello – avverso la pronuncia del Tribunale fallimentare» (cfr. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269454-01, relativa a un’ipotesi in cui si era dedotta la mancata notifica dell’istanza di fallimento all’amministratore in carica dell’ente e la pronuncia della sentenza da parte di giudice incompetente);
– ed ha evidenziato come non possa consentirsi «una impropria forma di impugnazione […] di una sentenza civile non in sede propria ma nell’ambito di un processo penale, destinato, invece, solo a valutarne le eventuali conseguenze, sul piano esclusivamente penale, e non a soppesarne la correttezza giuridica» (Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188 – 01, che così si è espressa «nel caso in cui l’imputato di un reato fallimentare non [sia] legittimato ad opporsi alla sentenza dichiarativa del fallimento»). “
Inoltre, i giudici di piazza Cavour evidenziano che “la giurisprudenza civile ha qualificato come «giuridicamente inesistente» la sentenza dichiarativa di fallimento resa oltre il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall’art. 10 legge fall. (cfr. Sez. 1 civ., ord. n. 6324 del 02/03/2023, Rv. 667131 – 01; Sez. 1 civ., n. 11984 del 19/06/2020, Rv. 657960 – 01). Purtuttavia, la medesima giurisprudenza ha chiarito che «la cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o che emana un provvedimento abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere [ …] fatta valere in ogni tempo, mediante un’azione di accertamento negativo»; ma «ciò non esclude che la parte possa dedurre tempestivamente l’inesistenza giuridica con i normali mezzi di impugnazione, stante l’interesse all’espressa rimozione di un atto processuale efficace» (così, tra le altre, Sez. 6 – 2 civ., ord. n. 3810 del 07/02/2022, Rv. 663968 – 01). In altri termini, per ottenere l’«espressa rimozione del provvedimento processuale viziato, anche se materialmente esistente», occorre comunque investire il giudice civile. Ragion per cui, a fortiori in sede penale esso non può essere sindacato nei termini assunti dal ricorrente; e ciò proprio in conformità con il limite di apprezzamento del giudice penale – come delineato dalle Sezioni Unite penali – che ha ad oggetto la sola verifica dell’«esistenza dell’atto» e della «sua validità formale» (Sez. U, n. 19601/2008, Niccoli, cit.), ossia la verifica di quella che la giurisprudenza civile di legittimità indica come «materiale» esistenza «di un atto processuale efficace» (Sez. 6 – 2 civ., ord. n. 3810/2022, cit.); «ferma restando, ove sia già intervenuto irrevocabilmente il giudicato penale di condanna, la facoltà del condannato di attivare la procedura di revisione, ex art. 630, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.», qualora sia stato rimosso, nella sede sua propria, il provvedimento decisorio radicalmente viziato reso dal giudice fallimentare (Sez. U, n. 19601/2008, Niccoli, Rv. 239399 – 01, che richiama Sez. 5, n. 3670 del 05/02/1992, Carzedda, Rv. 189788 – 01).”
Pertanto per il Supremo consesso la sentenza dichiarativa di fallimento è insindacabile da parte del giudice penale. In quanto la cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio può essere fatta valere in ogni tempo, mediante un’azione di accertamento negativo in sede civile.