AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 367923 del 25 settembre 2024

Aggiornamento dell’Allegato A del decreto interministeriale 11 novembre 2020 recante disposizioni relative ai criteri, ai termini e alle modalità per la fornitura da parte del Ministero dell’interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, di cui all’articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all’articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

Dispone:

1. Trasmissione dei dati

1.1 A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, i dati di cui all’art. 109, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono trasmessi dal Ministero dell’Interno, in forma anonima e aggregata per struttura, all’Agenzia delle Entrate, come previsto dal decreto interministeriale 11 novembre 2020, secondo le modalità tecniche previste dall’“Allegato 1. Tracciato_Record_AlloggiatiWeb”, che modifica l’Allegato A del predetto decreto interministeriale.

1.2 I dati personali resi disponibili all’Agenzia delle Entrate in applicazione dell’art. 2, comma 1, del decreto interministeriale dell’11 novembre 2020, sono sottoposti al trattamento e alle misure di sicurezza di cui ai successivi punti.

2. Trattamento dei dati

2.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

2.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli obblighi a carico dell’Agenzia delle Entrate previsti dalla normativa richiamata, nonché per l’esecuzione di compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’Agenzia delle Entrate [articolo 6, par. 1, lett. c) e e) del Regolamento (UE) 2016/679].

2.3 L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Interno trattano i dati personali, per le finalità di cui al presente provvedimento e ciascuno per la propria competenza, in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

2.4 L’Agenzia delle Entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

2.5 I dati oggetto di trattamento sono individuati nel punto 1 del presente provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.

2.6 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione [articolo 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679], l’Agenzia delle Entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario all’attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e dalla normativa nazionale di recepimento.

2.7 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza [articolo 5, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) n. 2016/679], è stato previsto che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

2.8 L’Agenzia delle Entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

3. Sicurezza dei dati

3.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati di cui al punto 1 è garantita dal servizio “ALLOMEF Servizio di cooperazione applicativa tra il sistema della Polizia di Stato Alloggiati Web e i sistemi del Ministero dell’Economia e delle Finanze” gestito dal Ministero dell’Interno.

3.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all’espletamento del controllo fiscale.

Motivazioni

Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale dell’11 novembre 2020, viene pubblicato “Allegato 1. Tracciato_Record_AlloggiatiWeb”, che modifica l’Allegato A del predetto decreto interministeriale che deve essere utilizzato per la trasmissione dei dati, di cui all’art. 109, comma 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dal Ministero dell’Interno all’Agenzia delle Entrate.

Si tratta, in particolare, dei dati elencati nell’Allegato Tecnico al Decreto del Ministro dell’interno 7 gennaio 2013, recante “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”. Gli aggiornamenti apportati all’allegato A del decreto interministeriale sopra menzionato, di cui si dispone la pubblicazione, sono stati trasmessi all’Agenzia delle Entrate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha inoltre, contestualmente alla trasmissione degli aggiornamenti, espresso anticipatamente l’assenso all’adozione del presente atto direttoriale, con nota prot. RU 224277 del 9 maggio 2024, nel rispetto di quanto richiesto dall’art. 2, comma 1, del decreto 11 novembre 2020.

Il Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, con nota prot. RU 337572 del 22 agosto 2024, ha espresso il suo assenso all’adozione del presente atto, come richiesto dal predetto art. 2, comma 1, del decreto 11 novembre 2020.

Riferimenti normativi

1. Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71 comma 3, lettera a); e articolo 73, comma 4];

– Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

2. Disciplina normativa di riferimento:

– Decreto interministeriale del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno dell’11 novembre 2020, recante la fornitura dei dati concernenti le locazioni brevi, l’imposta di soggiorno ed il contributo di soggiorno di Roma Capitale;

– Decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, art. 13 quater;

– Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, art. 109, comma 3;

– Decreto-legge del 4 ottobre 2018, n. 113, art. 19 bis;

– Decreto del Ministro dell’interno 7 gennaio 2013;

– Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, Art.14, comma 16;

– Decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23;

– Decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, art. 4;

– Decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, art. 8;

– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

– Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.