CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25156 depositata il 19 settembre 2024

Tributi – Avviso di accertamento – Ricavi non dichiarati – IRAP – IRPEF – IVA – Contributi INPS – Documentazione extracontabile – Domanda di definizione agevolata – Piano di rateizzazione – Ricevute pagamenti effettuati – Estinzione del giudizio – Cessata la materia del contendere 

Fatti di causa

1. Ra.Be. impugnò l’avviso di accertamento n. (…) emesso dall’Agenzia delle Entrate di Sciacca con il quale erano stati contestati ricavi non dichiarati per € 192.670,44, per l’anno di imposta 2001, ai fini IRAP-IRPEF-IVA e contributi INPS.

La CTP rigettò il ricorso ritenendo legittimo l’operato dell’Ufficio.

2. Proposto appello dal contribuente, la CTR rigettò il gravame con la sentenza in epigrafe indicata, ritenendo che l’avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato per relationem, con riferimento al p.v.c. già noto al contribuente. Inoltre, il giudice del gravame ritenne legittimo l’utilizzo, ai fini dell’accertamento, di documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica dalla Guardia di Finanza, che giustificava la rettifica dei redditi dichiarati anche in presenza di contabilità regolare.

3. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.

Fissata l’udienza camerale del 09/04/2019, la Corte, con ordinanza emessa in pari data, ha sospeso, su istanza del ricorrente, il processo ai sensi dell’art. 6, comma 10, D.L. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2019, (ndr legge n. 136/2018) rinviando la causa a nuovo ruolo.

Successivamente il ricorso fu fissato per l’udienza pubblica del 14/12/2021.

Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Alberto Cardino, ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso principale.

Nelle more il contribuente ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata della lite.

Con ordinanza interlocutoria emessa il 14 dicembre 2021 questa Corte rilevava che dalla documentazione allegata all’istanza di definizione agevolata della lite si trattava della cd. rottamazione ter, con rateizzazione fino a novembre 2023, e che solo al perfezionamento della procedura di definizione agevolata mediante il pagamento tempestivo di tutte le rate consegue l’estinzione della lite per cessata materia del contendere; sospendeva, quindi, il giudizio rinviandolo a nuovo ruolo.

Fissata l’udienza pubblica per il 19/06/2024, il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., chiedendo l’estinzione del giudizio per l’avvenuto perfezionamento, mediante l’integrale pagamento di quanto dovuto, dell’ottenuta definizione agevolata (cd. rottamazione ter), ex art. 3, comma 6. D.L. n. 119/2018.

All’udienza pubblica il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. F.T., ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.

L’avvocatura dello Stato si è associata.

Ragioni della decisione

1. Con le memorie rispettivamente depositate il 06/12/2021 ed il 02/05/2024 la parte contribuente ha depositato la domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 3, D.L. n. 119/2018, l’accettazione con piano di rateizzazione di A. nonché le ricevute dei pagamenti effettuati.

1.1. Ai sensi del comma 6 del citato articolo “l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”.

1.2. Va, pertanto, dichiarata, alla luce della documentazione allegata in atti, l’estinzione del giudizio per avvenuta definizione agevolata, e cessata la materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate.

2. Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del disposto dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 3, comma 6, D.L. n. 119/2018.